Penso che tu ti stia riferendo all'inchiesta della Procura di Trento.
Guarda la mia risposta, sempre in questo
thread:
http://www.mtb-forum.it/community/forum/showpost.php?p=2246233&postcount=231
E' quello che sostengo io.
Purtroppo la giustizia non è uguale per tutti. Vedi notizia
http://www.solobike.it/visualizzanotizia.php?news_id=61152 della quale comunque riporto il testo integrale:
Squalifica a vita per Fabio Malberti
Citiamo dal sito della FCI la decisione finale assunta dalla C.A.F. F.C.I.: squalifica a vita.
COMUNICATO N. 4 del 26 febbraio 2008
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 26 febbraio 2008 a Roma, presso la sede federale, presenti il Presidente Avv. Salvatore Minardi, ed i Componenti Avv. Enzo Conte, Avv. Massimiliano de Stefano, segretario sig.ra Claudia Giusti, la Commissione Appello Federale ha emesso la seguenti pronunce:
50/07 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELL'ATLETA FABIO MALBERTI - NOMINATO relatore l'Avv. Massimiliano de Stefano, il quale illustra i fatti di cui al deferimento;
PRESENTI per l'U.P.A. il Sostituito Procuratore Antidoping Avv. Franco Cosenza, che conclude per la richiesta di squalifica a vita dell'atleta;
PRESENTE per l'atleta il Dr. Nicolò Velati, che conclude per il respingimento della richiesta per ritenuta violazione del disposto dell'art. 14.1 della normativa antidoping recepita dal C.O.N.I. - N.A.D.O.;
LETTO il provvedimento di deferimento ed esaminati gli atti;
LETTA la dichiarazione resa dall'atleta all'U.P.A. in data 19/07/06;
RITENUTA non accoglibile l'eccezione formulata dalla difesa in quanto ai sensi della richiamata normativa il risultato analitico del laboratorio deve essere notificato alla Organizzazione Antidoping Nazionale e alla WADA, mentre all'atleta deve essere notificato - come risulta in atti - il riscontro analitico di positività;
ESAMINATA la nota 21/03/07 del laboratorio Antidoping di Roma che esclude che i tre risultati di positività siano stati causati da una unica assunzione della sostanza proibita;
RITENUTO non contestato e non contestabile da parte del deferito l'esito delle analisi di positività;
RITENUTE di mero contenuto difensivo non condivisibile le dichiarazioni rese dall'atleta a discolpa che non possono costituire prova liberatoria della responsabilità normativamente prevista;
RITENUTA che tale positività deve considerarsi come seconda violazione della normativa antidoping.
P.Q.M.
La C.A.F.
Applica all'atleta
Fabio Malberti la sanzione della
squalifica a vita.