dalla Lillo cougan :
Lee Cougan, since 1977, from Evanston, Illinois, USA.
dal sito dell'Autorità garante del mercato e della libera concorrenza:
Schema di segnalazione di presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o illiceità di una pubblicità comparativa
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Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente (come prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284 , Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dellAutorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa", G.U. n. 247, 23/10/2003), una segnalazione su carta semplice, indirizzata a:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA
LA DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);
elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonchè indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;
l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità (*) , che possono riguardare:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
e) uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicità;
firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).
(*) Per le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, si veda l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67)
quasi quasi domani ne parlo in ufficio...non me ne voglia lillo Cougan..