E' necessario fare chiarezza sulle disposizioni contenute nel cosiddetto "decreto sicurezza" che riguardano le modifiche al Codice della Strada. Molte fonti di stampa hanno infatti pubblicato notizie incomplete ed inesatte che sul Forum hanno fatto nascere molte discussioni e polemiche. Conoscendo la "professionalità" della stampa italiana avevo
già citato l'interpretazione dell'unico organo di stampa a mio parere affidabile in questi casi ma non è bastato, e si è continuato a discutere senza conoscere i termini della questione, con tutto quello che ne segue e consegue. E' il momento di mettere un punto fermo e chiarire con precisione cosa cambia per noi ciclisti.
L'unico punto che ci interessa è il comma 48 / 2, che aggiunge l'articolo 219 bis al CdS disponendo che
in caso di infrazioni che comportino il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida, tali sanzioni accessorie si applichino anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida, e viene applicata anche la decurtazione dei punti.
Le infrazioni che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie sono:
- Eccesso di velocità superiore a 40 km/h (art.142 comma 9 e 9 bis, diffcilemente ci riguarda)
- circolazione contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità (art.143)
- recidiva di mancata precedenza (art. 145)
- recidiva della violazione della segnaletica stradale (stop, semafori, indicazioni degli operatori) (art. 146)
- recidiva delle norme di comportamento ai passaggi a livello (art.147)
- recidiva di sorpasso lento o che crea pericolo od intralcio (art.148)
- sorpasso a destra di tram e autobus, in curva, doppio sorpasso e negli incroci (art.148)
- recidiva di mancato rispetto di distanza di sicurezza (art.149)
- recidiva del mancato uso di lenti (art.173)
- guida sotto l'influenza dell' alcol (art.186) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art.187)
- mancata fermata in caso di incidente ricollegabile al proprio comportamento (art.189)
Ci sono anche altri casi, ma che non possono riguardarci:
- trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza le prescritte norme di sicurezza (art. 168)
- recidiva del mancato uso dei seggiolini per il trasporto dei bambini (art. 172)
- retromarcia, inversione, uso improprio delle corsie di emergenza in autostrada (art. 176)
Come si vede si parla di infrazioni di un certo rilievo e non di mancanza di fanalini o divieti di sosta.