mah voglia di far polemica ne ho davvero poca, usi toni un po' troppo aggressivi per i miei gusti...
leggiti qua comunque :
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È chiaro, comunque, che un Dpcm non è una legge: se così non fosse, se non ci fosse alcuna differenza, avremmo che il nostro presidente del Consiglio vanterebbe gli stessi poteri del Parlamento e sappiamo che ciò non è vero. Ma
la differenza tra Dpcm e legge non riguarda il cittadino il quale è tenuto a rispettare l’uno allo stesso modo dell’altro. Non perché una regola è imposta da un Dpcm è meno “obbligatoria” di una dettata da una legge. L’uomo comune è soggetto, con la stessa categoricità, ad adempiere tanto alle norme di carattere amministrativo quanto a quelle di natura legislativa.
La differenza è, invece, per chi emana tali norme perché, nel farlo, deve rispettare una cornice di rango superiore. Il Parlamento deve rispettare la Costituzione; il presidente del Consiglio, così come i ministri, devono sì rispettare la Costituzione, ma anche la legge.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
Le norme del diritto, in Italia, sono strutturate come una sorta di piramide (la piramide delle cosiddette
fonti del diritto) dove, al vertice, c’è la Costituzione e, via via che si scende, troviamo fonti di carattere subordinato, tenute a rispettare i principi delle fonti che stanno sopra. Questa gerarchia è determinata sulla base del soggetto che emana la norma giuridica.
Nel considerare i diversi soggetti autorizzati dalla Costituzione ad
emanare norme giuridiche avremo sicuramente notato che alcuni sono particolarmente importanti: pensiamo al Parlamento che rappresenta l’intera comunità nazionale. Altri lo sono un po’ meno. Pensiamo agli organi comunali che rappresentano solo la comunità locale composta, talvolta, da poche migliaia di persone.
Nel nostro ordinamento, le norme giuridiche sono gerarchicamente ordinate. Esse hanno un valore diverso in funzione della fonte da cui provengono.
Sul piano pratico, il
diverso valore non implica però che alcune siano vincolanti e altre no, ma che nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore. È un po’ come dire, rapportandosi alla gerarchia miliare, che un ordine del caporale non potrà mai porsi validamente in contrasto con un ordine del generale.
Attenzione a questo passaggio: non spetta al cittadino stabilire se una norma secondaria è in contrasto con una norma di rango primario o con la Costituzione. Finché la norma esiste, il cittadino deve rispettarla. Se una legge viola la Costituzione, il cittadino deve obbedirla fino a quando non interviene la
Corte Costituzionale a cancellarla per sempre: prima di quel momento, la legge è vincolante. Così, se una norma di rango amministrativo viola la legge, il cittadino la deve rispettare a meno che non ricorra dal giudice e ne chieda la disapplicazione."
ti linko pure l'origine :
Rapporti tra Dpcm, Dm e Costituzione: la gerarchia delle fonti e il rapporto tra atti amministrativi e legge.
www.laleggepertutti.it