La circolare, dove si fa esplicito riferimento ai portabici da gancio di traino, è questa: http://www.saltainsella.it/Circolare Ministeriale.htm
" Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa"
Quella circolare non autorizza a mettere la targa ripetitrice sul portabici.
Dice semplicemente che:
-) è OK montare i portabici a sbalzo, senza necessità di rivedere omologazioni
-) la corretta installazione e sistemazione del carico è responsabilità del conducente
-) luci e targa devono rimanere visibili
La nota che ho riportato io, è successiva a questa e aggiunge che la targa ripetitrice si può montare solo sui carrelli appendice.
Visto che è impossibile lasciare luci e targa libere, con un portabici da gancio, è evidente che usarlo con la ripetitrice è fuorilegge.
Vista la bassissima probabilità che ti contestino questa cosa, io me ne infischio e lo uso lo stesso.
Resta il fatto che è fuorilegge.