però rimane un problema... il trasporto della bici sul portabici da gancio viola l'art. 164 CdS (e quello sì che è legge), perché la bici copre luci e targa (nel 99% dei casi).
La ripetizione delle luci e della targa, non è prevista per un portabici, quindi non ammissibile.
Vero che non ti possono contestare l'art. 78, come vorrebbe il MIT, ma quanto meno ti possono multare per l'art. 164 e costringerti a togliere la bici dal portabici, per proseguire.
Questo è un buco normativo palese. Ci sono migliaia di portabici da gancio, sulle strade, una circolare del 1998 li aveva anche ammessi (
https://www.patente.it/normativa/ci...strutture-portabiciclette-e-portasci?idc=1605), ma senza specificare che si potevano ripetere le luci e la targa,
anzi precisando che il carico non doveva coprire luci e targa.
Chiedere un passaggio in motorizzazione per verificare che la targa sia ripetuta, che tutte le luci siano ripetute correttamente, con dispositivi omologati e nelle posizioni corrette (non puoi piazzare una luce di posizione dove cavolo vuoi, ci sono delle misure da rispettare), non è un'assurdità. In questo modo il portabici da gancio esce finalmente dal limbo normativo.
Quello che è assurdo è la limitazione della larghezza e il discorso sulle luci che si devono spegnere (e anche il modo con cui l'hanno scritta e gestito la cosa...).