mtb troppo grande soluzini??

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Biker ultra
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Lodi
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CANYON Lux CF
La cosa positiva di quando si fa un' errore e' quello di evitare di farlo la prossima volta imparando dall' esperienza! OK il venditore magari poteva (essendo in teoria piu' esperto) dire: quarda che secondo me e' un po' piccola per te pero' e' anche vero che oggi con la rete puoi farti gia' un' idea di come fare a scegliere la tua taglia e tanti altri consigli (e' per questo che esistono i forum) prima di comprare, e quindi documentarsi un' attimino prima e non andare alla cieca! Oramai la bici te la devi tenere, cerca di rivenderla e la prossima volta non sbagliare! :°°(:
 

razj

Biker tremendus
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Allora hai fatto un pò di confusione, probabilmente anche per colpa mia che quando rispondo vorrei dire mille cose ma cerco di comprimere al massimo e mi rendo conto che non sono stato molto chiaro ed in un caso ho anche ripetuto il termine sanzionabile in modo inappropriato.

Bisogna sempre ricordarsi che il principio di buona fede e correttezza è principio fondante anche dell'autonomia negoziale privata, e tra consumatore e professionista è ancora più importante così come prescritto anche dal codice del consumo: il consumatore ha il diritto all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, e li diritto alla correttezza e trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. Diritti del consumatore significano obblighi del venditore professionale sanzionabili giuridicamente.

Questa parte è vera e stavo facendo un discorso generale giusto per sottolineare il fatto che il principio di buona fede e correttezza non è solo campato per aria ma esistono anche delle sanzioni in caso di violazione di particolari obblighi che specificano il principio di cui sopra (art. 62 cod. cons.)

Invece sulla "sanzionabilità" nel caso di contratto viziato mi sono effettivamente espresso male ed invece di scrivere
Di fatto se io entro in un negozio per comprare una bici tg. L e sono 1.65 il venditore ha il dovere di informare il compratore sulla possibile erroneità dell'acquisto perché anche il semplice silenzio sempre secondo la nostra legge è sanzionabile.
avrei dovuto scrivere che il silenzio è rilevante

Spero che ora sia più chiaro. Il vizio sul consenso attiene all'annullabilità del contratto di compravendita, mentre il discorso sulle sanzioni era un incipit più in generale.

L'esempio sulla bici da enduro non è posto in maniera corretta perché il vizio giuridicamente rilevante è l'errore che ricade, tra le altre ipotesi, sulla qualità dell'oggetto. Ad esempio penso di comprare una macchina col cambio automatico e invece ne compro una col cambio manuale. O penso di comprare una bici idonea a fare gare cross-country ed invece compro una bici idonea per gare da enduro. Questi sono errori giuridicamente rilevanti (se esistono gli elementi di cui abbiamo parlato finora, perché anche in questo caso non basta il solo errore). Comprare consapevolmente qualcosa che poi, di fatto, non si è in grado di utilizzare, non è un errore rilevante giuridicamente.

Non tutti i fatti umani sono giuridicamente rilevanti e 9 volte su 10 è la legge che dispone i criteri per rendere giuridicamente rilevante un fatto umano, ma capisco che possa essere facile confondersi a riguardo.
 

valerio_vanni

Biker paradisiacus
5/12/14
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Ricapitolando, secondo me:

-Il venditore privato è, presumibilmente, ignorante quanto il compratore quindi non è tenuto a interessarsi alla scelta delle misure. Se poi è esperto e lo fa, tanto di cappello. Non ci vedo, però, nemmeno un obbligo morale.

-Il venditore professionale è imperdonabile dal punto di vista della qualità del servizio se fa una cazzata del genere.

-Sulla responsabilità civile e l'annullabilità del contratto (parlo sempre del venditore professionale) sono parecchio dubbioso.
In un negozio si vendono degli oggetti, il consigliare e indirizzare l'acquirente è un servizio in più offerto (che determina, appunto, la qualità del negozio) ma non è un obbligo scritto nero su bianco. Una cosa è il nascondere le caratteristiche dell'oggetto in vendita, un'altra il consigliare l'oggetto più adatto al cliente.

