Riporto l'art. 31 della nuova Legge regionale che regolamenta la pratica dello sci in pista e fuori, perché in tale articolo, la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno regolamentare anche la pratica della mountainbike, sia nei bikepark, che al di fuori di essi, per quella che è denominata pratica 'cicloescursionistica'.
Lascio a voi la lettura, ma il dato che emerge evidente è che per strade bianche e forstali va tutto bene, per quanto riguarda i sentieri invece la Giunta Regionale dovrà stabilire quali siano percorribili dalle biciclette.
riporto:
1. Larea sciabile, ivi comprese le piste di cui allarticolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui allarticolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dellindividuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dallinnesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dallerosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti allescursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sullinfrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate alluso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nellambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione delluso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
Lascio a voi la lettura, ma il dato che emerge evidente è che per strade bianche e forstali va tutto bene, per quanto riguarda i sentieri invece la Giunta Regionale dovrà stabilire quali siano percorribili dalle biciclette.
riporto:
Art. 31. (Mountain-bike)
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dellindividuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dallinnesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dallerosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti allescursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sullinfrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate alluso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nellambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione delluso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.