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Ripeto, per le castagne si, per i funghi non ti possono interrare Non so in Piemonte ma qui in base all'articolo 10 della legge regionale n. 32 del 5
L.R. 05 Agosto 1998, n. 32 (1)
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

Capo I
Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco



Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a) funghi epigei spontanei;
b) fragole;
c) asparagi selvatici;
d) bacche di mirto;
e) bacche di ginepro;
f) lamponi;
g) mirtilli;
h) corbezzoli.

Art. 3
(Limiti di raccolta)

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
2 bis. Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:
a) Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014 sin. Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod;
b) Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer;
c) Cantharellus Adans ex Fries tutte le specie;
d) Craterellus cornuopioides (L.: Fr.) Pers.;
e) Hydnum repandum L.: Fr.;
f) Hydnum rufescens Sch.: Fr.;
g) Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.;
h) Armillaria tabescens (Scop.) Emel. (1.1)
2 ter. Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo 8 bis. (1.1)


3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 bis nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà. (1.2)

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.

Art. 4
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei) (1a)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso:
a) dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica della durata non inferiore a quattordici ore svolto dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, anche in formato card, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del Direttore della direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 12. La partecipazione al corso di cui al primo periodo non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi;
b) della ricevuta del versamento del contributo annuale di euro 25,00 per i soggetti residenti nella Regione e di euro 40,00 per i soggetti non residenti nella Regione. Sono esentati dal versamento i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Il versamento e, quindi, il periodo di validità annuale del contributo di cui alla presente lettera sono riferiti ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso;
c) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione, della ricevuta di versamento e di un documento di riconoscimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai residenti nella Regione sprovvisti dell’attestato di partecipazione ad un corso di formazione micologica sono rilasciate, a richiesta, dalla Regione, delle autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale se accompagnati da persona in possesso dell’attestato di partecipazione e della ricevuta di versamento di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. La ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 1, lettera b), è esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza, unitamente all’attestazione di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a) ovvero all’attestazione del possesso di uno dei titoli di studio indicati al medesimo comma 1, lettera a). Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono già in possesso di un tesserino rilasciato dalla Regione possono esibire tale tesserino in luogo dell’attestato di partecipazione al corso di cui al comma 1, lettera a).
5. La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.


Art. 5
(1i)
(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)


Art. 6
(1l)
(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)



Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)

(2)


Art. 8
(Autorizzazioni speciali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.

2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico oppure per scopi scientifici e didattici. (3)

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
5 bis. Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell’iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell’anno in corso per iniziative che si terranno nell’anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall’articolo 10, devono custodire copia dell’autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti. (4)

Art. 8 bis (5)
(Autorizzazioni speciali permanenti)
1. Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell’associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.
4. Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.
5. Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.
6. Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all’articolo 3 sui limiti di raccolta.

Art. 9

(Modalità di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.

4. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza. (6)

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10
(Divieti di raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
agosto 1998 non mi interra nessuno.
 

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..son 3 pagine di funghi e castagne....
..qui mi sa che bisogna aprir un topic dedicato ai frutti del sottobosco perche a voi girarar x i boschi non fa bene..km zero nn solo x il raccolto ma anche per le bighe!
Cavolo qua diluvia da far paura e domani allerta rossa , una valle che attraversa il mio paese e arriva diretta al lago ieri alle 18 era marrone , si sentiva nell aria solo odore di fango era domina Potenza mai vista in 50 anni …. Assurdo
 

AlfreDoss

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..son 3 pagine di funghi e castagne....
..qui mi sa che bisogna aprir un topic dedicato ai frutti del sottobosco perche a voi girarar x i boschi non fa bene..km zero nn solo x il raccolto ma anche per le bighe!
Tiè, forno con grill ventilato, e fanc**o la friggitrice ad aria
Adesso ho tutto il turno di notte per "spurgare"
PS. E comunque 12 km per 320+, finché non ho preso il temporale e sono scappato col bottino.
 
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..qui mi sa che bisogna aprir un topic dedicato ai frutti del sottobosco perche a voi girarar x i boschi non fa bene..km zero nn solo x il raccolto ma anche per le bighe!
Vai che domani se non piove un giretto in bici lo faccio, ma giretto giretto, sono venti giorni che non poggio il culo sulla sella
 

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Magari non ne comprano 5 kg ma 5 etti, la mia vicina è pensionata ed ha un figlio disabile gravissimo quindi non ha modo di andare a raccoglierle, gliene ho regalate un po' e mi ha detto che se non gliele davo le avrebbe comprate.
bravo ben fatto
 
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..arrivo tardi ma arrivo...pausa pranzo..approfittando del sole:23km x 800mt
22km x 700mt nel fango .... Non dico altro perché poi @Nitros mi aspetta sotto casa Vedi l'allegato 664557
..e gia che c e fango..e da ieri sera chr piove! stamattina alle 6 non pioveva ma il bitume era ancora in versione "risaia"..la scorsa notte ha bagnato x bene..
 

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