Pongo uno spunto di riflessione: uno va in negozio, vede una bici e dice "voglio quella".
Il venditore gli dice "Guarda che quella per te è troppo grande o piccola".
L'acquirente insiste, la prova e dice "Mi trovo bene, la prendo".

Dopo qualche giorno si accorge che effettivamente è troppo grande o piccola, e la riporta indietro accusando il venditore di avergli dato una misura sbagliata. Dato che "verba volant", non rimane alcuna prova della conversazione precedente. Rimane il fatto che è stata venduta una bicicletta di taglia sbagliata per l'acquirente. [1]

Chiedo quindi, ai sostenitori della responsabilità totale: come dovrebbe tutelarsi il venditore da questa eventualità?
Dovrebbe rifiutare la vendita? [2]
Dovrebbe far firmare una liberatoria? "Io, acquirente, mi prendo la responsabilità sulla scelta della taglia"

La mia impressione è che il vostro punto di vista porti in un terreno parecchio spinoso.

[1] Che poi, uno poteva anche averla presa per qualcun altro, ma potrebbe tornare indietro sostenendo che era per lui e che "il venditore lo ha truffato".

[2] Nota: per il TULPS (art. 187) non è legittimo rifiutare la vendita a chi paga, con l'eccezione degli alcolici ai minori di 16 anni (art 689 C.P.) e agli ubriachi (art. 691 C.P.). Le taglie errate non sono indicate.
 

Veleno30

Biker poeticus
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Allora hai fatto un pò di confusione, probabilmente anche per colpa mia che quando rispondo vorrei dire mille cose ma cerco di comprimere al massimo e mi rendo conto che non sono stato molto chiaro ed in un caso ho anche ripetuto il termine sanzionabile in modo inappropriato.



Questa parte è vera e stavo facendo un discorso generale giusto per sottolineare il fatto che il principio di buona fede e correttezza non è solo campato per aria ma esistono anche delle sanzioni in caso di violazione di particolari obblighi che specificano il principio di cui sopra (art. 62 cod. cons.)

Invece sulla "sanzionabilità" nel caso di contratto viziato mi sono effettivamente espresso male ed invece di scrivere avrei dovuto scrivere che il silenzio è rilevante

Spero che ora sia più chiaro. Il vizio sul consenso attiene all'annullabilità del contratto di compravendita, mentre il discorso sulle sanzioni era un incipit più in generale.

L'esempio sulla bici da enduro non è posto in maniera corretta perché il vizio giuridicamente rilevante è l'errore che ricade, tra le altre ipotesi, sulla qualità dell'oggetto. Ad esempio penso di comprare una macchina col cambio automatico e invece ne compro una col cambio manuale. O penso di comprare una bici idonea a fare gare cross-country ed invece compro una bici idonea per gare da enduro. Questi sono errori giuridicamente rilevanti (se esistono gli elementi di cui abbiamo parlato finora, perché anche in questo caso non basta il solo errore). Comprare consapevolmente qualcosa che poi, di fatto, non si è in grado di utilizzare, non è un errore rilevante giuridicamente.

Non tutti i fatti umani sono giuridicamente rilevanti e 9 volte su 10 è la legge che dispone i criteri per rendere giuridicamente rilevante un fatto umano, ma capisco che possa essere facile confondersi a riguardo.

Ma tu tutte queste cose mille cose che vorresti dire e sostieni poi sei anche in grado di dimostrarle o ci dobbiamo fidare cosi al buio? Perchè guarda l'art. 62 del codice del consumo dice questo:

Art. 62.
Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.


Copia/incolla pari, pari a come sta scritto. Direi che parla di tutt'altro.
Avresti dovuto scrivere "il silenzio è rilevante", ma tu questo obbligo a parlare sei in grado di documentarlo perchè sta scritto da qualche parte oppure è solo tutta una tua deduzione, che siccome a te quadra fa diritto, cosi per simpatia.
 

emmellevu

FAT-Biker meravigliosus
17/12/13
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Salsa Bucksaw, Specialized Diverge
Io non vorrei entrare nella discussione sugli aspetti legali, che lascio agli esperti, presenti in modo apparentemente copioso sul forum.

