...mi sono occupato...
...di questa legge...
...per poter ottener la deroga...
...
...la direttiva è...
...che in linea di massima...
...segnali di divieto...
...NON NE VERRANNO AFFISSI...
...
...verranno affissi solamente...
...segnali di "sentiero ciclabile"...
...con logotipi già stabiliti...
...(che prendono spunto da quelli SAT)...
...
...la legge prevede che...
...sui sentieri su cui...
...sarà rilevato traffico non autorizzato...
...sarà apposto il divieto...
...
...contrassegneranno con divieti quindi...
...solo i sentieri che verranno segnalati come "utilizzati da biker"...
...
...questo a dir della SAT...
...per mantener i sentieri...
...il più puliti possibile...
...(anche da cartellonistica)...
...
...
...
...vi riporto l'articolo...
...che è inserito nella...
LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 1993, n. 8
Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate
Art. 22
Divieto di circolazione
1. Sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione. Per limitarne l'impatto ambientale, la segnaletica di divieto è esposta dove i comuni o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino rilevino accessi non autorizzati. I comuni possono disporre deroghe al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
2. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di questo articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale, anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici, e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi (
<SUP>14</SUP>).