Nuova circolare relativa al trasporto bici

fear_factory84

Biker perfektus
19/4/21
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roma
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Mtb
si certo, soprattutto per la propria sicurezza; anch'io porto la bici dentro l'auto, la fisso con un paio di cinte passanti negli occhielli posteriori del baule, e fisso la ruota anteriore (che smonto) alla bici con un elastico.
pero' per i nostri cari burocrati non gliene frega nulla, tanto muori te se fai il botto.
 
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PLC

Biker novus
10/6/22
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Milano
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Trek
Ho letto e riletto la circolare e a quanto ho capito la targa ripetitrice da applicare al carico a sbalzo quando questo copre la targa del veicolo e deve essere quella dei carrelli, quindi gialla.
Le luci del portabici devono ripetere tutte quelle originarie della vettura, quindi luci di posizione, freno, retromarcia, frecce, luci targa. Quelle della vettura devono essere disinserite SE il costruttore lo prevede. Per quanto riguarda la visita in motorizzazione, e questa e una mia interpretazione, serve per verificare l'idoneità della targa e la corrispondenza delle luci, come avviene anche durante la revisione del veicolo ogni 2 anni. Da questo deduco che l'aggiornamento del libretto potrebbe anche essere fatto dalle stesse officine autorizzate alle revisioni. Ho parlato con una di queste officine che tra l altro mi ha installato il gancio a sfera e apposto relativi sticker sul libretto ma non ne sa nulla. Ho scritto alla motorizzazione della mia zona e attendo una risposta, poi vedrò il da farsi
 
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marcus69

Biker delirius tremens
5/10/09
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Capoterra-CA
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Venture SL 27.5-Fiocco 26"-Bdc mc008
Ho letto e riletto la circolare e a quanto ho capito la targa ripetitrice da applicare al carico a sbalzo quando questo copre la targa del veicolo e deve essere quella dei carrelli, quindi gialla.
Le luci del portabici devono ripetere tutte quelle originarie della vettura, quindi luci di posizione, freno, retromarcia, frecce, luci targa. Quelle della vettura devono essere disinserite SE il costruttore lo prevede. Per quanto riguarda la visita in motorizzazione, e questa e una mia interpretazione, serve per verificare l'idoneità della targa e la corrispondenza delle luci, come avviene anche durante la revisione del veicolo ogni 2 anni. Da questo deduco che l'aggiornamento del libretto potrebbe anche essere fatto dalle stesse officine autorizzate alle revisioni. Ho parlato con una di queste officine che tra l altro mi ha installato il gancio a sfera e apposto relativi sticker sul libretto ma non ne sa nulla. Ho scritto alla motorizzazione della mia zona e attendo una risposta, poi vedrò il da farsi
quasi tutto giusto ma, sul discorso di fare visita in officine autorizzate invece ,nn si sa nulla.Guardando questo video,dal h 1:30 ,addirittura si parla di duplicato della carta c. Se fosse vero,dubito che le officine possono farlo
 
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maumaumm

Biker serius
10/3/10
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brescia
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Ciao a tutti,

sperando di non aver creato un duplicato, segnalo la nuova circolare relativa al trasporto bici (e non solo) che è stata portata alla mia attenzione da un collega: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/fi...-09/circolare_numero_25981_del_06_09_2023.pdf

I punti salienti sono in merito al trasporto di biciclette tramite porta-bici "posteriore". Se capisco bene:
  1. non è ammesso che la bici sporga oltre la larghezza della vettura: "È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e
    dimensioni; - larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m
  2. se il portabici copre targa e/o luci, diventa necessaria una omologazione del portabici+auto presso la motorizzazione civile con tanto di trascrizione sul libretto di circolazione dell'esatto modello di porta bici: "L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo."
Il punto 2 è una grande scocciatura indubbiamente, ma il punto 1 per come lo capisco relega i portabici posteriori al solo trasporto delle bici da bambino. In pratica le bici si possono trasportare solo sulla cappotta!

Edit: mi auguro che sia una svista, i produttori di portabici insorgano e venga corretta la circolare.
Capisco la sicurezza, ma quando Ho il gancio omologato,il portabici da gancio pure omologato, perché devo fare trascrivere sul libretto il portabici da gancio? Allora
Ciao a tutti,

sperando di non aver creato un duplicato, segnalo la nuova circolare relativa al trasporto bici (e non solo) che è stata portata alla mia attenzione da un collega: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/fi...-09/circolare_numero_25981_del_06_09_2023.pdf

I punti salienti sono in merito al trasporto di biciclette tramite porta-bici "posteriore". Se capisco bene:
  1. non è ammesso che la bici sporga oltre la larghezza della vettura: "È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e
    dimensioni; - larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m
  2. se il portabici copre targa e/o luci, diventa necessaria una omologazione del portabici+auto presso la motorizzazione civile con tanto di trascrizione sul libretto di circolazione dell'esatto modello di porta bici: "L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo."
Il punto 2 è una grande scocciatura indubbiamente, ma il punto 1 per come lo capisco relega i portabici posteriori al solo trasporto delle bici da bambino. In pratica le bici si possono trasportare solo sulla cappotta!

