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News MTB in Trentino: divieti!

milzo

Biker cartograficus
4/2/06
3.490
12
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calvagese (BS)
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Bike
Scott Genius eRide 930

Questo è VER-GO-GNO-SO!!
 

IddoCop

Biker grossissimus
15/4/07
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Bressanone (BZ)
www.cubeforum.it

Tutta la zona del Pasubio che ho fatto, non ho trovato nessun cartello che vieta il tarnsito delle mtb. Sia dalla parte del Rif. Papa sia dalla parte del Rif. Lancia, nè nelle discese quelle di cui si parla di solito (Foxi...ecc.).
L'unica zona interdetta è la strada delle 52 Gallerie, quella è off limit!!!
 

SHREK

Biker perfektus
Questo è VER-GO-GNO-SO!!

Vergognoso o no è così che funziona. I comandi, che siano dei CC, della Pula. della Gdf o del CFS si aspettano dei risultati a fine turno. D'altro canto non è che le cose vengano inventate ma può essere che qualcuno venga multato per la targa sporca o per aver attraversato la strada in diagonale Non mi sorprenderebbe che il CFS abbia dato delle direttive per avere a disposizione un certo numero di contravvenzioni per far vedere che il divieto viene fatto rispettare. A me i CC una volta mi hanno fermato in divisa e fatto il nominativo, dovevano raggiungere la quota di persone controllate
 

SHREK

Biker perfektus
Propongo l'istituzione di un fondo a sottoscrizione volontaria per pagare le multe dei bikers multati.... quota minima un euro e propongo Perse, in qualità della sua esperienza, amministratore del fondo. Perse, dmmi il tuo numero di cc che ti mando il mio euro Tutte le multe raccolte verranno incorniciate e mandate con dedica del forum al Presidente della Regione Trentino Alto Adige
 

Danilù

Biker serius
20/9/07
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Modena
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Purtroppo di leggi senza senso ce ne sono tante e multare le "prede facili" è una caratteristica Italiana!

BSTH
 

Danilù

Biker serius
20/9/07
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Modena
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Ma quando c'è una legge, non va rispettata al di là della segnaletica verticale?

BSTH
 

Inglese

Biker superioris
13/3/06
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Livorno
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Bike
Specialized Big Hit & Stumpy FSR 29/6Fattie

Il minimo di multe più che altro serve ai vigili per le tasche dei comuni e alla Polizia stradale che occupandosi solo di quello ha bisogno di nun certo numero di verbali per far vedere che lavora, il bottino comunque va di al massimo mese per mese, e non turno per turno. I cc non hanno minimi di multe, essendo per loro un'attività accessoria, per quanto riguarda il controllo dei nominativi quello sì, è richiesto un minimo, d'altronde "controllo del territorio" e dei "movimenti" è attività alla base della nostra sicurezza: va tutto nel terminale, e se quel giorno a quell'ora c'è stata una rapina a casa del tuo vicino che ti odia e ti denuncia calunniandoti, tu sei scagionato(per esempio).
Il minimo imposto di multe comunque non produce sicurezza ma fa solo girare i.....
 
Reactions: IddoCop

SHREK

Biker perfektus

Esattamente. Non sono entrato nel merito di ogni singolo corpo in quanto i compiti sono anche differenti.
 

