Riesci a trovare la legge di riferimento?
Il CDS non ne parla, tutto quello che trovo parla di sicurezza sui luoghi di lavoro e di attrezzature.
La ricerca mi porta qui:
Codice:
Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5
del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni
e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi
compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n.
81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione
nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli
indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.
Ricorda sempre che si legge "lavoratori".
Che precisa "compresi i soggetti di cui..."
HTML:
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice
civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono
opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto
Come vedi, sono elencati i lavoratori autonomi e le imprese a conduzione familiare.
Ma il privato che si porta a casa la legna non è un lavoratore.
Lo stesso vale per tante altre cose: un lavoratore edile può essere tenuto a seguire corsi sui lavori in quota, un privato che si sistema la casa no.
HTML:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e
seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
Nel frattempo mi sono accorto di aver detto una cosa sbagliata sulle mietitrebbie.
Ho scoperto che basta la B, il codice divide le macchine "operatrici agricole" dalle "operatrici": le prime non richiedono la C neanche se eccezionali.