Nuova legge regionale sullo sci...e sulla mtb!

kikhit

Biker incredibilis
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Riporto l'art. 31 della nuova Legge regionale che regolamenta la pratica dello sci in pista e fuori, perché in tale articolo, la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno regolamentare anche la pratica della mountainbike, sia nei bikepark, che al di fuori di essi, per quella che è denominata pratica 'cicloescursionistica'.

Lascio a voi la lettura, ma il dato che emerge evidente è che per strade bianche e forstali va tutto bene, per quanto riguarda i sentieri invece la Giunta Regionale dovrà stabilire quali siano percorribili dalle biciclette.

riporto:

Art. 31. (Mountain-bike)
1. L’area sciabile, ivi comprese le piste di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione degli stessi può essere effettuata dai gestori delle piste o da altro soggetto pubblico o privato. I gestori dei bike park, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all’articolo 14.
2. Al di fuori di tali aree, i tracciati destinati a bike park devono essere preventivamente individuati ed autorizzati da parte dei comuni anche ai fini dell’individuazione del soggetto gestore.
3. I tracciati destinati a bike park devono essere annualmente mantenuti in ordine a garantire la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall’erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei mezzi.
4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all’escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. Devono inoltre dare precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
5. Al di fuori dei tracciati individuati come bike park nei quali il transito è esclusivo, il passaggio delle mountain-bike è altresì autorizzato per attività di cicloescursionismo su tutte le strade, strade interpoderali destinate all’uso promiscuo da parte di veicoli, animali e persone. E’ altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale.
6. I gestori dei bike park sono responsabili della gestione e della manutenzione esclusivamente dei tracciati dei bike park al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori. I gestori dei bike park e delle piste non sono responsabili degli incidenti che possano verificarsi nei percorsi di cui al comma 5 ancorché serviti dagli impianti medesimi.
 

shrdlu

Biker poeticus
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Per come la interpreto io (da profano) "il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale" e` consentito a meno di provvedimenti in senso contrario.Sono ignorante (nel senso che ignoro) su quale sia "la rete sentieristica regionale", e` l'insieme dei sentieri catalogati e numerati?Secondo me l'idea di regolamentare la questione non e` cattiva, certo bisogna vedere come sara` regolamentata... se con buon senso o solo con intenti punitivi. Tuttavia l'articolo che riporti mi sembra piu` orientato alla prima ipotesi.
 

Salgomasudo

Biker grossissimus
25/6/03
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per come la interpreto io la norma va letta nell'ottice del "tutto quello che non è espressamente vietato è consentito"

quindi in attesa del regolamento della Giunta regionale (che ad occhio richiederà almeno 5 anni) il transito è consentito su tutta la rete dei sentieri, fatti salvi quelli espressamente vietati (ad esempio Pavaglione)
 

kikhit

Biker incredibilis
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Per come la interpreto io (da profano) "il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale" e` consentito a meno di provvedimenti in senso contrario.Sono ignorante (nel senso che ignoro) su quale sia "la rete sentieristica regionale", e` l'insieme dei sentieri catalogati e numerati?Secondo me l'idea di regolamentare la questione non e` cattiva, certo bisogna vedere come sara` regolamentata... se con buon senso o solo con intenti punitivi. Tuttavia l'articolo che riporti mi sembra piu` orientato alla prima ipotesi.


parlando con un consigliere che ha preso parte alla discussione, è venuto fuori, in maniera però non molto chiara, che dovrebbero essere percorribili solo i sentieri che verrano definiti idonei da atti della Giunta, che sicuramente delegherà ai comuni; sentieri segnalati e segnati.
E l'intera legge entrerà in vigore dalla pubblicazione sul bollettino regionale, perciò a giorni, essendo stata approvata il 14 gennaio.
 

kikhit

Biker incredibilis
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per come la interpreto io la norma va letta nell'ottice del "tutto quello che non è espressamente vietato è consentito"

quindi in attesa del regolamento della Giunta regionale (che ad occhio richiederà almeno 5 anni) il transito è consentito su tutta la rete dei sentieri, fatti salvi quelli espressamente vietati (ad esempio Pavaglione)

si, che i tempi siano lunghi, lo credo anche io...anche perché la preoccupazione attuale, per cui è stata promulgata la presente legge, è quella di regolamentare lo sci in pista e fuori (OT: obbligo di arva, sonda e pala, non importa se li si sappia usare, o se l'arva sia acceso..).
 
