Aggiornamento sui portabici da gancio di traino

  • Cominciano a vedersi in giro le prime bici con il nuovo motore Bosch SX, la drive unit per le ebike leggere del marchio tedesco. Dopo la Canyon Neuron ON Fly è la volta della Mondraker Dune. Andiamo a vedere nel dettaglio le differenze fra il CX full power e l’SX, quanto quest’ultimo sia potente e quale autonomia offre con la sua batteria standard di 420WH.
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Oggi per intervento divino sono riuscito a chiedere alla motorizzazione se si può e si deve prenotare il collaudo per il portabici del caso in questione
targa ripetuta e fanali ripetuti istallato su gancio traino ,come già allegato da un altro utente qui ,servono i documenti il manuale del portabici
bisogna andare lì allo sportello fare la fila chiedere appuntamento e fornire la documentazione
Quindi
  1. Si siamo obbligati a farlo scrivere sul libretto se idoneo
  2. Si mi ero sbagliato la circolare è valida (siccome sbaglio spesso sposta di poco la statistica negativa dei miei errori ) :nunsacci: :maremmac:
  3. Si se ti fermano ti ritirano il libretto
  4. Con bici montata nessuna ostruzione: NO Collaudo
    Nei casi di assenza di ostruzione (anche parziale) l’installazione può avvenire senza l’obbligo di aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico) e senza l’applicazione della targa ripetitrice. In questi casi le strutture devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 e 62 cds.
  5. Con bici montata ostruzione (anche parziale): SI Collaudo
    Nei casi di ostruzione (anche parziale) degli elementi sopra citati, occorre ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, l’installazione comporta il Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della Carta di Circolazione (ora DU – Documento Unico).
  6. Al 26/11/2023 l'ardua sentenza ...forse già fallito il tentativo di evitare il collaudo (il famoso ricorso dei costruttori )
  7. Aggiornamento del 12-10-2023
  8. Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l’obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco. È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.
  9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE Divisione 3 2 Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU) A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario. Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU. In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca…tipo…”. (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
 

ci-clo

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  1. Si siamo obbligati a farlo scrivere sul libretto se idoneo
  2. Si mi ero sbagliato la circolare è valida (siccome sbaglio spesso sposta di poco la statistica negativa dei miei errori ) :nunsacci: :maremmac:
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  4. Con bici montata nessuna ostruzione: NO Collaudo
    Nei casi di assenza di ostruzione (anche parziale) l’installazione può avvenire senza l’obbligo di aggiornamento del Libretto (ora DU – Documento Unico) e senza l’applicazione della targa ripetitrice. In questi casi le strutture devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 e 62 cds.
  5. Con bici montata ostruzione (anche parziale): SI Collaudo
    Nei casi di ostruzione (anche parziale) degli elementi sopra citati, occorre ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, l’installazione comporta il Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della Carta di Circolazione (ora DU – Documento Unico).
  6. Al 26/11/2023 l'ardua sentenza ...forse già fallito il tentativo di evitare il collaudo (il famoso ricorso dei costruttori )
  7. Aggiornamento del 12-10-2023
  8. Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. La presente nota ha quindi l’obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco. È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato.
  9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE Divisione 3 2 Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU) A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario. Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU. In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca…tipo…”. (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
Premesso che ne sto ancora a parlare, perchè dove abito io l'agenzia non sa ancora cosa fare. Quando lo sapranno andrò da loro e pagherò il balzello per farmi mettere in regola.... e lì finirà la storia ....
Quindi premesso ciò, la spiegazione che ti è stata data al punto 5 non ha senso:

"occorre ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, l’installazione comporta il Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della Carta di Circolazione (ora DU – Documento Unico)."

Mettere le luci e il portatarga al portabici non può essere considerato una modifica al veicolo. Primo perchè l'impianto elettrico aggiuntivo del gancio di traino è già omologato, secondo perchè anche il portabici è omologato e montare il portabici sul gancio di traino non comporta una installazione (come si dice al punto 4).

