Articolo 6
Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza
legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione
popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità
tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli
enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti
comunali e provinciali,
cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi (6).
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(6) Il presente articolo corrisponde agli artt. 4 e 59, L. 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 27, L. 25
marzo 1993, n. 81, ora abrogati.
Articolo 7
Regolamenti.
1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni (7).
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(7) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.
Articolo 7-bis
Sanzioni amministrative.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali
e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.