Per essere sicuri che si possa uscire dal proprio comune bisogna leggere TUTTI i precedenti DPCM e verificare che NON CI SIA SCRITTO in qualcuno di essi che gli spostamenti possono avvenire solo nel comune di residenza o domicilio. Il DPCM relativo al 4 maggio NON ABROGA nessun DPCM precedente ma introduce solo alcuni elementi nuovi . Quindi se non c'è la limitazione in nessun decreto precedente allora l'attività motoria si può effettuare all'interno della regione altrimenti si deve rimanere nel comune di residenza/domicilio. Tanto per essere chiari. Mi pare che, a memoria, qualche cosa di relativo al comune di residenza fosse presente in un precedente decreto.
nel decreto del 10/04 si diceva nel comma a) che "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza" e quindi si applicava un concetto della prossimità all'abitazione per l'attività motoria (comma f).
nel decreto del 26/04 si riporta nel comma a) "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ", nel comma f) si specifica solo "attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività ", senza dare vincoli territoriali. Da quello che ha detto Beppe e a quanto leggo dovrebbe quindi essere analogo a quanto riportato nel comma a) il limite "territoriale".
Ma non sono un giurista/legale/avvocato/azzeccagarbugli e quindi potre sbagliare^^'