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tano_rubio

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15/11/07
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mah... bisognerà capire... spero solo che non sia il seguito degli articoli usciti su Torino Cronaca e simili... che tacciavano dhiller e frider di essere pericolosi "marziani che giravano su bici super ammortizzate e con ruote più piccole"... E soprattutto come controlleranno?? Posti di blocco nei sentieri??
 

sembola

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Temo che l'interpretazione corretta sia diversa dalla vostra...:-(

La legge riguarda solo i sentieri inclusi nella rete sentieristica regionale: a quanto si capisce da questa pagina web, il catasto dei sentieri (vale a dire, quello che fanno parte della rete) ancora non è pronto. Quindi finchè questo catasto non è attivo la LR è inapplicabile.

Detto questo, l'interpretazione corretta è quella iniziale di kikhit, basta spostare la specificazione ed il senso diventa molto più chiaro ed evidente (in grassetto le parole spostate):
sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale è altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici.

A mio parere quindi, una volta realizzato il catasto della Rete Escursionistica (cioè chiarito il DOVE) ed emanati i regolamenti prescritti (cioè chiarito il COME) si potrà andare solo su certi sentieri ben identificati.
 

kikhit

Biker incredibilis
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non c'entrano nulla gli articoli di TorinoCronaca.

Diciamo che all'interno della regolametazione dello sci e della gestione degli impianti, hanno inserito anche un articolo sui bikepark, integrato in seguito ad alcuni emendamenti con il discorso vago sul 'cicloescursionismo'.

In mezzo hanno anche buttato il divieto per quad e motoslitte sul territorio regionale.

Una cosa curiosa è l'assimilazione della mtb allo sci per ciò che riguarda le norme comportamentali da tenere nei bp e fuori, con relative sanzioni.

Art. 32. (Norme di comportamento)
1. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel “Decalogo comportamentale dello sciatore” di cui all’Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l’incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all’affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all’articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall’usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l’onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo.
5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre.
6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito.
7. Nell’esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall’articolo 8 della l. 363/2003.
8. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni.
9. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l’esclusione dei soggetti individuati dall’organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalitadeve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell’utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
13. E’ fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche.
14. L’attività di mountain-bike svolta all’interno dei bike park di cui all’articolo 31 è assimilata all’attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.
e
Art. 35. (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
b) la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 20.000,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico del gestore da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 ed a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00.
2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:
a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della presente legge in materia di nomina del direttore delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
b) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f) della presente legge in materia di servizio di soccorso, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera j) della presente legge in materia di comunicazione dell'elenco degli infortuni, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera k) della presente legge in materia di aggiornamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
e) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della presente legge in materia di delimitazione delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
f) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 7, 8 e 9 della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
g) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6 e da 10 a 14, della presente legge in materia di segnaletica, ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non si avvalga della segnaletica individuata ai sensi della stessa norma, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
h) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g) della presente legge in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
i) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e) della presente legge in materia di chiusura delle piste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
j) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00;
k) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00;
l) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
m) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
n) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
o) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
p) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
q) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00;
r) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell’orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00;
s) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4, della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
t) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 9, della presente legge, ove l'utente non ottemperi alle prescrizioni ivi previste in relazione ai mezzi meccanici, è soggetta al sequestro del mezzo ed alla sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.500,00;
u) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2, della presente legge, ove l'utente, sussistendo le condizioni previste dalla norma, sia sprovvisto dei dispositivi di sicurezza ivi contemplati, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00;
v) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell’utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente la comunità montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore.
4. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Salvo quanto previsto dalla legge penale, nei confronti degli utenti delle piste in possesso di un titolo di viaggio (skipass) riconducibile ad una persona diversa viene disposto l'immediato ritiro del titolo, riconsegnato al gestore delle piste. Il titolare può ottenere la restituzione del titolo di viaggio a fronte del pagamento, oltre che della sanzione di cui al comma 2 lettera v), anche dell'intero valore nominale del titolo, in favore del gestore.
6. Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti ed abbonamenti per la risalita, ha la facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio e procedere al sequestro ed annullamento del titolo usato in modo improprio.
7. Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a due volte il prezzo del biglietto medesimo.
 

