Art. 68 - Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1, devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
Art. 152 - Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. [1]
Questo quanto recita il codice della strada, per cui anche sulle MTB e BDC devono essere presenti il campanello, i catadiottri e le varie luci.
Ma questo già da prima dell'entrata in vigore delle nuove norme che hanno solo inasprito le sanzioni.
Ma a prescindere da tutto, quanti dall'8 agosto hanno installato sulla propria MTB quanto prescritto dalla legge ?????