Anche se non espressamente indicato nel Libro II, Titolo VI del Codice Penale (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) direi che ricadiamo in pieno in quest'ambito!
Il fatto che gli ordigni di Unabomber potessero anche non esplodere, e quindi non ferire alcuna persona, non scagiona assolutamente l'imputabilità penale (oltre che civile) di un simile atto.
Ovvio che un buon penalista ci sguazzerebbe in un simile contesto, ma ci sono numerose leggi utilizzabili per punire i responsabili di tale condotta.
Cito ad esempio l'art. 4 della L. 110 del 18/04/1975: "Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona."
Non è necessario attendere che qualcuno si faccia male per far lavorare i nostri tribunali anche se, ahimè, sarebbe sicuramente più facile condannare i responsabili qualora qualcuno si dovesse far male seriamente.