Proprio in considerazione dell’interesse comune all’utilizzazione dell’impianto di ascensore, rare sono le decisioni nella Giurisprudenza, che ritengono legittima una limitazione all’uso dell’impianto stesso, salvo che queste non vengano contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale. Per esempio la Cassazione (n. 686/1982, n. 2117/1982) ha ritenuto che, in difetto di specifiche limitazioni, stabilite dal regolamento di condominio, l’uso dell’ascensore per il trasporto di materiale edilizio, possa essere legittimamente inibito al singolo condomino, soltanto qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione dell’abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini. Va tenuto conto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sia delle frequenze giornaliere, della durata dell’eventuale orario d’esercizio del suddetto uso particolare, delle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, valutando ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possano derivare dal suddetto uso particolare dell’ascensore.
Quindi, se va bene per il trasporto di materiali edili...