Edit: mi auguro che sia una svista, i produttori di portabici insorgano e venga corretta la circolare.
Ci avete rotto
 

VINS61

Biker perfektus
15/10/20
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GHEMME
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CANNODALE FLASH 29 SI
Anche oggi ho rifatto la domanda alla motorizzazione di Novara la risposta è ancora non sappiamo niente di sicuro
forse va considerato come il carrello appendice con targa ripetuta e scritto sul libretto
:rosik: ...no va bhe :smile::smile::smile:
 
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lupeaq

Biker velocissimus
19/6/15
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L'Aquila
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Rdr Ares
Infatti i portabici da gancio traino hanno la banda che replica fanali e targa, "allungando" di fatto il veicolo, e quindi non serve il cartello di carico sporgente.
L'unico problema può essere interpretazione della larghezza del veicolo, con o senza specchietti, ma se uno legge l'articolo del c.d.s. è molto chiaro "Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 ....." quindi tutto compreso.
Il cartello bianco e rosso va messo sempre.
 

all1975

Biker novus
7/11/23
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Bergamo
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Mbn
Ciao a tutti,

sperando di non aver creato un duplicato, segnalo la nuova circolare relativa al trasporto bici (e non solo) che è stata portata alla mia attenzione da un collega: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/fi...-09/circolare_numero_25981_del_06_09_2023.pdf

I punti salienti sono in merito al trasporto di biciclette tramite porta-bici "posteriore". Se capisco bene:
  1. non è ammesso che la bici sporga oltre la larghezza della vettura: "È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:- lunghezza non superiore a 1,20m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e
    dimensioni; - larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m
  2. se il portabici copre targa e/o luci, diventa necessaria una omologazione del portabici+auto presso la motorizzazione civile con tanto di trascrizione sul libretto di circolazione dell'esatto modello di porta bici: "L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo."
Il punto 2 è una grande scocciatura indubbiamente, ma il punto 1 per come lo capisco relega i portabici posteriori al solo trasporto delle bici da bambino. In pratica le bici si possono trasportare solo sulla cappotta!

Edit: mi auguro che sia una svista, i produttori di portabici insorgano e venga corretta la circolare.
Pè larghezza dell'autovettura si intende specchietti retrovisori compresi.quindi le bici non possono esser di sicuro più larghe se non i tandem...e i portabici a gancio devono essere da sempre omologati sia il gancio che la targa ripetitiva con annotazione sul libretto e x adeguamento x l'assicurazione.x quelli a sbalzo non serve nulla se non coprono i fari,se li coprono non sono ammissibili,devi metterti il gancio,dipende quindi da tipo di autovettura e di bici che trasporti.targs e luci si devono vedere.
 

Fermo80

Biker forumensus
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Che sia l'ennesima boiata di chi non sa scrivere una norma o una spiegazione che sia una non ci piove, ma che il pericolo sia scampato in assenza di una fonte ufficiale...ci andrei un attimo cauto.
 
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lorenzom89

Biker dantescus
23/10/10
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emilia romagna
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mtb
Che sia l'ennesima boiata di chi non sa scrivere una norma o una spiegazione che sia una non ci piove, ma che il pericolo sia scampato in assenza di una fonte ufficiale...ci andrei un attimo cauto.
il fatto che vada contro una legge europea mi rassicura abbastanza. però certo tutto può succedere, io nel caso ho già guardato i portabici da tetto, con 2-300 euro dovrei cavarmela.. è che dopo il portabici da gancio sarà impossibile rivenderlo.
 

Fermo80

Biker forumensus
4/5/22
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Scarsa
Sul lungo periodo mi aspetto che finisca nel dimenticatoio o che, banalmente, venga riscritta con un minimo di intelligenza (perché resto dell'idea che il suo "bersaglio" principale siano i portabici da portellone, non quelli da gancio con luci supplementari e targa ripetitrice).
Il problema è il mentre, se non c'è una smentita ufficiale e reperibile. Siccome il concetto della non ammissione di ignoranza in questo strampalato paese vale per il controllato ma non per il controllore, non è neppure da escludere che qualcuno con le balle girate contesti cose sulle basi di una circolare nemmeno divenuta operativa
 

matteo_m.

Biker tremendus
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genova
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hardtail powered
Mio fratello ha scritto a Peruzzo, chiedendo informazioni sui portabici da gancio traino, alla luce della circolare di settembre.
Questa la loro risposta:

"Buongiorno,
per quanto riguarda le recenti circolari ministeriali emesse tra settembre e ottobre 2023, La informiamo che ne siamo al corrente. Assieme ad altri produttori del settore abbiamo fatto ricorso al Tar del Lazio che dovrebbe pronunciarsi in merito il 22/11 nella speranza di fare chiarezza.

Ad oggi comunque i portabici sono utilizzabili senza nessun tipo di collaudo accessorio.
Al momento l'unica documentazione richiesta sono i due certificati che trova scaricabili dal nostro sito con il certificato di omologazione.

Speriamo di poterLa aggiornare in merito a breve
Cordiali saluti"
 

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