Per il veneto vale questa regolamentazione:
Riporto:
"
Circolazione dei velocipedi e delle motoslitte
I velocipedi possono circolare sulle strade silvopastorali e sulle aree assimilate ad eccezione:
- dei prati
- dei pratipascoli
- dei boschi
- dei tracciati delle piste da sci
- degli impianti di risalita
- dei sentieri alpini come definiti all'art. 48 bis della L.R. 11/2013
I sentieri alpini, sono definiti, come indicato in precedenza, in questa maniera:
"
2. Sono definiti:
a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale; "
Ora... tutto sta nel capire come hanno classificato i tratti di percorso incriminati. Perchè, per quanto mi riguarda, non sono stati appositamente segnalati, non essendoci regolare cartellonistica indicante che la strada silvopastorale (quella che va da Fraselle a Campodavanti è per un buon tratto una vera e propria strada, essendo opera della Grande Guerra) è in realtà considerata sentiero. Non credo basti la sverniciata bicolore del CAI per fare di una strada un sentiero, nè tanto meno l'indicazione, sempre del CAI, con il numero di sentiero e le destinazioni.
All'inizio del tratto incriminato sul Carega, per esempio, c'è un cartello che vieta i mezzi a motore, ma NON i velocipedi, nè tanto meno indica che il tratto sia sentiero.