Nuova circolare relativa al trasporto bici

  • La Pinarello Dogma XC è finalmente disponibile al pubblico! Dopo averla vista sul gradino più alto del podio dei campionati del mondo di XC 2023 con Tom Pidcock (con la full) e Pauline Ferrand-Prevot (con la front), Stefano Udeschini ha avuto modo di provarla sui sentieri del Garda
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sembola

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lorenzom89

Biker dantescus
23/10/10
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emilia romagna
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con oggi penso di essere a quota 20 mail...

ora vedo cosa riesco a risolvere via mail... poi se non risolvo ho 2 strade...
1. vado in un agenzia sperando di non farmi rapinare
2. mando tutto affanculo.. mi tengo le stampe di mail e i bollettini pagati in auto, poi se mi ferma la polizia per multarmi gli faccio vedere tutto l'ambaradan di mail e bollettini pagati e il fatto che io ho tentato di mettermi in regola ma è praticamente impossibile nella mia provincia.
AGGIORNAMENTO:

ho ceduto.. opzione 1. stamattina sono andato in agenzia.. 45 euro di pratica per fare la targa ripetitrice, che mercoledì dovrebbe già arrivare..

poi rimane l'appuntamento a febbraio per il collaudo.. dita incrociate.. perchè altrimenti se dovessi andare per agenzia anche per quello, loro vogliono 80 euro.. oppure 100 con anche la copia del libretto..

comunque in agenzia non sapevano nulla, dicevano che ero il primo a voler mettersi in regola col portabici..
 

marcus69

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Capoterra-CA
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AGGIORNAMENTO:

ho ceduto.. opzione 1. stamattina sono andato in agenzia.. 45 euro di pratica per fare la targa ripetitrice, che mercoledì dovrebbe già arrivare..

poi rimane l'appuntamento a febbraio per il collaudo.. dita incrociate.. perchè altrimenti se dovessi andare per agenzia anche per quello, loro vogliono 80 euro.. oppure 100 con anche la copia del libretto..

comunque in agenzia non sapevano nulla, dicevano che ero il primo a voler mettersi in regola col portabici..
direi che ti hanno fatto prezzi buoni
 

Symtb

Biker novus
11/12/23
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1. E’ una circolare non un decreto legge.
2. E’ anticostituzionale la legge e’ uguale x tutti siamo i. Europa e quelli che arrivano da fuori italia possono circolar e noi no ?
3. Se volevano incassare 50€ all’anno bastava che mettevano una tassa x portabici come facevano una volta x l’autoradio.
4. In motorizzazione non sanno manco come applicare la circolare perché chiedono lo spegnimento delle luci posteriori dell’auto, io circolo con l’autotreno (18mt) e quando aggancio il rimorchio le luci posteriori della motrice non si spengono ! Ma siete pazzi !
5. Su può sporgere posteriormente x i 3/10 e comunque non oltre la lunghezza massima della tipologia del veicolo immatricolato e lateralmente x 30 cm segnalandolo e non oltre i 2,55 mt larghezza massima consentita solo i veicoli refrigerati mi sembra possano sporgere 2,60 x la coimbentazione.
6. Chi ha firmato la circolare secondo me manco l’ha letta.
7. ATTENDO CON ANSIA STRISCIA LA NOTIZIA !
 

stefanocucco83

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Circolari Ministeriali: valore giuridico.​

