Le proposte di modifica alla legge sul prelievo venatorio presentate in Senato sono ben
undici e attualmente ancora in discussione presso la 13° Commissione "Territorio, ambiente, beni ambientali".
Queste, però, poco hanno a che fare con la notizia oggetto del topic (e qui faccio pubblica ammenda per non aver approfondito da subito!), in quanto le modifiche alla legge
157/92 (protezione della fauna e prelievo venatorio) sono state apportate con lapprovazione della c.d.
Legge Comunitaria 2009, in particolare allarticolo 38, comma c), che trovate a pag. 80 del PDF, con laggiunta del seguente
emendamento.
Perciò, se il testo dell Art. 18, comma 2 della legge 157/92 è:
I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
Se le modifiche venissero accettate anche alla Camera, diventerà:
I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui allarticolo l della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Nell'adottare i provvedimenti di cui sopra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono obbligate ad acquisire il parere preventivo dell'ISPRA ai fini della validazione delle analisi scientifiche e ornitologiche redatte secondo i principi della direttiva europea su cui si basano i provvedimenti regionali. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, per le specie di mammiferi di cui è consentito il prelievo venatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono obbligate, nell'approvazione dei calendari venatori, al rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1º settembre ed il 31 gennaio. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'
ISPRA.
I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.