Bè sì trovano solo nel collegamento tra fosse-sega, la fauna li può aggirareStrano non sia ancora manifestato alcun "animalaro" elevando che questi rulli impediscono o provocano problemi al fluire dei passaggi della fauna selvatica...
Bè sì trovano solo nel collegamento tra fosse-sega, la fauna li può aggirareStrano non sia ancora manifestato alcun "animalaro" elevando che questi rulli impediscono o provocano problemi al fluire dei passaggi della fauna selvatica...
Ma si collegano a Swift?Veri e propri rulli che girano su se stessi messi a forma di griglia, li ho fatti tre giorni fa dalla sega di ala in moto, anche se sarebbe divieto,ma tra la settimana non c'è praticamente nessuno.
Ovvio...ero velatamente ironico...Bè sì trovano solo nel collegamento tra fosse-sega, la fauna li può aggirare
Lo so'Ovvio...ero velatamente ironico...
Sabato ho scritto a questi indirizzi chiedendo lumi sul divieto generale e quali sarebbero i percorsi segnalati in loco che il parco prevede per le bici oltre a quelli indicati nel regolamento. Avevo scritto ad altri indirizzi email (ce ne sono svariati sui vari siti web del parco) ma non ho ancora ricevuto risposta.Se volete sollecitare una risposta questi sono i contatti https://lessiniapark.it/contatti/
spero di no... devo farla sabato ! ma è mica asfaltata ?Intendi quella che porta a Fosse, quella stretta? L'ho percorsa giusto ieri, e ho visto il cartello... Motivazioni misteriose, effettivamente.
A suo tempo avevo fatto una foto, l'alternativa è prendere la sterrata a destra che passa da località Grola per poi salire direttamente a Passo Fittanze.spero di no... devo farla sabato ! ma è mica asfaltata ?
Già il fatto che qualcuno scriva velocipede indica il livello dell'amministrazione e lo scollamento di questa dalla realtàA suo tempo avevo fatto una foto, l'alternativa è prendere la sterrata a destra che passa da località Grola per poi salire direttamente a Passo Fittanze.
giusto per spunto...@raffganz e @Tc70
Sono andato sul sito istituzionale del Parco Regionale della Lessinia alla pagina delle normative del parco:
Normativa del parco - Parco Naturale Regionale della Lessinia
Normativa del Parco Amministrazione Di seguito potete scaricare vari documenti inerenti le normative del parco. ALLEGATI Scarica i PDF Recupero delle Malghe e altri edifici Legge Parco della Lessinia N.12/1990 Moduli richiesta concessione marchio Disciplinare marchio Parco Piago gestione 06...lessiniapark.it
Ho scaricato il Piano Ambientale del parco.
Di seguito gli articoli che normano la circolazione nell'area parco della Lessinia:
ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)
1. E’ vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
a) S. Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S. Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n. 6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d) Col Pealda Bassa - Fittanze.
2. E’ vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3 E’ in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e
antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei
fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili
situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali,
familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone
con limitata capacita di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto
ministeriale 8 giugno 1979
ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)
1. E’ vietata l’apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei
successivi strumenti attuativi.
2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l’uso di materiali locali e tecniche che
non alterino il loro aspetto naturale.
3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del
presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai
sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della
Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.
ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)
1. E’ vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui
tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e
boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell’assistenza sanitaria
e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.
ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)
1. E’ consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell’articolo 3 e
negli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.
L'articolo contestato dai verbali mi sembra l'ART. 5
giusto per spunto...@raffganz e @Tc70
Sono andato sul sito istituzionale del Parco Regionale della Lessinia alla pagina delle normative del parco:
Normativa del parco - Parco Naturale Regionale della Lessinia
Normativa del Parco Amministrazione Di seguito potete scaricare vari documenti inerenti le normative del parco. ALLEGATI Scarica i PDF Recupero delle Malghe e altri edifici Legge Parco della Lessinia N.12/1990 Moduli richiesta concessione marchio Disciplinare marchio Parco Piago gestione 06...lessiniapark.it
Ho scaricato il Piano Ambientale del parco.
Di seguito gli articoli che normano la circolazione nell'area parco della Lessinia:
ARTICOLO 3 (TRANSITO VEICOLARE)
1. E’ vietato il transito di veicoli a motore nei seguenti tratti di strade:
a) S. Giorgio - Bocca Gaibana - Pozza Morta - Bivio per Podestaria;
b) S. Giorgio - Malga Malera - innesto nella strada provinciale n. 6;
c) Bivio Castelberto - Castelberto;
d) Col Pealda Bassa - Fittanze.
2. E’ vietato altresì il transito di veicoli a motore sulle strade di accesso alle malghe e sulle piste forestali.
3 E’ in ogni caso consentito il transito ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e
antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, ai mezzi di servizio del Parco, ai mezzi dei proprietari dei
fondi e dei loro ospiti temporanei, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili
situati nel territorio servito dalla strada, e di chi debba transitare per comprovati scopi professionali,
familiari o perché ospite di un avente diritto.
4. I divieti di circolazione previsti al primo comma non si applicano ai veicoli adibiti al trasporto delle persone
con limitata capacita di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto
ministeriale 8 giugno 1979
ARTICOLO 4 (SENTIERISTICA)
1. E’ vietata l’apertura di nuovi sentieri, fatta eccezione per quelli indicati nel Piano ambientale e nei
successivi strumenti attuativi.