SHREK

Biker perfektus
Tratto da:
Relazione al disegno di legge «Divieto di circolazione con mezzi meccanici sui
sentieri alpini»
L’art. 1, modificando la logica fin qui seguita dalla legge 8/1993, introduce un divieto generalizzato
di circolazione con qualsiasi mezzo meccanico – sia motorizzato che non – sui sentieri alpini iscritti
nell’apposito elenco provinciale, prevedendo peraltro una facoltà di deroga al divieto, limitatamente
ai mezzi meccanici non motorizzati (mountain bike), su proposta dell’Ente gestore. La deroga è in
ogni caso rilasciata dal Dirigente del Servizio competente, rispettivamente il Servizio turismo e, per
le sole strutture comprese nei parchi ed aree protette, il Servizio parchi o l’Ente parco interessato.
Peraltro la deroga è concedibile solo nei casi in cui una attenta valutazione tecnica consenta di
garantire che la circolazione con mezzi meccanici non sia pericolosa per l’escursionista (compreso
quindi lo stesso ciclista) e non comprometta lo stato di conservazione del sentiero.
Derogando parzialmente ai criteri di segnalazione dei divieti si propone che la cartellonistica di
segnalazione del divieto di accesso al sentiero con l’ausilio di mezzi meccanici possa essere esposta
anche raggruppando più sentieri della stessa zona, in luoghi di accesso anche non coincidenti con
l’inizio del sentiero (ad esempio in zone di fondovalle ove partono anche più sentieri o in prossimità
di parcheggi, ecc.). Ciò per ridurre i costi e mantenere un impatto estetico ridotto. I sentieri alpini,
infatti, sono numerosissimi e se si dovessero dotare di tabella di divieto ciascun sentiero ed ogni sua
intersezione con altro sentiero, occorrerebbe collocare migliaia di cartelli. Non si modifica la
normativa in vigore per le tratte di sentiero alpino che coincidono con strade forestali per le quali
rimane in vigore la disciplina attuale.
L’articolo inoltre introduce una disciplina anche per i sentieri che non sono compresi nell’elenco
provinciale. Lo scopo è quello di evitare – con il rinvio alle norme urbanistiche e di sicurezza – che
su sentieri privati possano improvvisarsi strutture di cross o trial al di fuori di qualsiasi controllo
pubblico.
E’ infine resa maggiormente incisiva la vigilanza, estendendone i poteri – come già avviene anche
per il controllo delle piste di sci – agli organi di vigilanza dei Comuni, della Provincia e dei Parchi.
L’art.2, in considerazione dell’urgenza della norma, prevede che entri in vigore non appena
pubblicata sul Bollettino ufficiale.
dott. Roberto Bombarda
consigliere provinciale
Trento, 30 marzo 2004

Stando a quanto scritto qui i divieti andrebbero esposti non sul singolo sentiero ma nella zona di accesso ai vari sentieri. Essendo però la relazione antecedente alla legge non so cosa sia stato deciso.......
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
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Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure
@Danilù: senza una segnelatica è sostanzialmente impossibile fare le multe: o meglio le multe le puoi tranquillamente fare, ma qualsiasi giudice di pace le annulla. In Toscana, dove c'è il divieto di transito ai mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri dove non c'è il cartello esplicito di divieto le multe sono state annullate, perchè si tratta di una limitazione alla circolazione stradale che va segnalata.

@Milzo: non è che le forze dell'ordine hanno una "quota" di verbali da fare, semplicemente devono dimostrare ai superiori che hanno effettivamente effettuato i controlli che gli sono stati ordinati. Se il comando invia una pattuglia di CC all' imbocco dell'autostrada questi durante i controlli segnano gli estremi dei documenti, per dimostrare che non si sono invece inflilati al bar a leggersi la Gazzetta. Invece nei Comuni, tra i parametri utilizzati per l'incentivazione del personale spesso c'è anche il numero di controlli effettuati (anche collettivamente), che viste le simpatiche abitudini italiane automaticamente producono contravvenzioni. Ed hanno il coraggio di chiamarla "efficienza"...
 

Tasi e tira

Biker marathonensis
28/6/05
4.417
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52
Volano, Trentino
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...in linea di massima...
...segnali di divieto...
...NON NE VERRANNO AFFISSI...
...
...verranno affissi solamente...
...segnali di "sentiero ciclabile"...
...con logotipi già stabiliti...
...(che prendono spunto da quelli SAT)...
...
...la legge prevede che...
...sui sentieri su cui...
...sarà rilevato traffico non autorizzato...
...sarà apposto il divieto...
...
...contrassegneranno con divieti quindi...
...solo i sentieri che verranno segnalati come "utilizzati da biker"...
...
...questo a dir della SAT...
...per mantener i sentieri...
...il più puliti possibile...
...(anche da cartellonistica)...
 

