facciamo un po di chiarezza: l'e-commerce intracomunitario è assoggettato a regole un filino complesse, vediamo se riesco a semplificare il discorso...
la regola è che l'operatore comunitario che cede beni a privati anch'essi comunitari nel caso di "commercio elettronico indiretto" (cioè la vendita avviene tramite la rete ma la consegna si effettua con i canali tradizionali con il vettore etc.)...la regola dicevo è che si applica l'iva del paese di destinazione...per assolvere gli obblighi fiscali il cedente deve nominare un rappresentante nel paese di destinazione oppure identificarsi direttamente.
c'è però una seconda opzione che viene lasciata libera per l'operatore e consiste nel fatto che se non si supera un certo plafond di vendite che ogni paese decide in via autonoma (da 35.000 a 100.000 euro mi pare)...se non si supera questo plafond di vendite con il paese di destinazione, l'operatore comunitario può continuare ad optare per l'applicazione dell'iva nel paese di origine dei beni.
lo splafonamento implica l'obbligatorietà in ordine alla regola generale.
questo stato di cose fa si che per ogni operatore possiamo avere situazioni diverse in ordine all'assoggettamento ad iva nei confronti del cessionario.
spero di essere stato chiaro.
Cristallino direi.
In pratica spetta a noi cercare il prezzo migliore e nn fossilizzarci con un unico venditore.