kikhit

Biker incredibilis
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Temo che l'interpretazione corretta sia diversa dalla vostra...:-(

La legge riguarda solo i sentieri inclusi nella rete sentieristica regionale: a quanto si capisce da questa pagina web, il catasto dei sentieri (vale a dire, quello che fanno parte della rete) ancora non è pronto. Quindi finchè questo catasto non è attivo la LR è inapplicabile.

Detto questo, l'interpretazione corretta è quella iniziale di kikhit, basta spostare la specificazione ed il senso diventa molto più chiaro ed evidente (in grassetto le parole spostate):
sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale è altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici.

A mio parere quindi, una volta realizzato il catasto della Rete Escursionistica (cioè chiarito il DOVE) ed emanati i regolamenti prescritti (cioè chiarito il COME) si potrà andare solo su certi sentieri ben identificati.


esatto, questo è i senso che mi è stato detto essere nelle intenzioni dei promotori della legge.
 

Danybiker88

Redazione
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A me pare che per ora non dobbiamo preoccuparci. Non facendo riferimeno a divieti espliciti e relative sanzioni, per ora di fatto non c'è nessun divieto.

Il pezzo "E’ altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale" è poco chiaro e di difficile interpretazione.

Sinceramente da persona poco competente non saprei se interpretarlo come:
- è consentito il taransito solo sui percorsi opportunamente individuati. Le norme relativamente a questo tipo di percorsi saranno definite dalla giunta regionale.
- è consentito il libero transito sulla rete sentieristica regionale al fine di realizzare itinerari ciclopedonali. Le norme di individuazione di itinerari ciclopedonali e le norme di comportamento da seguire negli stessi saranno definite dalla giunta regionale.

Sinceramente però credo che se si fosse voluto mettere un divieto generalizzato, la formulazione sarebbe dovuta essere del tipo "E' fatto divieto il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale, ad esclusione di itinerari ciclopedonali escursionistici opportunamente tracciati. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale"

Anche se questa legge in particolare non penso ponga particolari problemi a noi bikers, bisogna comunque vedere l'atteggiamento della giunta regionale nei confronti della MTB. Se la tendenza è quella di vietare l'uso della MTB, bisogna agire di conseguenza prima che venga emanata una legge che imponga dei divieti veri e propri.
 

Domingosh

Biker meravigliosus
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esatto, questo è i senso che mi è stato detto essere nelle intenzioni dei promotori della legge.

Curiosità:
ti è stato detto quali potrebbero essere (o essere stati) gli interlocutori istituzionali, mettendo da parte comuni ed eventuali enti parchi?
Mi spiego meglio: CAI o associazioni similari sono coinvolti?

grazie
 

kikhit

Biker incredibilis
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A me pare che per ora non dobbiamo preoccuparci. Non facendo riferimeno a divieti espliciti e relative sanzioni, per ora di fatto non c'è nessun divieto.

Il pezzo "E’ altresì consentito il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale nell’ambito di itinerari ciclopedonali escursionistici. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale" è poco chiaro e di difficile interpretazione.

