Telaio acquistato sul Forum scoperto che era spaccato...

MassimoPampaloni

Biker superioris
23/4/07
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digilander.libero.it
Ma non cambia nulla, è una cosa ipotetica, poi loro non sanno se sei o meno il primo proprietario. Quando acquisti una bici usata da un privato basta che ti dà lo scontrino e sei a posto. Giorni fa poi ho acquistato una bici con garanzia a vita usata, e il negoziante me l'ha venduta come fosse nuova, ovvero mi ha fatto lo scontrino con relativa garanzia con la data del mio acquisto.

Ok, occorre comunque teoricamente avere uno scontrino, e non so se in questo caso e' reperibile.

Specialized scrive:
"
LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY ON COMPLETE BICYCLE
[FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue][FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue]Subject to the following limitations, terms and conditions, Specialized warrants to the original owner of each new Specialized bicycle that this bicycle when new is free of defective materials and workmanship. This warranty shall expire one (1) year from the date of the original purchase from an authorized Specialized dealer and is conditioned upon the bicycle being operated under normal conditions and use, and properly maintained. This warranty is void if the bicycle was not purchased new from or not properly assembled by an authorized Specialized dealer.

"
il mio scarso inglese mi fa comunque intuire che la garanzia e' riservata al primo proprietario.
Una azienda seria come specialized, se riconosce un cedimento strutturale del materiale e non ha dubbi sull' utilizzo conforme della bici, penso non si formalizzi e risolva la questione comunque.




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guapo73

Biker grossissimus
3/2/08
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Dunque al di là dell'applicazione della legge sul diritto di recesso nelle vendita a distanza (che si applica solo in caso in cui un soggetto sia un operatore commerciale) in una compravendita anche se tra privati il venditore corretto è tenuto specificare la funzionalità dell'oggetto e dichiarare gli eventuali vizi della cosa.
Dunque facendo riferimento alle norme generali del contratto di compravendita:
Art 1490 del Cod Civile Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Commento
Quindi un telaio spaccato è inidoneo all'uso a cui è destinato e ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Il venditore potrebbe essere in malafede visto il ritardo con cui ti ha risposto.
Quindi è CHIARO dall'art in questione
In sostanza, è un invito a dichiarare fedelmente vizi e virtù della cosa venduta. L'oggetto scambiato deve essere integro e funzionale in tutte le sue parti. In caso contrario l'acquirente ha il diritto di sapere se l'oggetto è viziato o danneggiato in modo tale da pregiudicarne l'uso in modo totale o parziale. Tacere a riguardo rende annullabile il contratto di compravendita. Come conseguenza il venditore sarà tenuto a restituire in tutto o in parte la cifra versata.
Articolo 1491: Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Ecco il vantaggio di dichiarare fedelmente lo stato della cosa venduta. E' necessario esporre ogni eventuale difetto, o mostrare l'oggetto in modo tale che possa essere facilmente identificato. (mostrare un veicolo con la portiera danneggiata, ad esempio). L'acquirente deciderà in piena libertà e sulla base di tutti gli elementi a disposizione se comperare o meno il bene in oggetto.
Quindi è chiaro che non eri in grado di decidere di annullare la compravendita della bicicletta in assenza di un manifesto e chiaro difetto del telaio.

Articolo 1492: Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Questo è ciò che può accadere nel caso in cui la cosa venduta non possegga i requisiti di integrità dichiarati dal venditore o che si omettano uno o più vizi non facilmente individuabili dall'acquirente.
Quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto, ovvero la restituzione dell'intera somma o parte di essa, a seconda delle condizioni del bene.
Nel caso in cui i vizi della cosa si manifestino solamente in un momento successivo alla consegna può ugualmente chiedere la risoluzione del contratto.
Se invece a accade qualcosa di imprevisto alla cosa consegnata o se è la mancanza di prudenza del compratore a causare il danno, il massimo che può ottenere è la riduzione del prezzo d'acquisto.
Anche qui mi sembra chiara la situazione

Articolo 1493: Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Qui è descritto in modo più diffuso cosa avviene in caso di risoluzione del contratto.
Il compratore restituisce il bene acquistato (se la cosa è possibile), il venditore deve restituire la somma di denaro maggiorata dalle spese accessorie sostenute dall'acquirente per entrare materialmente in possesso della cosa (spese postali, se lo scambio è avvenuto per corrispondenza, ad esempio).

Articolo 1494: Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

A parte il caso in cui fosse impossibile per il venditore essere a conoscenza di eventuali danni, egli è sempre tenuto a risarcire l'acquirente, anche dei danni derivanti dai vizi dell'oggetto venduto.

Mi sembra chiaro che anche che in presenza della sua ignoranza del vizio è tenuto a risarcire il venditore.

Resta ovviamente salva la possibilità di accordarsi in maniera diversa.....