2. I sentieri esistenti, ove necessario, potranno essere riattati mediante l’uso di materiali locali e tecniche che
non alterino il loro aspetto naturale.
3. Tutti i sentieri saranno segnalati mediante la posa di manufatti in legno conformi alle prescrizioni del
presente piano, mentre, per quanto riguarda la segnaletica sul terreno dei sentieri classificati alpini ai
sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, si applicano le disposizioni della deliberazione della
Giunta Regionale 18 gennaio 1991, n. 122.
ARTICOLO 5 (TRANSITO FUORI STRADA)
1. E’ vietato il transito di mezzi meccanici fuori dalle strade, sui sentieri, sulle mulattiere, sulle piste da sci, sui
tracciati degli impianti di risalita. Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e
boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell’assistenza sanitaria
e veterinaria e della manutenzione delle piste da sci esistenti.
ARTICOLO 6 (TRANSITO MEZZI NON A MOTORE)
1. E’ consentito il transito di mezzi meccanici non a motore e di equini sulle strade indicate nell’articolo 3 e
negli ulteriori percorsi eventualmente individuati e segnalati in loco.
L'articolo contestato dai verbali mi sembra l'ART. 5
Dovrebbe valere la definizione secondo il codice della strada:Già il fatto che qualcuno scriva velocipede indica il livello dell'amministrazione e lo scollamento di questa dalla realtà
Questa gente non ha ancora capito che se continua così tra qualche anno saranno ghigliottinati (non in senso metaforico) al grido morte al tiranno; per ora i pacifici italiani si limitano a non andare a votare e a mugugnare, ma questa atteggiamento che lo stato assume da padrone assoluto che decide cosa si può fare e non fare a sua discrezione fa tanto dittatura.
PS
aggiunta in punta di diritto posso passare con la mia MTB
dall'enciclopedia Treccani
"velocìpede Veicolo a due ruote, antesignano della bicicletta, con la ruota anteriore grande e quella posteriore piccola, senza catena di trasmissione e con i pedali solidali alla ruota anteriore."Velocìpede - Enciclopedia - Treccani
Nell'Enciclopedia Treccani troverai tutto quello che devi sapere su velocìpede. Entra subito su Treccani.it, il portale del sapere.www.treccani.it
la mia MTB non rientra in questa classe, le 2 ruote hanno la stessa dimensione (29" non è un mullet), ha una catena (finché non si trancia) e i pedali non sono solidali alla ruota.
Inoltre non è un motoveicolo, ne tantomeno veicolo, non ha massa superiore a 3,5t (anche se a volte non sembra) e non è certamente atipica essendocene milioni nel mondo.
Lo consentono solo nei tratti indicati nell'articolo 3 e nei percorsi indicati in loco. Tutto il resto è vietato.giusto per spunto...
ma l'art. 6 specificamente autorizza il transito dei mezzi meccanici non a motore nei sentieri a cui si applica...anche la segnaletica non è coerente....
Non è che il codice della strada arrivi da una fonte diversa, su queste pagine quante volte si usa il termine velocipede?Dovrebbe valere la definizione secondo il codice della strada:
Sicuramente non è un cartello regolamentare. Inoltre fa riferimento ad una legge regionale del '90!!! Che mtb c'erano nel 90???Tornando al divieto generale della Lessinia, l'unico cartello che c'è è a Giazza imboccando la strada della Val Fraselle. Me l'ha indicato una persona del luogo altrimenti non l'avrei mai visto, è molto piccolo. Altri cartelli o divieti non ce ne sono. Ma come mi disse l'agente della forestale, devi informarti sul sito del parco
Ho scritto a l'Arena, alla Fiab immagino che dell'off road gliene freghi molto poco. Piuttosto scrivo a Le Iene o StrisciaSabato ho scritto a questi indirizzi chiedendo lumi sul divieto generale e quali sarebbero i percorsi segnalati in loco che il parco prevede per le bici oltre a quelli indicati nel regolamento. Avevo scritto ad altri indirizzi email (ce ne sono svariati sui vari siti web del parco) ma non ho ancora ricevuto risposta.
Se continueranno ad ignorare le nostre richieste sarebbe opportuno fare escalation coinvolgendo in primis la stampa e la FIAB di Verona ed altri enti.
Risale ad allora il divieto... Le prim mtb sono arrivate a fine anni '80 (la mia era dell'89) e credimi: si saliva per quei sentieri tanto quanto adesso, anzi, forse di più, perchè erano tenuti assai meglio.Inoltre fa riferimento ad una legge regionale del '90!!!
Le informazioni raccolte sul sito del parco rendono evidente il divieto di percorre qualsivoglia genere di sentiero e verosimilmente anche alcune strade. Avevo pianificato di andarci a fine mese, avendo diversi tracciati interessanti da seguire (non ci sono mai stato), ma nel frattempo che voi dipanate tutti i dubbi relativi ho disdetto, punto ad Arco.Tornando al divieto generale della Lessinia, l'unico cartello che c'è è a Giazza imboccando la strada della Val Fraselle. Me l'ha indicato una persona del luogo altrimenti non l'avrei mai visto, è molto piccolo. Altri cartelli o divieti non ce ne sono. Ma come mi disse l'agente della forestale, devi informarti sul sito del parco
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