Sinceramente da persona poco competente non saprei se interpretarlo come:
- è consentito il taransito solo sui percorsi opportunamente individuati. Le norme relativamente a questo tipo di percorsi saranno definite dalla giunta regionale.
- è consentito il libero transito sulla rete sentieristica regionale al fine di realizzare itinerari ciclopedonali. Le norme di individuazione di itinerari ciclopedonali e le norme di comportamento da seguire negli stessi saranno definite dalla giunta regionale.

Sinceramente però credo che se si fosse voluto mettere un divieto generalizzato, la formulazione sarebbe dovuta essere del tipo "E' fatto divieto il transito delle mountain-bike per attività cicloescursionistiche sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale, ad esclusione di itinerari ciclopedonali escursionistici opportunamente tracciati. Le caratteristiche, le modalità di individuazione di tali itinerari e di regolamentazione comportamentale in funzione dell’uso promiscuo sono disciplinati per mezzo di appositi provvedimenti della Giunta regionale"

Anche se questa legge in particolare non penso ponga particolari problemi a noi bikers, bisogna comunque vedere l'atteggiamento della giunta regionale nei confronti della MTB. Se la tendenza è quella di vietare l'uso della MTB, bisogna agire di conseguenza prima che venga emanata una legge che imponga dei divieti veri e propri.


se rileggi bene il post sembole, ivi sono spiegati bene gli intenti, e l'interpretazione più corretta.
 

sembola

Moderatur cartesiano
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A me pare che per ora non dobbiamo preoccuparci. Non facendo riferimeno a divieti espliciti e relative sanzioni, per ora di fatto non c'è nessun divieto.
Per ora sì, concordo con te.

Il pezzo ....è poco chiaro e di difficile interpretazione.
Boh, a me sembra sufficientemente chiaro, forse perchè sono abituato a leggere questo linguaggio buorocratico. ;-). Se solo sposti la specificazione di luogo "sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale" dal mezzo della frase all' inizio il senso diventa molto più chiaro...

Sinceramente da persona poco competente non saprei se interpretarlo come:
- è consentito il taransito solo sui percorsi opportunamente individuati. Le norme relativamente a questo tipo di percorsi saranno definite dalla giunta regionale.
- è consentito il libero transito sulla rete sentieristica regionale al fine di realizzare itinerari ciclopedonali. Le norme di individuazione di itinerari ciclopedonali e le norme di comportamento da seguire negli stessi saranno definite dalla giunta regionale.
La prima che hai detto.


Anche se questa legge in particolare non penso ponga particolari problemi a noi bikers, bisogna comunque vedere l'atteggiamento della giunta regionale nei confronti della MTB. Se la tendenza è quella di vietare l'uso della MTB, bisogna agire di conseguenza prima che venga emanata una legge che imponga dei divieti veri e propri.
Le legge è già stata emanata e sta per entrare in vigore. Vero è che non è applicabile a questo riguardo, e considerando i tempi delle amministrazioni pubbliche non lo sarà per qualche anno almeno... ma quando lo sarà di fatto permetterà di vietare alle mtb tutti i sentieri non esplicitamente autorizzati. Mi sembra una cosa un po' pericolosa...
 

Domingosh

Biker meravigliosus
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Le legge è già stata emanata e sta per entrare in vigore. Vero è che non è applicabile a questo riguardo, e considerando i tempi delle amministrazioni pubbliche non lo sarà per qualche anno almeno... ma quando lo sarà di fatto permetterà di vietare alle mtb tutti i sentieri non esplicitamente autorizzati. Mi sembra una cosa un po' pericolosa...


E come al solito, sono quasi più importanti le norme attuative che la legge stessa (che di norma è di indirizzo...i giuristi non mi impallino..)
 

