Vabbè, credo che a questo punto sia inutile proseguire...
...non credo che sia costruttivo continuare a portare avanti ognuno la propria interpretazione della legge.
Per questo riporto di seguito la delibera n. 1235 del 16/5/2008:
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Larticolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) regola laccesso ai tracciati alpini e ad altri sentieri di montagna da parte di chi li percorre con mezzi meccanici e, in particolare, con lutilizzo di mountain bike. Tale disciplina è stata recentemente riformata dallarticolo 31 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20, con lintento, rispetto alla precedente formulazione, di stabilire che la finalità prima del divieto di circolazione è di tutela ambientale e di assegnare direttamente alle Amministrazioni comunali la facoltà di disporre deroghe a tale divieto.
Al fine di favorire la corretta applicazione di queste nuove disposizioni, il primo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di individuare i casi in cui è vietata la circolazione sui sentieri con lausilio di mezzi meccanici in ragione del possibile impatto ambientale, sia quello di stabilire i casi e le modalità con le quali i Comuni territorialmente competenti possono autorizzare in deroga la circolazione dei predetti mezzi.
Quanto al primo aspetto si ritiene di confermare i criteri già adottati con la delibera n. 2083 del 30 settembre 2005 individuati a seguito di un proficuo confronto tra i soggetti interessati quali i rappresentanti della SAT, del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane della Provincia Autonoma di Trento, in quanto ancora attuali: si tratta di criteri oggettivi che favoriscono unapplicazione agevole e comune della disposizione normativa poiché riconducono il divieto di circolazione alle caratteristiche tecniche del sentiero. In particolare, la circolazione con lausilio di mezzi meccanici (tra cui le mountain bike) viene vietata sui sentieri di montagna aventi pendenze superiori al 20% e larghezze mediamente inferiori allingombro trasversale della bicicletta sul terreno; di regola, in tali situazioni di pendenza e di larghezza contenuta del sentiero, si realizza una condizione di incompatibilità con la tutela del territorio interessato per il frequente passaggio di mountain bike che crea possibili erosioni del terreno.
Si propone pertanto di applicare riconfermandolo - il divieto di circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici, in considerazione della rilevanza del danno ambientale, nei seguenti casi:
- tracciati alpini ed altri sentieri di montagna con pendenza superiore al 20%;
- tracciati alpini ed altri sentieri di montagna con larghezze mediamente inferiore allingombro trasversale della bicicletta sul terreno.
Allindividuazione, con il presente provvedimento, dei casi di divieto di circolazione farà seguito una campagna di informazione rivolta ai fruitori della montagna in Trentino; laspetto divulgativo circa il possibile utilizzo del patrimonio alpinistico appare infatti di non secondaria importanza tenuto conto che una carente informazione potrebbe generare condotte inconsapevolmente contrarie alle norme provinciali. Proprio per limitare tale inconveniente, il Comune territorialmente competente o il soggetto responsabile della manutenzione del tracciato alpino, sono tenuti, ai sensi dellarticolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 1993, ad esporre una specifica segnaletica di divieto nel caso rilevino accessi non autorizzati. E comunque chiaro che la posa della segnaletica di divieto va limitata ai casi in cui i costi, in termini di impatto paesaggistico, siano compensati da altrettanti benefici - quali lannullamento del fenomeno di accesso con mezzi meccanici e va rimossa ove si ravvisi nel tempo un mutamento delle condizioni di frequentazione. La segnaletica da utilizzare per rendere esplicito il divieto di accesso al singolo sentiero è quella già definita dalla Giunta provinciale con delibera n. 1133 del 24 maggio 2002; per finalità di tutela paesaggistica si ritiene comunque utile stabilire che il medesimo segnale possa risultare riprodotto anche in scala ridotta del 50% rispetto alle misure stabilite nella citata deliberazione, nel rispetto delle medesime proporzioni.
Il secondo aspetto che larticolo 22, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 1993 rimette alla regolamentazione della Giunta provinciale riguarda lindividuazione dei casi in cui le amministrazioni comunali possono riconoscere percorribili con mezzi meccanici alcuni sentieri di norma non transitabili in base alle proprie caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza), come sopra rappresentate. A tale riguardo, si ritiene utile circoscrivere le possibilità di deroga concedibili dai Comuni ai seguenti casi:
- per garantire un collegamento tra itinerari di media distanza, consentire la realizzazione di circuiti ciclabili, assicurare la percorribilità dellintero sentiero di montagna ove presenti solo a tratti caratteristiche tecniche di non percorribilità;
- per permettere la realizzazione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche ovvero favorire la realizzazione di progetti di valorizzazione turistica del territorio.
Con riferimento alla procedura di concessione della deroga si richiama quanto già disposto nella citata deliberazione n. 2083 del 30 settembre 2005. In particolare lAmministrazione comunale competente, per iniziativa diretta o su indicazione di altro ente, in accordo con le eventuali altre amministrazioni comunali interessate al tratto, è tenuta a realizzare un confronto tecnico con il Servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate allutilizzo ed alla promozione del sentiero. La deroga è comunque condizionata al nulla osta dellEnte Parco nelleventualità di tratti di propria competenza. Il confronto tecnico è finalizzato a verificare che la deroga per laccesso con mountain bike al tracciato sia compatibile con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e rientri nei casi sopra elencati; il provvedimento di deroga al divieto -emesso dal Sindaco- potrà prevedere eventuali misure per mitigare o compensare limpatto sullambiente, anche attraverso obblighi di monitoraggio e relativa costante o frequente manutenzione del percorso.
Una volta individuato in modo preciso litinerario autorizzato e quindi accessibile con mountain bike in deroga al divieto generico, laccessibilità allitinerario è resa esplicita da specifica segnaletica finalizzata a comunicare allescursionista la percorribilità in mountain bike. Tale segnaletica di percorribilità del sentiero è quella riportata nellallegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Per quanto riguarda la politica e la val Gimela...bè, lasciamo perdere, sfondi una porta aperta... nella "questione di soldi" non mi riferivo certo alla politica ed ai suoi rappresentanti!!!!!!
Però credo che sia poco corretto ragionare in questi termini: la politica è incapace di prendere decisioni a prescindere dal denaro o da qualche voto racimolato qua e là, ma noi in quanto società civile dovremo essere capaci di ragionare a prescindere dalle decisioni politiche... per questo io se ritengo una loro decisione corretta la sostengo, se ritengo essa sia errata la critico (vedi Scanuppia).