Nuova circolare relativa al trasporto bici

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In teoria il portabici da gancio traino diventa parte integrante del veicolo per cui, sempre teoricamente, andrebbe staccata la targa dalla vettura e fissata al portabici. Peccato non sia possibile staccare l'auto dal veicolo.
Questo è quello che ricordo; mi ero informato nel 2018 presso la motorizzazione di Bologna.
In teoria, stando allo straccio di circolare, il portabici viene equiparato al carrello appendice, per cui ha una targa ripetitrice, luci e ne viene riportato costruttore e modello sul libretto di circolazione....teoricamente è meno macchinoso del carrello appendice visto che del carrello appendice vengono riportati tutti i dati per cui in caso di vendita dell'auto o del carrello appendice è prevista l'eliminazione da libretto del carrello stesso. La pratica non è proprio scontata..
 

yayayaya

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Appendice XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)​


Appendice XII​

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE XII
ART. 257
(CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI DATI DELLE TARGHE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI)

1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1);
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli ( fig. III.4/d ): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
c) targa dei motoveicoli ( fig. III.4/e ): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione Europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260 (1).
d) targa delle macchine agricole semoventi ( fig. III.4/f ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
e) targa delle macchine operatrici semoventi ( fig. III.4/g ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
f) targa dei rimorchi agricoli ( fig. III.4/h ): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
g) targa delle macchine operatrici trainate ( fig. III.4/i ): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice ( fig. III.4/l ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate ( fig. III.4/m ): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;
l) Abrogato (2)
m) Abrogato (2)
n) Abrogato (2)
o) Abrogato (2)
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli ( fig. III.4/r ): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli ( fig. III.4/s ): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE ( fig. III.4/t ): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;
s) targa EE per motoveicoli ( fig. III.4/u ): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.
(1) Così modificato dall'art. 6, d.P.R. 4 settembre 1998 n. 355.
(2) Abrogate dal d.P.R. 24 novembre 2001, n 474 (v. in art. 98 del codice); si riferivano alle "targhe prova", le cui dimensioni sono riportate nella figura allegata al d.P.R.


come sempre siamo in Italia e non è chiaro nulla.
facendo un cerca ad alcuni hanno chiesto il libretto del rimorchio, ad nulla e molti girano con quella "provvisoria"
 
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tostarello

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Leggi questo, spiega in maniera chiara e dettagliata (tieni presente che un rimorchio ha una propria immatricolazione e libretto di circolazione, mentre un carrello appendice è parte integrante del veicolo e va riportato sul libretto di circolazione del veicolo trainante *)


* con un carrello appendice non c'è limitazione di velocità come per un rimorchio, ma non può essere lasciato parcheggiato su strada senza auto

 
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Leggi questo, spiega in maniera chiara e dettagliata (tieni presente che un rimorchio ha una propria immatricolazione e libretto di circolazione, mentre un carrello appendice è parte integrante del veicolo e va riportato sul libretto di circolazione del veicolo trainante *)


* con un carrello appendice non c'è limitazione di velocità come per un rimorchio, ma non può essere lasciato parcheggiato su strada senza auto

Ieri ho cercato nel cds ma non ho trovato articoli di legge a riguardo. Si parla solo di targa gialla. Io continuerò ad usare quella di Amazon e niente cartello carico sporgente.
In 10 anni nessuno mi ha mai detto nulla
 
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valerio_vanni

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Leggi questo, spiega in maniera chiara e dettagliata (tieni presente che un rimorchio ha una propria immatricolazione e libretto di circolazione, mentre un carrello appendice è parte integrante del veicolo e va riportato sul libretto di circolazione del veicolo trainante *)
Ma l'oggetto di cui si parla non è un rimorchio, nemmeno della tipologia "carrello appendice". Non avendo ruote, è proprio fuori dalla categoria dei rimorchi.
La circolare diceva solo che la modalità di ripetizione della targa sono assimilate a quella dei carrelli appendice.

E' un'accessorio sporgente dal veicolo, che trasporta oggetti a loro volta sporgenti dall'accessorio. Per esempio, il discorso di spegnere le luci principali sembra sensato, solo che non è praticabile.
Ma discuterne qui sul forum non porta molto lontano, è chi fa le leggi che deve cercare di ragionare in maniera approfondita e crearne una sensata. Cosa che, questa circolare, era lontana dall'aver fatto.
 

Ivo

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Per esempio, il discorso di spegnere le luci principali sembra sensato, solo che non è praticabile.
Non ne ho mai capito il senso, più luci ci sono meglio è, i fanali dei portabici se guardi come sono fatti si possono vedere bene dal lato posteriore ma lateralmente invece sono poco visibili quindi avere le luci posteriori dell'auto accese mi pare una ovvia maggior sicurezza. Non è un caso che nessun veicolo (credo) e in nessuna parte del mondo (credo) abbia questa particolarità di luci posteriori che si spengono all'inserimento della spina rimorchio.
 
