E' un'opinione dei legislatori regionali, che potrebbe essere considerata da qualche giudice di pace appunto un'opinione, e per giunta non in linea con i principi giuridici
Ripeto, sul fatto che le Regioni possano legiferare in merito non c'è alcun dubbio. Trovo invece difficile che si possa sanzionare un comportamento senza delimitare con precisione le circostanze. Voglio dire che un sentiero è facilmente definibile (il CdS ne dà una definizione abbastanza chiara), ma cosa distingue una pista forestale da una silvo-forestale da una normale sterrata?
la legge regionale in questione prima definisce chiaramente cosa sia un sentiero a differenza da pista forestale o agro-silvo.pastorale, ecc., poi sta creando un vero e proprio catasto dei sentieri, censiti e classificati, per i quali vige il divieto di transito ai mezzi a motore.
quindi dubbi ce ne sono pochi, il catasto sarà accessibile al pubblico, logicamente impossibile da tabellare con divieti tutto, ragion per cui è stato redatto il regolamento di cui sopra che specifica come non sia da specificare appunto tale divieto, essendo esteo a tutta la rete sentieristica regionale (quella messa a catasto).