Paola Cane​

L’esperienza pratica ci mostra spesso come alcune circolari Ministeriali accanto a parti di carattere meramente ricognitivo della normativa in materia, ne hanno altre con indubbia portata precettiva, che travalicano i limiti imposti dalla legge, arrivando a:
  • modificare il tenore di norme cogenti;
  • imporre ad aziende e cittadini prescrizioni che nessuna norma ha previsto;
  • estendere in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi.
Eppure la Cassazione [1], il Consiglio di Stato [2] e addirittura la Corte Costituzionale [3] hanno più volte chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano cittadini e aziende, né il giudice, non costituendo fonte di diritto e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all’attuazione delle norme stesse.
Il paradosso è che, in alcuni casi, ovvero quando le circolari intervengono in merito a decreti ministeriali, quelle stesse norme che abbisognano di successivi chiarimenti siano state scritte in realtà dai medesimi tecnici che vanno a illustrarle o a modificarne la portata attraverso le summenzionate menzionate circolari.
Ma che valore hanno suddette norme o circolari?
Innanzitutto vale la pena di ricordare che il diritto è governato dal principio di “Gerarchia delle Fonti”, che ordina le varie norme a partire da quelle fondamentali, ovvero le fonti costituzionali (per noi la Costituzione Italiana), dalle quali discendono poi le fonti primarie (i regolamenti comunitari, le leggi ordinarie, gli statuti regionali, le leggi regionali e i decreti), seguite dalle fonti secondarie (i regolamenti governativi e quelli degli enti locali) e infine le consuetudini e gli usi normativi.
Il criterio gerarchico è semplice: ciascuna delle fonti deve attenersi ai principi indicati nelle fonti di livello superiore da cui derivano. Le circolari e le note ministeriali non fanno parte delle fonti del diritto.
Esse, infatti, “costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all'Amministrazione, che non hanno neppure l'onere dell'impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457);
Inoltre, laddove le circolari contengano interpretazioni di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all’autorità che l'ha emanata, ma all’autorità giudiziaria penale, esse sono da considerarsi del tutto illegittime. Non è una banalità, ma spesso viene meno il principio basilare della ripartizione dei poteri, che è costato fiumi di sangue, ma che dai tempi della Rivoluzione Francese regola i nostri ordinamenti.
Oltretutto, “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni"(Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478). Tali atti, quindi non possono essere considerati presupposti di provvedimenti lesivi dei diritti di cittadini e aziende, ma addirittura gli ufficiali della P.A. che si limitano a riproporre il contenuto precettivo di atti normativi in vigore, possono tranquillamente disattenderne l'interpretazione senza che ciò comporti l'illegittimità dei loro atti per violazione di legge (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478d).
Infine, non costituendo fonte di diritto, e avendo la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, si esclude che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. Pertanto le circolari non vincolano le aziende, i cittadini né il giudice penale e possono essere disapplicate dal giudice amministrativo (“le circolari, al pari dei regolamenti, possono essere disapplicate anche d'ufficio dal g.a. ove risultino contrastanti con fonti normative di rango primario”, Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016 n. 30).
In sintesi, qualora non ci si adegui al disposto di una circolare ministrare dei tipi specificati in premessa, (alquanto frequenti nel settore alimentare e mangimistico...), nessun giudice potrebbe mai condannare un cittadino o un'azienda “colpevoli” di non essersi attenuto a quanto scritto in una “circolare”.
A fortiori, non essendo fonti di diritto, ma mere disposizioni di indirizzo interno uniforme all'Amministrazione da cui promanano, la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché esse non contengono norme di diritto.
Tutto ciò cosa vuol dire? Che siano del tutto inutili? Beh, adeguarvisi può essere un gesto di zelo, in pieno spirito di collaborazione con le autorità amministrative competenti, segno di attenzione, ma è un atto volontario, poichè il mancato adeguamento a circolari che modificano il tenore di norme cogenti, impongono prescrizioni che nessuna norma ha previsto, estendono in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi non è assolutamente dovuto.
[1] Cass. n. 11931 del 1995; Cass. n. 14619 del 2000; Cass 21154 del
2008; Cass. 5137 del 2014; Cass n. 6185 del 2017
[2] Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017
[3] Recentissima la Sentenza Corte Costituzionale 33/2019
 

chamaruco

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Ma sai la circolare e la legge hanno il suo corso con ovvie messe a fuoco o zone d’ombra. Quello che mi preoccupa sono i personaggi (ho cercato un sinonimo da forum) che se domani leggessero per essere in regola devi murare la porta di casa o togliere il citofono lo fanno. Dispiace appartenere tutti alla stessa specie. Molto probabilmente la specie è arricchita di proprietari di agenzie per pratiche auto e dipendenti delle motorizzazioni..che addirittura hanno anteprime e fanno partire tutta la discussione
 
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sembola

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Molto probabilmente la specie è arricchita di proprietari di agenzie per pratiche auto e dipendenti delle motorizzazioni..che addirittura hanno anteprime e fanno partire tutta la discussione
Stai accusando qualcuno degli intervenuti alla discussione di sostenere la necessità della "regolarizzazione" a proprio personale vantaggio?
 
