Ma perchè questa come la definiresti ? come definiresti uno che ti propone tramite annuncio di vendita un oggetto X con caratteristiche X e poi invece, dopo tante peripezie, e tante palle, ti manda un oggetto Y con caratteristiche Y, che non ti interessa perchè ha caratteristiche del tutto difformi da quello che cercavi e che pensavi di aver comprato ?
in questo caso si concretizza una delle fattispecie definite tecnicamente "Aliud pro alio" ossia la consegna di una cosa diversa da quella pattuita.
La giurisprudenza ha sempre più delineato e sempre più specificato i contorni di questa precisa fattispecie, che in un pimo tempo faceva espressamente riferimento al caso in cui la cosa consegnata era totalmente differente da quella pattuita (acquisto un'automobile mi consegnano un trapano). La giurisprudenza elaborando sempre più tale figura, anche alla luce deglle mutate ed ampliate transazioni commerciali, riconosce da ultimo (anche se non mancano statuizioni diverse) che si è in presenza di aliud pro alio quando il bene consegnato seppur appartenennte alla stessa tabella merceologica e allo stesso genere non è conforme a quanto pattuito e quindi inutilizzabile da parte dell'acquirente (e questo è il caso, a mio avviso, di cui si discute: pattuito un determinato bene con precise caratteristiche tecniche ricevo invece un bene dello stesso identico genere ma con peculiarità differenti che ne rendono impossibile l'uso all'acquirente e si rivela dunque funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della
res venduta e, quindi, a fornire lutilità richiesta
http://www.altalex.com/index.php?idnot=35831#sdfootnote30sym ).
E' importante determinare quando ci si trova nel caso di aliud pro alio rispetto per esempio ad un bene difforme o inidoneo (ammortizzatore guasto o modello più vetusto di quello pattuito) perchè cambiano gli strumenti di tutela e i termini di prescrizione che possono essere attivati dall'acquirente cosicchè nel caso di aliud pro alio si può esprire l'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ. e il termine di prescrizione è decennale. Viceversa in altri casi si può chiedere solo la riduzione del prezzo e i termini sono decisamenti più brevi.
Come vedi siamo sempre e solo nell'ambito di tutela civilistica, mai e poi mai, nel comportamento posto in essere dal venditore si può ravvisare una condotta penalmente perseguibile.
Nell'ordinamento giuridico italiano la truffa è un
reato previsto dall'art. 640 del
codice penale ed è un esempio di reato a forma vincolata. È definita come attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore attraverso artifici e raggiri per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando per quest'ultimi un profitto corrispondente al danno inferto alla vittima. "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante"
Tediare tutti con mie personali riflessioni (non obbligatoriamente condivisibili) sul reato di truffa mi sembra tanto superfluo quanto inopportuno.
Provo a fare un esempio per evidenziare la differenza tra due casi apparentemente simili ma che prevedono l'esperimento di azioni diverse.
Acquisto un'automobile usata e mi si dice che è in perfetto stato di manutenzione e conservazione. Dopo 7 km mi rendo conto che alcune parti non funzionano o funzionano male (alzacristalli elettrici, condizionatore, antifurto...).
Acquisto un'automobile usata e il venditore mi dichiara che ha percorso solo 30.000 km come segnati dal contachilometri o più precisamente dall'odometro. Scopro invece che di km ne ha percorsi 60.000 e che il contachilometri è stato alterato.
Nel primo caso posso agire in sede civile e chiedere per esempio la riduzione del prezzo, nel secondo caso invece si è in presenza del reato di truffa in quanto sono presenti i diversi elementi tipici della truffa:
1) comportamento del reo, che il codice designa con lespressione artifizi o raggiri;
2) la causazione dellerrore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale;
3) un danno patrimoniale che deriva dallinganno con ingiusto profitto per lagente.
Qui mi fermo e resto disponibile ad approfondire l'argomento.