Mi interessa di piu' l'aspetto sociologico comportamentale: io credo che questo faccia parte di una tipologia di comportamenti per cui si cerca sempre di scaricare la responsabilita' su qualcun altro:

- ho comprato azioni in perdita? Colpa della banca che mi ha dato un cattivo consiglio
- sono ingrassato? Colpa del fast-food dove mangio tutti i giorni
- ho preso la bici di taglia sbagliata? Colpa del venditore che non me lo ha detto

Ma su' dai, iniziamo a prendere responsabilita' per quello che facciamo, invece di cercare un comodo colpevole in qualcun altro.
 

emmellevu

FAT-Biker meravigliosus
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Mi interessa di piu' l'aspetto sociologico comportamentale: io credo che questo faccia parte di una tipologia di comportamenti per cui si cerca sempre di scaricare la responsabilita' su qualcun altro:

- ho comprato azioni in perdita? Colpa della banca che mi ha dato un cattivo consiglio
- sono ingrassato? Colpa del fast-food dove mangio tutti i giorni
- ho preso la bici di taglia sbagliata? Colpa del venditore che non me lo ha detto

Ma su' dai, iniziamo a prendere responsabilita' per quello che facciamo, invece di cercare un comodo colpevole in qualcun altro.

Ah dimenticavo ... la soluzione e' semplice: solo investimenti a basso rischio se non si vuol perdere, insalata invece di hamburger e patatine se si vuole dimagrire ... e una domanda sul forum prima di comprare la mtb se si vuole evitare di sbagliare taglia. :medita:
 
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razj

Biker tremendus
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Ma tu tutte queste cose mille cose che vorresti dire e sostieni poi sei anche in grado di dimostrarle o ci dobbiamo fidare cosi al buio? Perchè guarda l'art. 62 del codice del consumo dice questo:

Art. 62.
Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.


Copia/incolla pari, pari a come sta scritto. Direi che parla di tutt'altro.
Avresti dovuto scrivere "il silenzio è rilevante", ma tu questo obbligo a parlare sei in grado di documentarlo perchè sta scritto da qualche parte oppure è solo tutta una tua deduzione, che siccome a te quadra fa diritto, cosi per simpatia.

Vabbè direi che posso pure evitare di continuare a discutere con chi non solo pretende di avere ragione senza avere le minime nozioni richieste per discutere, ma che non sa neanche googlare, perché quello che hai riportato non è affatto l'art. 62 del cod. consumo. Amen.
 

Tc70

Entomobiker
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Picola ma carattarastica...
Il fenicottero, a differenza di me, ha le gambine esili. Forse andrei bene per le specialità brevi... ma correre a piedi (a differenza di pedalare) non mi piace.

Quando comprai la bici mi misurarono il cavallo, e probabilmente mi diedero la bici solo in base a quella misura. Forse per questo risulta corta in orizzontale. Sulla carta, perché in pratica non ho problemi: se sotto al manubrio invece dell'asse vedo la fine del disco, guarderò la fine del disco ;-)

Bha...quando comprai la mia,il mio sivende mi disse...tu hai la S,senza prendere nessuna misura,sei grande come me...la pedalo da 5 anni altro che gigante ci sto giusto a pennello...:celopiùg:
 

Tc70

Entomobiker
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Picola ma carattarastica...
ciao raga ho bisogno di un consiglio ho preso una bici apparentemente della mia misura lo provata e andava benone sarà stata la foga ma poi quando sono arrivato a casa ho notato che è leggermente alta questione di piu o meno 5 cm

Vabbè direi che posso pure evitare di continuare a discutere con chi non solo pretende di avere ragione senza avere le minime nozioni richieste per discutere, ma che non sa neanche googlare, perché quello che hai riportato non è affatto l'art. 62 del cod. consumo. Amen.