Qualche avvocato forumendolo ha un pò di giurisprudenza che ci può aiutare?
 

ssmartyss

Biker urlandum
22/8/08
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foligno
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mi dispiace non posso far altro che augurarti in bocca al lupo .. ..:celopiùg:
informati bene per quanto riguarda la garanzia perchè io non ho potuto vendere il mio telaio in quanto qualche costruttore riconosce la garanzia solo sul primo proprietario come diceva massimo pampaloni!
 

oissel@

Biker urlandum
7/2/08
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mi dispiace non posso far altro che augurarti in bocca al lupo .. ..:celopiùg:
informati bene per quanto riguarda la garanzia perchè io non ho potuto vendere il mio telaio in quanto qualche costruttore riconosce la garanzia solo sul primo proprietario come diceva massimo pampaloni!
Ma su 'sto benedetto libretto di garanzia, c'è scritto il nome del proprietario o cosa?
Sennò non vedo come potrebbero risalire al fatto che uno è il secondo o terzo proprietario del telaio, se non c'è il libretto quindi non dovrebbero intervenire in garanzia?
Mmmmm... strano che il tizio non lo ha più, io se ho un telaio garantito a vita me lo terrei ben stretto.
 

sembola

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una nera e l'altra pure
Ma non cambia nulla, è una cosa ipotetica, poi loro non sanno se sei o meno il primo proprietario. Quando acquisti una bici usata da un privato basta che ti dà lo scontrino e sei a posto.

Dipende. S'd con la bici dà anche una cartolina: senza quella non presta garanzia... idem Cannondale.


Ok, occorre comunque teoricamente avere uno scontrino, e non so se in questo caso e' reperibile.

Specialized scrive:...
S'd può scrivere quello che vuole sui manuali, quello che fa testo in Italia è la legge italiana, che parla solo di rapporti tra un venditore professionale e consumatore finale. La bici di seconda mano possono cambiarla ma non sono obbligati..
 

Bowlofbeauty

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Dipende. S'd con la bici dà anche una cartolina: senza quella non presta garanzia... idem Cannondale.
Vero, in effetti con l'acquisto della bici mi hanno dato questa
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nelle compravendite tra privati (il commerciante NON è un privato) chi vende è tenuto a garantire il bene da vizi ed evizione. Nel caso non lo faccia si ha inadempimento contrattuale e spettano tutta una serie di rimedi civilstici dalla restituzione di quanto pagato alla liquidazione di un ipotetico danno ecc ecc...
 

HOTCHILI

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oh mamma mia marco...non ce posso crede...
se non ti risponde al cell ne alle email...la cosa puzza...
secondo me faresti bene a tenerti le email, gli eventuali sms, le ricevute e sporgere denuncia...al limite se lui è in buona fede, fai sempre in tempo a ritirarla
e cmq il telaio se lo deve per forza riprendere
in bocca al lupo!
 

marco69

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jhk
Parlane con un legale e fagli mandare una lettera da lui, solitamente questo basta almeno per riaprire il discorso........in mancanza di risposta secondo me faresti bene a fare una denuncia......
 

sgamarco

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- IBIS Mojo 27.5 - Camber 29EVO - Stj HT carbon
Guapo m'ha raccontato tutta la storia Marco...in bocca al lupo!

oh mamma mia marco...non ce posso crede...
se non ti risponde al cell ne alle email...la cosa puzza...
secondo me faresti bene a tenerti le email, gli eventuali sms, le ricevute e sporgere denuncia...al limite se lui è in buona fede, fai sempre in tempo a ritirarla
e cmq il telaio se lo deve per forza riprendere
in bocca al lupo!

Crepi...
Grazie per il sostegno Andrea ! Poi ci sentiamo in pm.
 

Ircano

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Io andrei, e pure di corsa, anche da un penalista.
La foto mostra chiaramente che la crepa nel telaio era visibilissima, quindi chi ha venduto la bici sapeva bene quello che stava facendo.
Che cosa questo configuri o non configuri, lasciamo valutare ad un collega che si occupa di penale quindi.
Per quanto riguarda invece la parte civilistica, se hai tutti gli estremi di questo tipo, i consigli che ti hanno dato prima in ordine ai vizi della cosa venduta sono corretti.
Anche quì il tutto, purtroppo, lo deve valutare un collega che si occupa di civile (con tutto quello che ne consegue..).
Considera che una denunzia penale (se ne ricorrono i fondamenti ovviamente), costa meno di una causa civile e potrebbe essere più rapida ed efficace....
 

sat32

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alcune
Scusa ma te l' ha venduto ad un prezzo elevato oltre che rotto , io ho pagato ad aprile un sxtrail modello 2008 nuovo a 970 euro da crazysport
 

downhill11

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Bressanone
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se leggi bene, lo ha comprato ha 1100.- bici intera!!!!!!!!!!!!!!!!
con formula oro 24 con disci con 203 mm
forca mz 66 rc2x 2007
Fox 4.0
Cerchi Atomlab 2008
Gomme nuove
etc

e dopo mi fai vedere un sx trail completta a 970.-

saluti
 

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