Tralaltro da qualche anno non si fa più il collaudo del gancio traino in motorizzazione (solo carte e soldi .... ), e adesso vorrebbero fare il collaudo di qualcosa che è già omologato e che non comporta "installazione" ?

Va be dai me la rido.

Comunque grazie @VINS61 per il resoconto
 
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Premesso che ne sto ancora a parlare, perchè dove abito io l'agenzia non sa ancora cosa fare. Quando lo sapranno andrò da loro e pagherò il balzello per farmi mettere in regola.... e lì finirà la storia ....
Quindi premesso ciò, la spiegazione che ti è stata data al punto 5 non ha senso:

"occorre ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, l’installazione comporta il Collaudo in Motorizzazione ai sensi dell’ art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della Carta di Circolazione (ora DU – Documento Unico)."

Mettere le luci e il portatarga al portabici non può essere considerato una modifica al veicolo. Primo perchè l'impianto elettrico aggiuntivo del gancio di traino è già omologato, secondo perchè anche il portabici è omologato e montare il portabici sul gancio di traino non comporta una installazione (come si dice al punto 4).

Tralaltro da qualche anno non si fa più il collaudo del gancio traino in motorizzazione (solo carte e soldi .... ), e adesso vorrebbero fare il collaudo di qualcosa che è già omologato e che non comporta "installazione" ?

Va be dai me la rido.

Comunque grazie @VINS61 per il resoconto
La spiegazione è il pdf scaricabile https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-30187-del-12102023
 

Symtb

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Dopo mesi che scrivo a varie motorizzazioni , loro vogliono una dichiarazione x la fattibilità o no della modifica impianto luci …
Ieri sera mi sono rotto e ho fatto una segnalazione a Striscia la Notizia .
Invito anche gli altri utenti a effettuare una segnalazione analoga più siamo prima si muovono .

leggendo la circolare per assurdo se monto uno stendibiancheria da 15€ l’importante che non ostruisco luci e targa metto il cartello carichi sporgenti e’ tutto regolare .

Mentre noi che abbiamo pagato gancio traino omologazione e altri circa 800/1000€ x portabici siamo fuorilegge … pazzia !
 

stefanocucco83

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Dopo mesi che scrivo a varie motorizzazioni , loro vogliono una dichiarazione x la fattibilità o no della modifica impianto luci …
Ieri sera mi sono rotto e ho fatto una segnalazione a Striscia la Notizia .
Invito anche gli altri utenti a effettuare una segnalazione analoga più siamo prima si muovono .

leggendo la circolare per assurdo se monto uno stendibiancheria da 15€ l’importante che non ostruisco luci e targa metto il cartello carichi sporgenti e’ tutto regolare .

Mentre noi che abbiamo pagato gancio traino omologazione e altri circa 800/1000€ x portabici siamo fuorilegge … pazzia !
concordo! una follia! io ho optato nel 2015 per gancio e portabici Thule già in fase di acquisto dell'auto. L'ho fatto montare ancor prima di uscire dal concessionario per avere un sistema sicuro. Adesso ci troviamo noi a dover andare a spendere ulteriori soldi per far omologare le luci del portabici??? poi come dici tu, il tizio con il portabici da portellone cinese da 40 euro usato, con su la bici elettrica da 35 kg, va in giro tranquillo... ma andate a cagare!
fine dello sfogo scusate:down:
 

RubikCube

Biker superis
13/5/12
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Infatti, una circolare non è un decreto ministeriale pubblicato in gazzetta ufficiale (come quello per i bus, al quale si ispira), è carta straccia ma in questo benedetto paese tutto è possibile.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/07/2023​

Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2023 (Pagina 34)
Determinazione delle caratteristiche e delle modalita’ di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3″

