Dunque al di là dell'applicazione della legge sul diritto di recesso nelle vendita a distanza (che si applica solo in caso in cui un soggetto sia un operatore commerciale) in una compravendita anche se tra privati il venditore corretto è tenuto specificare la funzionalità dell'oggetto e dichiarare gli eventuali vizi della cosa.
Dunque facendo riferimento alle norme generali del contratto di compravendita:
Art 1490 del Cod Civile
Garanzia per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Commento
Quindi un telaio spaccato è inidoneo all'uso a cui è destinato e ne diminuisce in modo apprezzabile il valore.
Il venditore potrebbe essere in malafede visto il ritardo con cui ti ha risposto.
Quindi è CHIARO dall'art in questione
In sostanza, è un invito a dichiarare fedelmente vizi e virtù della cosa venduta. L'oggetto scambiato deve essere integro e funzionale in tutte le sue parti. In caso contrario l'acquirente ha il diritto di sapere se l'oggetto è viziato o danneggiato in modo tale da pregiudicarne l'uso in modo totale o parziale. Tacere a riguardo rende annullabile il contratto di compravendita. Come conseguenza il venditore sarà tenuto a restituire in tutto o in parte la cifra versata.
Articolo 1491: Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Ecco il vantaggio di dichiarare fedelmente lo stato della cosa venduta. E' necessario esporre ogni eventuale difetto, o mostrare l'oggetto in modo tale che possa essere facilmente identificato. (mostrare un veicolo con la portiera danneggiata, ad esempio). L'acquirente deciderà in piena libertà e sulla base di tutti gli elementi a disposizione se comperare o meno il bene in oggetto.
Quindi è chiaro che non eri in grado di decidere di annullare la compravendita della bicicletta in assenza di un manifesto e chiaro difetto del telaio.
Articolo 1492: Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Questo è ciò che può accadere nel caso in cui la cosa venduta non possegga i requisiti di integrità dichiarati dal venditore o che si omettano uno o più vizi non facilmente individuabili dall'acquirente.
Quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto, ovvero la restituzione dell'intera somma o parte di essa, a seconda delle condizioni del bene.
Nel caso in cui i vizi della cosa si manifestino solamente in un momento successivo alla consegna può ugualmente chiedere la risoluzione del contratto.
Se invece a accade qualcosa di imprevisto alla cosa consegnata o se è la mancanza di prudenza del compratore a causare il danno, il massimo che può ottenere è la riduzione del prezzo d'acquisto.
Anche qui mi sembra chiara la situazione
Articolo 1493: Effetti della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
Qui è descritto in modo più diffuso cosa avviene in caso di risoluzione del contratto.
Il compratore restituisce il bene acquistato (se la cosa è possibile), il venditore deve restituire la somma di denaro maggiorata dalle spese accessorie sostenute dall'acquirente per entrare materialmente in possesso della cosa (spese postali, se lo scambio è avvenuto per corrispondenza, ad esempio).
Articolo 1494: Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
A parte il caso in cui fosse impossibile per il venditore essere a conoscenza di eventuali danni, egli è sempre tenuto a risarcire l'acquirente, anche dei danni derivanti dai vizi dell'oggetto venduto.
Mi sembra chiaro che anche che in presenza della sua ignoranza del vizio è tenuto a risarcire il venditore.
Resta ovviamente salva la possibilità di accordarsi in maniera diversa.....
Qualche avvocato forumendolo ha un pò di giurisprudenza che ci può aiutare?