Ragione o non ragione...date entrambi una risposta giusta al malcapitato...qui non c'è tanto da discutere...ha sbagliato lui,da come asserisce,l'ha provata ,gli è piaciuta e poi si accorge e si pente...scusate il francesismo,(e non ne se la prenda a male il nostro amico...),ma ora son .azzi suoi...doveva interpellarci prima dell'acquisto...stop...:celopiùg:
 

Ubermensch

Biker ultra
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l'art. 62 del codice del consumo dice questo

quello che hai riportato non è affatto l'art. 62 del cod. consumo

in effetti, interessato all'argomento, ho googlato e trovato questa versione in più di un sito: http://www.testolegge.com/codice-consumo/articolo-62-2-2

ri-googlando, però, ho trovato anche quella di veleno http://www.codicedelconsumo.it/p3.html

preciso che per me tutto questo è arabo o quasi, mi limito solo a farlo notare (probabilmente ci sarà una ragione se son diversi)... :nunsacci:
 

emmellevu

FAT-Biker meravigliosus
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Veleno30

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Vabbè direi che posso pure evitare di continuare a discutere con chi non solo pretende di avere ragione senza avere le minime nozioni richieste per discutere, ma che non sa neanche googlare, perché quello che hai riportato non è affatto l'art. 62 del cod. consumo. Amen.

Ma continua pure invece, solo che se sei anche in grado di fornire qualche supporto alle cose che dici sarebbe anche bello, perchè io se uso google quello trovo, se poi non sono capace io di googlare pazienza, postaci tu le normative che spiegano come stanno le cose e quali sono gli obblighi per legge di un commerciante di biciclette.
Mi sembra che anche tu non sei capace di andare in mtb, per tua stessa ammissione in altri thread intendiamoci, mica perchè lo sto dicendo io, eppure pretendi di discutere di mtb e non mi pare che nessuno ti punti il dito contro.
 

razj

Biker tremendus
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E' vero, a quanto pare è stato sostituito recentemente (giugno) :mrgreen:, non è che ci sono due versioni

comunque ripeto che quello delle sanzioni era un argomento a sostegno delle cose che dicevo prima e non c'entra molto col thread... come dice giustamente [MENTION=154785]emmellevu[/MENTION] non siamo su Forum... :smile:
[MENTION=52092]Veleno30[/MENTION] abbi pazienza ma non capisco perché continui con questa crociata: sono due pagine che argomento per farti capire che la tua argomentazione "entri compri la bici e t'arrangi" è fallace perché un contratto viziato sul consenso è annullabile per legge (e quindi non "t'arrangi") e tu continui reply dopo reply a quotare roba che esula dall'argomento in sè e che ho scritto inizialmente (nel mio primo reply) solo a sostegno del fatto che nel nostro ordinamento come in tutti esiste un principio di buona fede e correttezza e a volte è anche oggetto di obblighi specifici la cui volazione è sanzionata dall'ordinamento. L'ho detto e lo ripeto non è il caso del commerciante di biciclette perché in quel caso si parla di errore e annullabilità del contratto e come ho scritto anche prima ho sbagliato a scrivere "sanzionabile" nel secondo periodo, è stato un lapsus... quindi di che dobbiamo continuare a parlare? Non capisco che argomentazioni vuoi che ti porti a sostegno di quello che ho scritto... dottrina, giurisprudenza, leggi? Boh non mi pare la sede ideale ma non è che mi sto inventando cose, al massimo posso aver scritto qualche imprecisione tipo l'art. 62 che è recentemente stato novellato ma onestamente non è che mi sto a rileggere il codice del consumo tutti i giorni :mrgreen:
 

Veleno30

Biker poeticus
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E' vero, a quanto pare è stato sostituito recentemente (giugno) :mrgreen:, non è che ci sono due versioni

comunque ripeto che quello delle sanzioni era un argomento a sostegno delle cose che dicevo prima e non c'entra molto col thread... come dice giustamente [MENTION=154785]emmellevu[/MENTION] non siamo su Forum... :smile:
[MENTION=52092]Veleno30[/MENTION] abbi pazienza ma non capisco perché continui con questa crociata: sono due pagine che argomento per farti capire che la tua argomentazione "entri compri la bici e t'arrangi" è fallace perché un contratto viziato sul consenso è annullabile per legge (e quindi non "t'arrangi") e tu continui reply dopo reply a quotare roba che esula dall'argomento in sè e che ho scritto inizialmente (nel mio primo reply) solo a sostegno del fatto che nel nostro ordinamento come in tutti esiste un principio di buona fede e correttezza e a volte è anche oggetto di obblighi specifici la cui volazione è sanzionata dall'ordinamento. L'ho detto e lo ripeto non è il caso del commerciante di biciclette perché in quel caso si parla di errore e annullabilità del contratto e come ho scritto anche prima ho sbagliato a scrivere "sanzionabile" nel secondo periodo, è stato un lapsus... quindi di che dobbiamo continuare a parlare? Non capisco che argomentazioni vuoi che ti porti a sostegno di quello che ho scritto... dottrina, giurisprudenza, leggi? Boh non mi pare la sede ideale ma non è che mi sto inventando cose, al massimo posso aver scritto qualche imprecisione tipo l'art. 62 che è recentemente stato novellato ma onestamente non è che mi sto a rileggere il codice del consumo tutti i giorni :mrgreen:

