Non ne sarei così sicuro.....
Art. 712 C.P. Acquisto di cose di sospetta provenienza
"Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 20.000 (c.p.648).
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza."
Non fraintendermi, nessun dubbio sulla tua buona fede (ci mancherebbe...) ma 350 euro per quella bici......
No non ti fraintendo.
Ma torno a precisare che:
1- L'hai scritto non c'è fraintendimento, si parla di dubbia provenienza.
Hai presente che significa la dubbia provenienza in campo legale/giuridico?
Ti pare che io mi trovassi in luoghi definiti/definibili criminogeni?
Ti pare che la compravendita si stesse svolgendo con soggetti di cui io abbia avuta la netta percezione che ponessero in essere attività di frode?
2- Ti pare che il 100% degli utenti del mercatino del forum o di qualsiasi altro sito "...ACCERTI LA LEGITTIMA PROVENIENZA DEL BENE IN VENDITA...????"
3-Parliamo della condizione del bene in vendita? E' un modello vecchio. Potrebbe benissimo avere 10 anni. E se una scalpel del 2005 costa 1000 euro potrebbe essere legittimo che uno che la voglia vendere in fretta la venda a 400?
4- Vuoi che ti faccia una lista delle " occasioni " che capitano sul web e di cui io stesso ne sono stato protagonista come acquirente/venditore più volte?
Ti faccio un esempio perchè probabilmente non hai letto i post precedenti:
A natale mi hanno regalato uno scanner portatile.
Non me ne faccio niente perchè ne ho già uno.
vale 300 euro, se tutto va bene forse, lo vendo a 120.
Sono felice per chi lo compra perchè fa un affare ed io non ho tenuto a prendere polvere un oggetto che non utilizzo.
Problemi?
Un esempio contrario:
Possiedo un cofano di una citroen C4.
Sul mercato costano 200 euro circa ma siccome il mio è rosso lo vendo a 1200 euro.
Problemi?
E' troppo?
Non lo compri. Ma io non sono un ladro.
E qui ricasca l'asino.
NON E' COLPEVOLE CHI CONDUCE UNA COMPRAVENDITA IN MODO ONESTO.
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Il reato di truffa 1 (dal latino fraus, fraudis, inganno), previsto e punito dall’articolo 640 codice penale, è stato collocato dal legislatore del 1930 nel libro II, titolo XIII, capo II del codice penale, quest’ultimo intitolato ai delitti contro il patrimonio mediante frode.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 640 c.p.vienepunito“chiunque, con artifizi2 o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Il trattamento sanzionatorio, per l’ipotesi semplice, è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa da euro 51 ad euro 1.032.
Invece, il secondo comma dell’articolo 640 c.p. (truffa aggravata) dispone che la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
Pertanto, l’elemento oggettivo del reato di truffa è basato sui seguenti elementi:
l’artifizio, che è un’alterazione della realtà esterna simulatrice dell’inesistente o dissimulatrice5 dell’esistente che crea una falsa apparenza materiale.
●ilraggiro che operadirettamente sulla psiche del soggetto passivo. In sintesi, si tratta di una menzogna corredata da una serie di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità.
È un reato istantaneo e comune, in quanto può essere commesso da chiunque; di danno, poiché richiede l’offesa in senso naturalistico al bene protetto. Inoltre, trattasi di un reato di evento, giacché si perfeziona con la semplice verificazione dell’evento dannoso ed a forma vincolata, in quanto la condotta è prestabilita dal legislatore. Più in dettaglio, l’evento nel reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, che sono elementi collegati tra loro in modo da costituire due facce della stessa medaglia. Il reato si perfeziona, quindi, con l’effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo.
Il tentativo è pienamente configurabile nel reato de quo ed è, quindi, costituito dalla possibilità di indurre in errore un soggetto dotato di media intelligenza attraverso gli artifici o i raggiri in astratto idonei allo scopo.
Per concludere voglio ricordarti che io ho perso del denaro, ci sto male, mi sto sbattendo come un pazzo perchè io per guadagnare
380 euro MI FACCIO UN CULO COME UNA CAPANNA, e se mi sto adoperando è anche per salvare il culo a quelli come te che scrivono
che alla fine è colpa mia.
Io mi sono preso le mie responsabilità, ma questo non giustifica UNA BANDA DI LADRI che può essere benissimo la stessa che ti ruba la
bici dal cofano o alla gara perchè l'hai lasciata un attimo incustodita.
Ed io non mi sognerei mai di venirti a dire ....bèh...colpa tua! la bici non si lascia appoggiata al muretto mentre ti bevi una birra!!
Non fraintendermi.
Ugo