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chamaruco

Biker ultra
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sembola,
c'è l'obbligo delle luci sulle bicieltte..non ho visto tanta concitazione e timore per una multa...è solo un esempio...una corsa alal regolarizzazione um po prematura in cui chi ci guadagna sono solo due soggetti e non la sicurezza.. posso esprimere un dubbio?
 

sembola

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c'è l'obbligo delle luci sulle bicieltte..non ho visto tanta concitazione e timore per una multa...
Se n'è ampiamente parlato sia su questo che sul forum gemello, più e più volte.


è solo un esempio...una corsa alal regolarizzazione um po prematura in cui chi ci guadagna sono solo due soggetti e non la sicurezza.. posso esprimere un dubbio?
Ripeto la domanda: stai accusando qualche forumendolo di fare deliberatamente disinformazione per guadagnarci sopra?
 
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chamaruco

Biker ultra
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Se n'è ampiamente parlato sia su questo che sul forum gemello, più e più volte.



Ripeto la domanda: stai accusando qualche forumendolo di fare deliberatamente disinformazione per guadagnarci sopra?
è un esempio ma non ho visto la corsa alle luci ripeto è un esempio.
per la tua seconda domanda non ho visto la razionalità di attendere, ma testimonianze di multe e sentito dire con tanto di indicazione precisa sulle spese. ripeto vaghezza nella causa precisione nell'effetto...quindi come molti invito a stare calmi ed attendere qualcosa di più concreto, magari la mia stessa multa...vediamo ma almeno uno sul forum multato ci sarà
 

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Biker meravigliosus
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vicenza
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una da strada, una no e una via di mezzo...
copio uno degli ultimi interventi da qui (info da verificare eh!):

Il 18.1 prossimo il CDS discute il ricorso contro il rigetto del TAR che riguardava la richiesta di sospensione delle due circolari 25981 e 30187. Non credo che la questione sia risolvibile in sede di giustizia amministrativa in quanto mancherebbe a questo punto e comunque una normativa chiara. Per tanto io ribadisco che serve una norma attuativa ex art. 75, come già detto in precedenti interventi, che consenta le installazioni in aftermarket senza N.O. degli allestitori, anche se con visita e prova.
 

sembola

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è un esempio ma non ho visto la corsa alle luci...
Forse perchè il rischio di essere fermati/multati è estremamente basso per non dire inesistente (a meno di girare col buio, ed in qual caso sarebbe meritato). Ma ho il sospetto che se il ministero avesse fatto una circolare specifica in merito ci sarebbe stata una preoccupazione maggiore.


ripeto è un esempio.
per la tua seconda domanda non ho visto la razionalità di attendere, ma testimonianze di multe e sentito dire con tanto di indicazione precisa sulle spese. ripeto vaghezza nella causa precisione nell'effetto...quindi come molti invito a stare calmi ed attendere qualcosa di più concreto, magari la mia stessa multa...vediamo ma almeno uno sul forum multato ci sarà
Prendo atto che intendevi dire qualcosa di diverso.
 
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BlastStiff

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Circolari Ministeriali: valore giuridico.​

Paola Cane​

L’esperienza pratica ci mostra spesso come alcune circolari Ministeriali accanto a parti di carattere meramente ricognitivo della normativa in materia, ne hanno altre con indubbia portata precettiva, che travalicano i limiti imposti dalla legge, arrivando a:
  • modificare il tenore di norme cogenti;
  • imporre ad aziende e cittadini prescrizioni che nessuna norma ha previsto;
  • estendere in maniera indiscriminata prescrizioni ad ambiti soggettivi di applicazione diversi da quelli previsti dalle leggi.
Eppure la Cassazione [1], il Consiglio di Stato [2] e addirittura la Corte Costituzionale [3] hanno più volte chiarito che le circolari dell’Amministrazione non vincolano cittadini e aziende, né il giudice, non costituendo fonte di diritto e dovrebbero limitarsi a fornire indicazioni utili agli uffici preposti sul territorio all’attuazione delle norme stesse.
...

però rimane un problema... il trasporto della bici sul portabici da gancio viola l'art. 164 CdS (e quello sì che è legge), perché la bici copre luci e targa (nel 99% dei casi).
La ripetizione delle luci e della targa, non è prevista per un portabici, quindi non ammissibile.