Perfetto ed io ti ho fatto un esempio molto pratico, domani uno entra in negozio ed essendosi consultato su internet, sui forum, con programma online, con i suoi amici, come ti pare convincendosi di volere una taglia L, dunque mi dice " Buongiorno, io vorrei la tal bici taglia L", io occhio croce penso che sia giusto su una M o forse anche una S.
Cosa devo fare secondo il tuo codice e diritto, di cui evidentemente ti senti depositario, io non so un c@zzo, lo sto chiedendo a te: Cosa dovrei fare, come mi comporto? Mi rifiuto di vendergli la bici? Non lo posso fare questo te lo dico per certo.
Gli dico " è per lei? è sicuro che la taglia sia corretta? La vuole provare, le prendo delle misure?, lui mi risponde " No guardi lasci stare non mi interessa, mi sono già informato ed ho provato la bici di un conoscente, mi va bene la L, l'ha disponibile in casa? perchè se la prepara la porterei via ora".
Quindi che faccio, spiegamelo, insisto? Gli faccio firmare una manleva? Perchè secondo il tuo brillante ragionamento io sono obbligato (per legge) a vendergli la bici della taglia giusta ( che quindi decido io negoziante presumo a questo punto) oppure lui potrà tornare nel negozio se magari scopre che invece la bici del suo amico era una M ad esempio, pretendere che gli restituisco i soldi, poi per quanto dopo un giorno, una settimana, un anno, dieci anni? Il fatto che io l'avevo "informato" o mi ero offerto di farlo dove sta scritto, come lo dimostro, davanti al tuo giudice sono io ad avergli venduto la taglia sbagliata.
Me la fai leggere per favore questa legge? ti dispiace tanto mettermi un link, un copia/incolla di questo art. 62 nuova versione? Dici che sono pagine e pagine che ti faccio reply per niente, ma ti sto solo chiedendo dove sta scritto, mi interessa realmente.
Diciamo che io negoziante per una serie di ragioni posso anche essere intenzionato a sostituirgliela la bici, ma un conto è il servizio verso il cliente, un conto sono gli obblighi e poi bisogna anche vedere se la bici nel frattempo è stata usata e come, vorrei vedere se io mi devo ritirare una bici "rovinata" perchè uno ha comprato la taglia sbagliata senza nemmeno darmi modo di consigliarlo su quella giusta.
 

razj

Biker tremendus
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Forse tu cercavi questo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34456#parte3



Rimane da stabilire se, nel caso specifico, il contratto è viziato sul consenso.

esatto, ma l'ho scritto anche nei reply precedenti eh, ed è comunque onere dell'attore provare il vizio in sede di giudizio.