IddoCop

Biker grossissimus
15/4/07
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Bressanone (BZ)
www.cubeforum.it
A me i CC una volta mi hanno fermato in divisa e fatto il nominativo, dovevano raggiungere la quota di persone controllate

SCUSATE l'OT ma mi viene doveroso risponedere...

C@@@@@e ...qualsiasi persona controllata viene annotata e non è certo per fare numero, questo si chiama controllo del territorio, ossia una forma di controllo del movimento delle persone....tante volte verificando certi spostamenti di persone poco raccomandabili si è arrivati a scoprire cose non legali....o a collegamenti con altre cose.....e qui mi fermo, non posso dire altro.
Comunque ti posso solo dire che alcuni comandi non vogliono che rientri senza aver controllato qualche nominativo, questo te lo confermo....ma non come dici tu che bisogna raggiungere una certa quota....solo a fini statistici!!! I comandi impongono un certo numero di controlli, ma solamente per tenere vivo questo buon sistema del controllo del territorio, che a volte ha portato a risultati eccellenti, però sempre se è fatto con la testa e non con la penna...ossia nel senso che molti annotano nominativi tanto per dimostrare che hanno fatto qualcosa.....su questo non sono per niente d'accordo!!!
 

SHREK

Biker perfektus

Ciao cullè. Forse non hai capito.... IO ERO IN DIVISA CON TANTO DI CINTURA ALLACCIATA E CANNONE AL SEGUITO e quello che mi ha detto il brigadiere dei CC è stato proprio quello, che dovevano raggiungere il loro numero di nominativi. Ti posso dire che noi in aeroporto a Verona dobbiamo consegnare quotidianamente la lista dei passeggeri controllati divisi per nazionalità e ti posso garantire che è esclusivamente per fine statistici, più la lista dei passeggeri controllati in COPE (e questo è più inerente al controllo del territorio). Ti posso inoltre assicurare che sempre in aeroporto le pattuglie appiedate hanno un minimo di nominativi da controllare per turno come la pattuglia automontata ha un minimo di kilometraggio da fare per il controllo del sedime aeroportuale.
 

SHREK

Biker perfektus

Purtroppo l'art. è stato così modificato:

Art. 22 - Divieto di circolazione
1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.
2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media. La Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi (12).


L’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate – Legge sul patrimonio alpinistico del Trentino) regolamenta l’accesso ai sentieri alpini da parte di chi li percorre con mezzi meccanici ed in sella al mountain bike. Questa disciplina è stata oggetto di una recente modifica legislativa (articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3) che intende rispondere all’esigenza di creare sul territorio provinciale un’articolata rete di itinerari di montagna utilizzabili anche per escursioni in mountain bike, salvaguardando, al contempo, altri sentieri marcatamente alpinistici il cui accesso è consentito solo a piedi.
A tal fine il secondo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di determinare le caratteristiche tecniche dei sentieri la cui percorribilità è consentita anche con l’ausilio delle biciclette, sia quello di stabilire le modalità con le quali il Servizio turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche si è cercato di elaborare criteri che fossero sia oggettivi, favorendone un’applicazione agevole e comune, sia condivisi; tale ultimo aspetto ha consigliato di avviare un confronto tra i soggetti interessati attraverso la convocazione presso il Servizio Turismo di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti della S.A.T., del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane.
A seguito di una attenta e collettiva valutazione si è ritenuto corretto, anche nell’intento di contemperare i vari obiettivi di fruizione e valorizzazione turistica con quelli di tutela ambientale e di sicurezza, consentire la ciclabilità di tutti i percorsi aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno.



Quindi basta che il Comune apponga un bel cartello nella zona di partenza dei vari sentieri o parcheggi addiacenti e ci hanno fregati tutti.
 

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