Little Eagle

Biker superis
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Le spiegazioni e le "interpretazioni" di Sembola mi paiono assolutamente corrette.
Piuttosto vorrei sottolineare il lato positivo della faccenda: che finalmente un disposto normativo dichiari la possibilità di percorrere i sentieri in bicicletta.
Non è di poco conto: leggetevi la Legge Provinciale di Trento (scritta a quattro mani con la SAT) e vedrete che là è esattamente l'opposto, ovvero che la bici è vietata sui sentieri salvo quelli esplicitamente autorizzati.
Vi è tuttavia un aspetto limitante anche in questa nuova legge: solo l'attivita "cicloescursionistica" è praticabile al di fuori delle strutture (leggi: bike park).
Personalmente sono pienamente d'accordo. Là dove non siamo riusciti con l'autoregolamentazione, ora ci pensa la legge.
Gli amici del dh hanno comunque motivo di gioire ugualmente perché la legge finanzia solo le iniziative per strutture riservate e non destina nulla alla manutenzione né alla segnaletica dei sentieri. Per questo motivo credo che si moltiplicheranno gli spazi dedicati al dh e per lo stesso motivo credo che la definizione dei percorsi ciclopedonali da parte della Giunta sia ben lungi dall'essere prossima.
 

sembola

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una nera e l'altra pure
Piuttosto vorrei sottolineare il lato positivo della faccenda: che finalmente un disposto normativo dichiari la possibilità di percorrere i sentieri in bicicletta.
Non è di poco conto: leggetevi la Legge Provinciale di Trento (scritta a quattro mani con la SAT) e vedrete che là è esattamente l'opposto, ovvero che la bici è vietata sui sentieri salvo quelli esplicitamente autorizzati.
Anche questa legge di fatto consente l'uso della bici SOLO sui sentieri autorizzati, cioè su quelli individuati come "itinerari ciclopedonali escursionistici". Mutatis mutandis, è la stessa cosa.

Gli amici del dh hanno comunque motivo di gioire ugualmente perché la legge finanzia solo le iniziative per strutture riservate e non destina nulla alla manutenzione né alla segnaletica dei sentieri.
Il finanziamento della rete escursionistica non è previsto in quanto non ha direttamente a che fare con questa legge. Immagino sia contenuto nelle normative sul turismo.
 

Domingosh

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Le spiegazioni e le "interpretazioni" di Sembola mi paiono assolutamente corrette.
Piuttosto vorrei sottolineare il lato positivo della faccenda: che finalmente un disposto normativo dichiari la possibilità di percorrere i sentieri in bicicletta.
Non è di poco conto: leggetevi la Legge Provinciale di Trento (scritta a quattro mani con la SAT) e vedrete che là è esattamente l'opposto, ovvero che la bici è vietata sui sentieri salvo quelli esplicitamente autorizzati.
Vi è tuttavia un aspetto limitante anche in questa nuova legge: solo l'attivita "cicloescursionistica" è praticabile al di fuori delle strutture (leggi: bike park).
Personalmente sono pienamente d'accordo. Là dove non siamo riusciti con l'autoregolamentazione, ora ci pensa la legge.
Gli amici del dh hanno comunque motivo di gioire ugualmente perché la legge finanzia solo le iniziative per strutture riservate e non destina nulla alla manutenzione né alla segnaletica dei sentieri. Per questo motivo credo che si moltiplicheranno gli spazi dedicati al dh e per lo stesso motivo credo che la definizione dei percorsi ciclopedonali da parte della Giunta sia ben lungi dall'essere prossima.
A queste conclusioni, ero arrivato pure io parlando privatamente con Khikit
Infatti, di primo acchito la lettura era stata della parte vuota del bicchiere.
Da una parte dovremmo vedere fiorire bike park legali, con l'arrivo di finanziamenti a gogo (inutile nascondere che la lobby montanara ha lavorato anche per questo). dall'altra, le strade e i sentieri potrebbero ricevere poco e nulla (viste anche le casse vuote..)
Insomma, non tutto è nero...
 

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