Forse stai confondendo quello scrivo, cerco di essere piu' chiaro, a prescindere l'utilizzo, quindi se compro una macchina fotografica, una bici, un telivisore, un telefonino che hanno scopi differenti e non funzionano nonostante siano portati in assistenza perche' difettosi ho diritto alla sostituzione o al rimborso.
La legge dispone una cosa ben differente, vincola questo diritto (o in alternativa la riduzione del prezzo) alla mancata riparazione/sostituzione in "un tempo congruo" o al fatto che la sostituzione/riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato "notevoli inconvenienti al consumatore", che vanno valutati appunto in base alla natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene: "in base a", non "indipendentemente".
Scrivere che la Legge dice il contrario lascia il tempo che trova, tra l'altro stai confermando quanto dico,anzi la Legge, cioe' che "va valutata la natura del bene e lo scopo" ovvero, se compro una macchinetta fotografica per fare le fotografie, ma.le fa sfocate non e' idonea allo scopo per la quale e' stata venduta
Stai confondendo la non conformità del bene (che nel nostro caso non è in dubbio) con una valutazione successiva sull'entità dell' inconveniente arrecato al consumatore in caso di ritardo nel ripristino o nel ripetersi del guasto.
L'interpretazione corrente della legge a tale proposito sembra essere ben diversa, "natura del bene" e "scopo di acquisto" hanno a che fare sostanzialmente con "cos'è" e "a cosa serve" il bene acquistato, in modo che quanto più un bene sia necessario tanto più venga tutelato il consumatore. Come ho scritto in qualche post precedente, è ragionevole che lo stesso periodo senza auto (un mezzo di trasporto e di lavoro), senza televisione (un mezzo di comunicazione e di informazione) o senza un apparecchio per l'aerosol (uno strumento per la
cura della salute) possano essere valutati in maniera differente dallo stesso periodo senza uno strumento per il tempo libero.
Vero e' che la procedura e' molto, ma molto lunga e costosa se il venditore non acconsente subito, ma non mi dite che se comprate una cosa che non funziona ve la tenete....
Nessuno sta dicendo questo. Quello che sto cercando di dire è che le cose non sono facili e semplici come qualcuno a volte vuole far credere, e che queste effettive difficoltà vanno previste e messe nel conto quando si decide come si vuole agire.
Chi ha visto l'ammo rompersi per tre volte potrebbe rientrare nella casistica dell' art.130 c.7, ma anche no. E' possibile che succeda di tutto, che il venditore aderisca ad una richiesta di risoluzione del contratto senza colpo ferire così come che non risponda nemmeno, costringendo ad adire le vie legali: una causa in cui di nuovo potrebbe capitare di tutto, dal vincere a mani basse (ed ottenere il rimborso, magari dopo 6-10 anni ed a fronte di spese superiori al valore della bici visto che spesso le spese legali vengono compensate) al perdere e non recuperare una lira.
L'importante è sapere a cosa si va incontro per poter decidere in maniera razionale e serena