Vero che non ti possono contestare l'art. 78, come vorrebbe il MIT, ma quanto meno ti possono multare per l'art. 164 e costringerti a togliere la bici dal portabici, per proseguire.

Questo è un buco normativo palese. Ci sono migliaia di portabici da gancio, sulle strade, una circolare del 1998 li aveva anche ammessi (https://www.patente.it/normativa/ci...strutture-portabiciclette-e-portasci?idc=1605), ma senza specificare che si potevano ripetere le luci e la targa, anzi precisando che il carico non doveva coprire luci e targa.

Chiedere un passaggio in motorizzazione per verificare che la targa sia ripetuta, che tutte le luci siano ripetute correttamente, con dispositivi omologati e nelle posizioni corrette (non puoi piazzare una luce di posizione dove cavolo vuoi, ci sono delle misure da rispettare), non è un'assurdità. In questo modo il portabici da gancio esce finalmente dal limbo normativo.
Quello che è assurdo è la limitazione della larghezza e il discorso sulle luci che si devono spegnere (e anche il modo con cui l'hanno scritta e gestito la cosa...).
 

Ivo

Biker paradisiacus
21/2/04
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però rimane un problema... il trasporto della bici sul portabici da gancio viola l'art. 164 CdS (e quello sì che è legge), perché la bici copre luci e targa (nel 99% dei casi).
La ripetizione delle luci e della targa, non è prevista per un portabici, quindi non ammissibile.

Vero che non ti possono contestare l'art. 78, come vorrebbe il MIT, ma quanto meno ti possono multare per l'art. 164 e costringerti a togliere la bici dal portabici, per proseguire.

Questo è un buco normativo palese. Ci sono migliaia di portabici da gancio, sulle strade, una circolare del 1998 li aveva anche ammessi (https://www.patente.it/normativa/ci...strutture-portabiciclette-e-portasci?idc=1605), ma senza specificare che si potevano ripetere le luci e la targa, anzi precisando che il carico non doveva coprire luci e targa.

Chiedere un passaggio in motorizzazione per verificare che la targa sia ripetuta, che tutte le luci siano ripetute correttamente, con dispositivi omologati e nelle posizioni corrette (non puoi piazzare una luce di posizione dove cavolo vuoi, ci sono delle misure da rispettare), non è un'assurdità. In questo modo il portabici da gancio esce finalmente dal limbo normativo.
Quello che è assurdo è la limitazione della larghezza e il discorso sulle luci che si devono spegnere (e anche il modo con cui l'hanno scritta e gestito la cosa...).
Non sarebbe sufficiente richiedere il certificato di conformità del portabici tra i documenti da esibire nel caso in cui si venga fermati anzichè il passaggio in motorizzazione?
 
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orli

Biker superioris
15/12/22
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rocky mountain
però rimane un problema... il trasporto della bici sul portabici da gancio viola l'art. 164 CdS (e quello sì che è legge), perché la bici copre luci e targa (nel 99% dei casi).
La ripetizione delle luci e della targa, non è prevista per un portabici, quindi non ammissibile.

Vero che non ti possono contestare l'art. 78, come vorrebbe il MIT, ma quanto meno ti possono multare per l'art. 164 e costringerti a togliere la bici dal portabici, per proseguire.

Questo è un buco normativo palese. Ci sono migliaia di portabici da gancio, sulle strade, una circolare del 1998 li aveva anche ammessi (https://www.patente.it/normativa/ci...strutture-portabiciclette-e-portasci?idc=1605), ma senza specificare che si potevano ripetere le luci e la targa, anzi precisando che il carico non doveva coprire luci e targa.

Chiedere un passaggio in motorizzazione per verificare che la targa sia ripetuta, che tutte le luci siano ripetute correttamente, con dispositivi omologati e nelle posizioni corrette (non puoi piazzare una luce di posizione dove cavolo vuoi, ci sono delle misure da rispettare), non è un'assurdità. In questo modo il portabici da gancio esce finalmente dal limbo normativo.
Quello che è assurdo è la limitazione della larghezza e il discorso sulle luci che si devono spegnere (e anche il modo con cui l'hanno scritta e gestito la cosa...).
l'ultima frase del tuo discorso riassume tutti i problemi che hanno portato, qui a quasi 50 pagine e di la' a quasi 200,
 

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