-ciao ,noto con piacere che la discussione si sta arricchendo di informazioni per tutti e poiche' sapere e' potere ,allora un altro aiutino.
La Direttiva Monti stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai
Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono
illegali e stabilisce :
Il diritto dell’
Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del
Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal
costruttore delle parti stesse su specifiche del produttore/marca della bici.
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente
(conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la
conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al
livello di qualità prescritto dal produttore/marca della bici .
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali
indipendenti e competitivi
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione
ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua
scelta, purché qualificate
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare
interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua
fiducia
E’ chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del
costruttore non può fornire parti e mano d’opera gratuitamente, mentre il
Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il
diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la casa non
può più far decadere la garanzia sul prodotto a causa di singoli interventi
su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono
responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del
D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a
manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio,
strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa
Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore
deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.
Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più
conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon
Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente
dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione
ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza
che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.