@raffganz e @Tc70
Sono andato sul sito istituzionale del Parco Regionale della Lessinia alla pagina delle normative del parco:
Ho scaricato il Piano Ambientale del parco.
Di seguito gli articoli che normano la circolazione nell'area parco della Lessinia:
ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)
1. E’ vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
a) S. Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S. Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n. 6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d) Col Pealda Bassa - Fittanze.
2. E’ vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3 E’ in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e
antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei
fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili
situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali,
familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone
con limitata capacita di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto
ministeriale 8 giugno 1979
ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)
1. E’ vietata l’apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei
successivi strumenti attuativi.
2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l’uso di materiali locali e tecniche che
non alterino il loro aspetto naturale.
3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del
presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai
sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della
Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.
ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)
1. E’ vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui
tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e
boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell’assistenza sanitaria
e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.
ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)
1. E’ consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell’articolo 3 e
negli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.
L'articolo contestato dai verbali mi sembra l'ART. 5
Sono andato sul sito istituzionale del Parco Regionale della Lessinia alla pagina delle normative del parco:
Normativa del parco - Parco Naturale Regionale della Lessinia
Normativa del Parco Amministrazione Di seguito potete scaricare vari documenti inerenti le normative del parco. ALLEGATI Scarica i PDF Recupero delle Malghe e altri edifici Legge Parco della Lessinia N.12/1990 Moduli richiesta concessione marchio Disciplinare marchio Parco Piago gestione 06...
lessiniapark.it
Ho scaricato il Piano Ambientale del parco.
Di seguito gli articoli che normano la circolazione nell'area parco della Lessinia:
ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)
1. E’ vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
a) S. Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S. Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n. 6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d) Col Pealda Bassa - Fittanze.
2. E’ vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3 E’ in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e
antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei
fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili
situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali,
familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone
con limitata capacita di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto
ministeriale 8 giugno 1979
ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)
1. E’ vietata l’apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei
successivi strumenti attuativi.
2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l’uso di materiali locali e tecniche che
non alterino il loro aspetto naturale.
3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del
presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai
sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della
Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.
ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)
1. E’ vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui
tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e
boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell’assistenza sanitaria
e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.
ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)
1. E’ consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell’articolo 3 e
negli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.
L'articolo contestato dai verbali mi sembra l'ART. 5