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Ma l'oggetto di cui si parla non è un rimorchio, nemmeno della tipologia "carrello appendice". Non avendo ruote, è proprio fuori dalla categoria dei rimorchi.
La circolare diceva solo che la modalità di ripetizione della targa sono assimilate a quella dei carrelli appendice.

E' un'accessorio sporgente dal veicolo, che trasporta oggetti a loro volta sporgenti dall'accessorio. Per esempio, il discorso di spegnere le luci principali sembra sensato, solo che non è praticabile.
Ma discuterne qui sul forum non porta molto lontano, è chi fa le leggi che deve cercare di ragionare in maniera approfondita e crearne una sensata. Cosa che, questa circolare, era lontana dall'aver fatto.
Invece dalla circolare viene assimilato al carrello appendice....bastava evitare il discorso luci e sporgenze e si era a posto
 
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BlastStiff

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Non è così in tutta italia, anche in quel caso ogni mctc fa come gli pare.

Bello no?
La targa ripetitrice si può chedere anche in momento successivo, ovviamente.
Se compro un'auto usata, dotata di gancio, chiederò la targa quando ne avrò bisogno. Non è detto che il venditore me la dia con l'auto.

Ma non capisco perché si dovrebbe possedere un rimorchio o un carrello appendice, per ottenerla.
Nel modulo TT2119 scrivo TR come operazione richiesta e metto i dati miei e dell'auto. Mica devo mettere i dati di un rimorchio.
 

orli

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La targa ripetitrice si può chedere anche in momento successivo, ovviamente.
Se compro un'auto usata, dotata di gancio, chiederò la targa quando ne avrò bisogno. Non è detto che il venditore me la dia con l'auto.

Ma non capisco perché si dovrebbe possedere un rimorchio o un carrello appendice, per ottenerla.
Nel modulo TT2119 scrivo TR come operazione richiesta e metto i dati miei e dell'auto. Mica devo mettere i dati di un rimorchio.
Infatti, puoi richiedere anche più di una targa...basta pagare
 

valerio_vanni

Biker grossissimus
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Non ne ho mai capito il senso, più luci ci sono meglio è, i fanali dei portabici se guardi come sono fatti si possono vedere bene dal lato posteriore ma lateralmente invece sono poco visibili quindi avere le luci posteriori dell'auto accese mi pare una ovvia maggior sicurezza.
Siamo di fronte a un prolungamento del veicolo. Normalmente le luci posteriori stanno in fondo, col raddoppio ne abbiamo una copia a metà. Da un lato è vero, possono dare in qualche caso la visibilità laterale, dall'altro può confondere vedere luci da fondo lungo il veicolo.
Forse lì avrebbero più senso delle luci arancioni d'ingombro,

Non è un caso che nessun veicolo (credo) e in nessuna parte del mondo (credo)
Non credo neanch'io.

abbia questa particolarità di luci posteriori che si spengono all'inserimento della spina rimorchio.
Ma questo non è un rimorchio.
 

fear_factory84

Biker assatanatus
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La circolare diceva solo che la modalità di ripetizione della targa sono assimilate a quella dei carrelli appendice.
Il che poteva andare bene se fosse stata una modifica al cds, quindi qualcosa con valore di legge e non una circolare interna, come abbiamo ripetuto spesso in questo forum.

Insomma mo tocca aspettare che partoriscono sperando che eliminano le bestialità.
 

VINS61

Biker assatanatus
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CANNODALE FLASH 29 SI
Hai fatto tutto tu....
fin che non trova qualcuno più pignolo di lui che ha voglia di scrivere un verbale dettagliato
dopo vai di speranza e avvocato se no paghi
In un paese dove le leggi son scritte per essere interpretate e la differenza fra l'originale e il non "omologato" è pochi soldi
meglio non rischiare secondo me
Guarda solo come hanno partorito la circolare in questione "un mostro a tre teste " :smile: :smile: :nunsacci: :nunsacci:
 
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stefanocucco83

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I collaudi sono stati sospesi. Ho chiamato in motorizzazione. Io l'avrei avuto mercoledì. Il pacco è che per avere solo la targa ripetitrice toccherebbe fare una pratica differente e pagare nuovamente.
Ho chiesto anche per eventuale rimborso, ma non sanno ancora nulla.
 

@ntwone1982

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I collaudi sono stati sospesi. Ho chiamato in motorizzazione. Io l'avrei avuto mercoledì. Il pacco è che per avere solo la targa ripetitrice toccherebbe fare una pratica differente e pagare nuovamente.
Ho chiesto anche per eventuale rimborso, ma non sanno ancora nulla.
Sono nella tua stessa situazione, collaudo prenotato per mercoledì, ho sentito la motorizzazione stamattina e mi hanno detto che il rimborso non è fattibile. L'unica cosa che poteva farmi era una prenotazione per nuova data. Andrò avanti così finchè non ci sarà la decisione finale, almeno non son persi del tutto i soldi spesi
 
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