Ragazzi, se non si mantiene un tono civile il topic viene chiuso
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Io però non ho capito una cosa: questi soldi vengono chiesti a chi ormeggia la barca in un determinato posto? Se sì non vedo come possa essere definita una tassa sul lusso. Troverei più adeguata la definizione "parchimetro del mare".
<<Art. 4
Imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto
1. A decorrere dallanno 2006 è istituita limposta regionale sugli aeromobili e le unità da diporto.
2. Presupposto dellimposta sono:
a) lo scalo negli aerodromi del territorio regionale degli aeromobili dellaviazione generale di cui allarticolo 743 e seguenti del Codice della navigazione adibiti al trasporto privato, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre;
b) lo scalo nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale delle unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Soggetto passivo dellimposta è la persona o la società avente domicilio fiscale fuori dal territorio regionale che assume lesercizio dellaeromobile ai sensi degli articoli 874 e seguenti del Codice della navigazione, o che assume lesercizio dellunità da diporto ai sensi degli articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione.
4. Limposta regionale sugli aeromobili è dovuta per ogni scalo, quella sulle imbarcazioni e le navi da diporto è dovuta annualmente. Essa è stabilita nella misura di:
a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
f) euro 3.000 per le navi di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.
Per le unità a vela con motore ausiliario limposta è ridotta del 50 per cento.
5. Sono esenti dallimposta le navi adibite allesercizio di attività crocieristica e le imbarcazioni che vengono in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo; non sono soggette, altresì, al pagamento della presente imposta le unità da diporto che sostano tutto lanno nelle strutture portuali regionali.
6. Limposta è versata, entro dodici ore dallarrivo degli aeromobili e delle unità da diporto negli aerodromi, nei porti, negli approdi e nei punti dormeggio ubicati nel territorio regionale ai soggetti incaricati
della riscossione, i quali rilasciano un contrassegno comprovante lassolvimento dellobbligo tributario.
7. La riscossione del tributo può essere affidata dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione:
a) al corpo forestale regionale;
b) al personale dellAmministrazione regionale;
c) ai soggetti che gestiscono gli aerodromi, i porti, gli approdi e i punti dormeggio ubicati nel territorio regionale, previa stipula di apposita convenzione nella quale è previsto, in favore degli stessi soggetti, il riconoscimento di un aggio pari al 5 per cento del gettito del tributo riscosso.
8. I soggetti incaricati della riscossione procedono, settimanalmente, con le modalità previste da apposita deliberazione della Giunta regionale, al riversamento in tesoreria regionale del tributo percetto, al netto degli eventuali aggi ad essi spettanti. Con la predetta deliberazione sono altresì disciplinate le caratteristiche dei contrassegni e i dati che negli stessi devono essere riportati per individuare gli aeromobili e le unità da diporto.
9. I soggetti incaricati della riscossione sono obbligati a verificare il corretto adempimento dellobbligazione tributaria e a trasmettere periodicamente i dati e le informazioni concernenti lindividuazione delleffettivo numero degli scali degli aeromobili e dei natanti che hanno sostato nel periodo 1° giugno-30 settembre nei porti, negli approdi e nei punti dormeggio ubicati nel territorio. Entro il 31 ottobre di ciascun anno sono obbligati a presentare allAmministrazione regionale un rendiconto amministrativo delle somme incassate secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
10. Lagente della riscossione che non provvede, in tutto o in parte, a riversare settimanalmente in tesoreria regionale il gettito riscosso, è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dellimposta non versata. Per il mancato o ritardato adempimento degli obblighi previsti al comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746.
11. Gli impiegati dellAmministrazione regionale appositamente autorizzati e muniti di appositi cartellini identificativi, possono effettuare direttamente controlli presso gli scali portuali ed aeroportuali.
12. Il recupero dellimposta dovuta e non versata avviene con avviso di accertamento recante la liquidazione dellimposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi al saggio legale da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere versata limposta di cui al comma 6. La notificazione dellavviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dallarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Lavviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato allatto che lo richiama, salvo che questultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
13. Il contribuente destinatario dellavviso di accertamento può, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, procedere alla definizione dellatto con le regole e con gli effetti previsti dallarticolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
14. Le somme liquidate nellavviso di accertamento dalla Regione per imposta, sanzioni ed interessi e non versate entro il termine previsto dal comma 13 sono riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi, a pena di decadenza e secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, entro il 31 dicembre dellanno successivo a quello in cui lavviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato favorevole in tutto o in parte allAmministrazione.
15. Il contribuente può chiedere alla Regione Sardegna il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di tre anni dal giorno del pagamento dellimposta.
16. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dellimposta dovuta o li esegue tardivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 100 per cento dellimporto non versato.>>