Perfetto ed io ti ho fatto un esempio molto pratico, domani uno entra in negozio ed essendosi consultato su internet, sui forum, con programma online, con i suoi amici, come ti pare convincendosi di volere una taglia L, dunque mi dice " Buongiorno, io vorrei la tal bici taglia L", io occhio croce penso che sia giusto su una M o forse anche una S.
Cosa devo fare secondo il tuo codice e diritto, di cui evidentemente ti senti depositario, io non so un c@zzo, lo sto chiedendo a te: Cosa dovrei fare, come mi comporto? Mi rifiuto di vendergli la bici? Non lo posso fare questo te lo dico per certo.
Gli dico " è per lei? è sicuro che la taglia sia corretta? La vuole provare, le prendo delle misure?, lui mi risponde " No guardi lasci stare non mi interessa, mi sono già informato ed ho provato la bici di un conoscente, mi va bene la L, l'ha disponibile in casa? perchè se la prepara la porterei via ora".
Quindi che faccio, spiegamelo, insisto? Gli faccio firmare una manleva? Perchè secondo il tuo brillante ragionamento io sono obbligato (per legge) a vendergli la bici della taglia giusta ( che quindi decido io negoziante presumo a questo punto) oppure lui potrà tornare nel negozio se magari scopre che invece la bici del suo amico era una M ad esempio, pretendere che gli restituisco i soldi, poi per quanto dopo un giorno, una settimana, un anno, dieci anni? Il fatto che io l'avevo "informato" o mi ero offerto di farlo dove sta scritto, come lo dimostro, davanti al tuo giudice sono io ad avergli venduto la taglia sbagliata.
Me la fai leggere per favore questa legge? ti dispiace tanto mettermi un link, un copia/incolla di questo art. 62 nuova versione? Dici che sono pagine e pagine che ti faccio reply per niente, ma ti sto solo chiedendo dove sta scritto, mi interessa realmente.
Diciamo che io negoziante per una serie di ragioni posso anche essere intenzionato a sostituirgliela la bici, ma un conto è il servizio verso il cliente, un conto sono gli obblighi e poi bisogna anche vedere se la bici nel frattempo è stata usata e come, vorrei vedere se io mi devo ritirare una bici "rovinata" perchè uno ha comprato la taglia sbagliata senza nemmeno darmi modo di consigliarlo su quella giusta.

Ma lol dove ho scritto che sei obbligato a vendergli la bici "giusta"? Quello che sto scrivendo da 2 pagine è che il contratto di compravendita in caso di scelta della taglia sbagliata potrebbe essere annullabile per vizio sul consenso (all'art. 1427 c.c.) dato da errore che alcuni chiamano errore motivo, e tale errore per essere rilevante giuridicamente e non un semplice "errore come fatto umano" (per tornare all'esempio sulla bici da enduro) deve avere i caratteri di essenzialità dati dall'art. 1428 e deve essere riconoscibile dalla controparte secondo la normale diligenza richiesta dalle circostanze del contratto e dalle qualità dei contraenti.
Quindi per tornare all'esempio del commerciante della bici: se entra Tizio che chiede una tg. L perché qualcuno sul forum gli ha scritto che era giusta per la sua altezza di 1.60; il commerciante durante la messa in sella che usualmente segue o precede l'acquisto non si accorge o semplicemente non dice nulla sulla possibilità dell'errata taglia e Tizio torna a casa felice dopo aver speso 3.000€ salvo poi accorgersi che non riesce a farci 200mt senza che gli vengano dolori alla schiena, alché si consulta con un biomeccanico il quale senza ombra di dubbio gli dice che la taglia è decisamente sbagliata. Tizio a quel punto avrà tutti i presupposti per proporre al giudice ordinario azione d'annullamento del contratto per vizio sul consenso e Tizio stesso dovrà provare in giudizio la fondatezza delle sue pretese come previsto dalla regola generale sull' onere della prova (art. 2697c.c.), quindi non è il commerciante a dover provare la non esistenza del vizio sul consenso ma l'acquirente a dover dimostrarne l'esistenza. Sarà poi il giudice a decidere in merito sull'annullabilità o meno del contratto ed in caso di accoglimento il contratto sarà annullato con restituzione delle prestazioni quindi restituzione del bene e della somma data in pagamento.

Questo è quanto e non me lo sto inventando io ma è come funziona il nostro ordinamento giuridico, non c'è "una" legge da poter linkare. Ovviamente questo è in astratto e poi bisogna sempre considerare la fattispecie concreta.
E dopo tutto questo parlare non sono neanche sicuro che possa esistere un ipotesi del genere perché onestamente pensare che qualcuno possa comprare una taglia sbagliata senza che il commerciante se ne accorga e lo faccia presente è al limite e per come la vedo io l'unico modo in cui può succedere realmente è con dolo del commerciante stesso.
 

razj

Biker tremendus
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Ma guarda nonostante i toni possano sembrare accesi ti assicuro che non sto qui con la bava alla bocca e non ho nulla contro Veleno, anzi mi piacciono ste discussioni anche se forse abbiamo preso una bella deriva :mrgreen:
 
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