Sono d'accordo con te, però il passo successivo è valutare se è lecito mettere questa targa sul portabici. Purtroppo se è vero che il testo dell'art.100 del CdS riguardo alle targhe ripetrici è abbastanza vago, non altrettanto lo è il suo regolamento, dove si legge che:Le caratteristiche della targa ripetitrice sono scritte sul CdS e temo che solo la Motorizzazione rilasci targhe con tutte le caratteristiche previste.
Lettere e numeri si acquistano in cartoleria, ma solo quelle autorizzate, che hanno gli adesivi con le dimensioni previste dal CdS
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
Nulla a che vedere con i portabici di cui stiamo parlando, dei quali il legislatore ignora l'esistenza.