Questa che segue è una mail di risposta del ministero a una precisa domanda.
Eccola:
Gentilissimi,
le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di
FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
In via generale, per quanto di competenza, si specifica che:
- Nella “Zona Rossa” è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in un’area idonea quanto più prossima alla propria abitazione, in forma individuale e all'aperto;
- Diversamente, nella “Zona Arancione”, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021; pertanto, dalle 5 alle 22, è possibile recarsi in un Comune limitrofo della medesima regione per fare attività sportive o motorie non disponibili nel proprio comune e comunque consentite dalla norma, e comunque da svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
E’ sempre possibile invece, nello svolgimento di una attività sportiva che comporti uno spostamento (come ad esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. È sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri dalle altre persone e del divieto di assembramento.
Si rappresenta tuttavia che la valutazione finale circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta comunque rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per ogni altra ulteriore informazione si rimanda alla pagina di
FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport.
Cordiali saluti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA
Tel + 39 06 67792595
www.sport.governo.it