in realtà nemmeno questo è del tutto vero secondo il codice civile...
Articolo 1510 del Codice Civile: "In mancanza di patto od uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sua sede di impresa. Salvo patto od uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro,
il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore od allo spedizioniere. Le spese di trasporto sono a carico del compratore."
Articolo 1475. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a carico del compratore, se non stato pattuito diversamente (1196, 1539, 554).
Articolo 1693.
Il vettore è responsabile della perdita e dellavaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o lavaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti dimballaggio.
Articolo 1378. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con lindividuazione fatta daccordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, lindividuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
leggerei con attenzione questi articoli del codice civile in particolare il 1510.
anche perchè una sua possibile interpretazione potrebbe essere questa:
la consegna deve avvenire nel luogo di vendita --> se deve essere trasportato il venditore si libera dall'obbligo di consegna affidando la merce al corriere --> quindi da questo momento il venditore perde diritti sulla merce e il destinatario, che si è messo d'accordo con il venditore e lo spedizioniere (e il destinatario che "paga" la spedizione), si prende tutti i rischi...
poi anche l'articolo 1693 dice il vettore è responsabile dei danni, con tutte le specifiche del caso!
quindi non sarei proprio così sicuro sul fatto del "pago quindi pretendo" con la spedizione di mezzo....perchè si è vero tu paghi e pretendi la merce...ma allora il venditore potrebbe dirti: "vienila a prendere in Iralanda"!
(che sarebbe il luogo della vendita...).
Comunque di leggi intendo poco, Sembola sicuramente saprà meglio di me, quindi potrà anche lui stesso dire la sua e commentare questi articoli del codice civile, che con una lettura e interpretazione superficiale sembrano piuttosto chiari...
Aggiungo queste info trovate qui:
[url]http://www.studiolegalenigra.com/Trasporto.vendita.htm[/URL]
VENDITA
Nell'ipotesi in cui la scelta del vettore non sia stata pattuita il venditore deve far uso di tutta la diligenza necessaria a che la cosa arrivi a destinazione (P. Milano, 17-04-1980 - Ditta foto Fucacci - Soc. Onceas - Rass. dir. civ., 1981, 867, n. BOCCHINI - c.c., 1176 - Foro it., Rep. 1981, voce Vendita, n. 40).
In tema di vendita di cose da trasportare
qualora il venditore, in applicazione dell'art. 1510 c.c., venga liberato dell'obbligo della consegna rimettendo le cose medesime al vettore od allo spedizioniere, tale consegna implica il passaggio al compratore della proprietà e dei diritti che derivino dal contratto di trasporto o di spedizione, nonché dal contratto di assicurazione che sia stato stipulato dal venditore (Cass., 06-12-1985, 6141/1985 - Soc. Italmondo trasp. internaz. - Insurance co. of North America - Mass., 1985 - c.c., 1510 - Foro it., Rep. 1985, voce Vendita, n. 52).
La consegna, al vettore e allo spedizioniere delle cose vendute da trasportare in luogo diverso, libera il venditore dall'obbligo di consegna, (Cass., 14-02-1986, 885/1986 - Bellamacina - Cacace - Mass., 1986 - c.c., 1510 - Foro it., Rep. 1986, voce Vendita, n. 44).
Nell'ipotesi di vendita di cose generiche con trasporto, in base al combinato disposto dagli art. 1510 e 1378 c.c.,
la consegna della merce al vettore ha l'effetto di trasferire in capo al compratore il rischio di perimento o danneggiamento del bene, e con esse la titolarità del bene assicurato (T. Genova, 20-09-1988 - Fall. soc. costruz. Termomeccaniche - Lloyd Italico e l'Ancora - Dir. maritt., 1989, 488 - c.c., 1510 - c.c., 1378 c.c., 1523 - Foro it., Rep. 1989, voce Vendita, n. 44).
meditate gente meditate!