Speriamo che passi la legge sulla legittima difesa, sapere che qualcuno ti può sparare è un ottimo deterrente. Speriamo anche in un inasprimento delle leggi e pensionamento di quei giudici che puntualmente vanificano l'azione delle forze dell'ordine.
L’ultimo comma dell’art. 624 c.p., aggiunto dall’art. 12 della l. n. 205/1999, stabilisce che “il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 c.p.”; in tal caso la procedibilità sarà d’ufficio.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica, ovvero di quello collegiale quando ricorre l’aggravante di cui all’art. 4, comma 2, della l. n. 533/1977.
L’arresto in flagranza è facoltativo, ma diventa obbligatorio nel caso in cui concorrano due o più circostanze aggravanti (art. 4, l. n. 533/1977 o art. 625, 1° comma, n. 2, c.p.).
Analogamente, solo in presenza delle aggravanti è consentito il fermo di indiziato di delitto.
Forse sarebbe il caso di prendersela con il legislatore e non con il giudice che applica le Leggi.