OKKIO
 

RubikCube

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Infatti, una circolare non è un decreto ministeriale pubblicato in gazzetta ufficiale (come quello per i bus, al quale si ispira), è carta straccia ma in questo benedetto paese tutto è possibile.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/07/2023​

Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2023 (Pagina 34)
Determinazione delle caratteristiche e delle modalita’ di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3″

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RubikCube

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Forse uscirà con le nuove riforme ,per ora mi pare non ci siano certezze
Già in GU:

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06/07/2023​

Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07/08/2023 (Pagina 34)
Determinazione delle caratteristiche e delle modalita’ di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3″
 

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Infatti… aspettando cosa riesce a fare Striscia la Notizia io uso questa strategia :
Continuo a circolare come se nulla fosse perché quella è una circolare e non un decreto legge.
Buon Natale a tutti !
Sperando che Babbo Natale abbia aggiornato il libretto di circolazione della slitta .
 

VINS61

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Infatti… aspettando cosa riesce a fare Striscia la Notizia io uso questa strategia :
Continuo a circolare come se nulla fosse perché quella è una circolare e non un decreto legge.
Buon Natale a tutti !
Sperando che Babbo Natale abbia aggiornato il libretto di circolazione della slitta .
Ma tu potresti anche avere ragione fare ricorso e vincerlo ...ma stai mesi senza libretto dell'auto ,la sanzione non viene sospesa

Giusto per avere un idea
Il Prefetto è tenuto ad adottare il provvedimento (di accoglimento o rigetto) entro 120 giorni, che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha elevato la multa. L’ufficio che ha elevato la multa ha a sua disposizione 60 giorni per trasmettere alla Prefettura il ricorso unitamente alla documentazione necessaria per l’istruttoria. Nel caso in cui il ricorso sia presentato al Prefetto, è da sommare l’ulteriore termine di 30 giorni a disposizione del Prefetto per inviare il ricorso e richiedere la documentazione all’ufficio che ha elevato la multa. L’ordinanza deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione.
In sintesi:
– nel caso in cui il ricorso sia presentato all’organo che ha emesso il verbale: 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto del ricorso e della documentazione) + 120 giorni (per l’adozione del provvedimento da parte del Prefetto) + 150 giorni (per la notifica del provvedimento al ricorrente da parte della Prefettura);
– nel caso in cui il ricorso sia presentato alla Prefettura: 30 giorni (per la richiesta all’organo che ha emesso la multa, da parte della prefettura, dei documenti necessari all’istruttoria) + 60 giorni (per la trasmissione al Prefetto della documentazione) + 120 giorni (per l’adozione del provvedimento da parte del Prefetto) + 150 giorni (per la notifica del provvedimento al ricorrente da parte della Prefettura).
Tali termini sono perentori, ma si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza.
 
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Ok mi hai convinto metto uno stendibiancheria stile Mcgayer con un po’ di fil di ferro e nastro isolante lasciando libere luci e targa non superando i 4 mt di altezza e i 2,55 di larghezza stando attento a non superare i 3/10 di sporgenza massima consentita e ci appiccico due cartelli di carico sporgente .
Poi già che ci sono sulle bici metto anche un bel babbo Natale e una sacca con i regali.
Il tutto corredato da un lampeggiante.
Ah dimenticavo ci appiccico anche tre cartello d’angolo cieco così se circolo x Milano il sindaco è contento.
 
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Me pia un colpo quando leggo :balla-co:



Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di
salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte
degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con
successivo aggiornamento della CC/DU.
In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la
dicitura “installabile struttura portabiciclette marca…tipo…”. (Marca e tipo sono individuate sulla struttura
amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)).
L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della
strada.
La supercazzola di amici miei !!!:nunsacci::°°(:
Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26
Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”:
“un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in
relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o
di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda
espressamente”.
Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce
quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che
possa essere destinata a far parte di un veicolo.
Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e
conseguentemente abrogata.
Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato
dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e
s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale.
 

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