Per smorzare i toni propongo questa lettura:
Osteria bike
29 gennaio 2013 ·
UN PO' DI NORME-se è complicato!!!!!!!
Nella pratica della MTB si pedala su strade asfaltate, percorsi forestali e, spesso, su sentieri frequentati da escursionisti a piedi. Tutti sanno che esiste una normativa che disciplina la circolazione delle MTB su strade, forestali e sentieri, ma molti, al di là di questo, non ne conoscono i contenuti e le relative prescrizioni.
In questa sede vogliamo quindi esaminare le norme di disciplina e le regole di carattere deontologico che codificano l’utilizzo della MTB su tutti i terreni.
L’intento dell’articolo, oltre che contribuire a mettere un po’ di luce ad un argomento ancora poco chiaro ai biker, è quello di ricordare come un “vero” biker dovrebbe sempre comportarsi.
Il comportamento corretto e rispettoso da parte di tutti i ciclisti nei confronti degli altri escursionisti è il modo migliore per evitare che alcuni tracciati “a rischio” vengano definitivamente preclusi alla pratica della mountain bike.
Un primo utile supporto, che aiuta a mettere ordine in testa, è l’elenco delle “fonti normative” relative alle Norme di Circolazione per i ciclisti, ovvero:
- CODICE DELLA STRADA
- NORME DI DISCIPLINA REGIONALI E PROVINCIALI
- NORME DI DISCIPLINA ENTI TERRITORIALI E PARCHI
- CODICE N.O.R.B.A.
IL CODICE DELLA STRADA
Partiamo da una prima evidente e non banale considerazione: la bicicletta (definita dal legislatore “velocipede”), come si deduce dall’Art. 50 del Codice della Strada, è un “veicolo a propulsione muscolare...” e di conseguenza il ciclista ha, inequivocabilmente, l’obbligo di rispettare le prescrizioni fissate dal “Codice della Strada”.
Molti se lo dimenticano ma su questo non si transige e, in caso di incidente o disputa, esso vale come fonte primaria.
Quindi quando si pedala, anche su strade forestali, bisogna sempre tenere a mente le più comuni norme previste dal Codice della Strada, quali ad esempio:
1. senso di marcia e divieti
2. rispetto delle precedenze e dei semafori (fra l’altro, non sareste i primi a beccarvi una multa perché passate imperterriti col rosso) – art. 41
3. pedalare in fila indiana e non affiancati (intralcio al traffico) – art 182 comma 1 “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro...”
4. distanza di sicurezza, anche fra ciclisti (non vorrete mica trovarvi in tribunale per aver “tamponato” un vostro compagno?). Velocità moderata in tratti con scarsa visibilità o fondo sdrucciolevole (anche in mtb bisogna tenere una velocità tale da permettere di arrestare il mezzo prima di collidere con un veicolo o un ostacolo che ci precede); art 182 comma 2 “...I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie...”
5. luci di posizione (nessuno pretenderà dai biker che si installino i fari sulle raffinate ed eleganti MTB ma bisogna almeno munirsi dei piccoli dispositivi di illuminazione da utilizzare in caso di necessità – tunnel; buio) - art 68 commi 1, 2 e 3.
I punti sopra enumerati, sono solo alcuni esempi dei comportamenti ben individuati e disciplinati dalle norme del Codice della Strada.
NORME DI DISCIPLINA DELLA MTB REGIONALI E PROVINCIALI
Oltre al codice della strada bisogna rispettare le norme regionali/provinciali di disciplina dell’utilizzo della MTB.
In Trentino ad esempio, ormai da qualche tempo, esistono una serie di disposizioni che disciplinano “l’accesso ai sentieri alpini e sui sentieri di montagna”.
La norma generale, contenuta nella legge provinciale n.8/93 e nella deliberazione attuativa G.P. n. 1235 dd. 16 maggio 2008, prevede che la pratica della MTB sia ammessa sui sentieri solo quando questi abbiano le seguenti caratteristiche:
1. larghezza pari o superiore al “passo” della bicicletta calcolato da mozzo anteriore a mozzo posteriore.
2. pendenza pari od inferiore al 20%
Su sentieri che non hanno queste caratteristiche è vietato circolare in sella; su tali percorsi bisogna procedere “bicicletta a mano”.
Tuttavia i dubbi interpretativi aperti dal regolamento provinciale offrono alcuni interessanti spunti di riflessione ed espongono la norma ad alcune critiche.
La larghezza mozzo-mozzo deve essere costante lungo tutto il sentiero? O presentare tratti con quelle dimensioni? Quanto lunghi?
Se la larghezza deve essere tale in modo costante per tutto il tracciato, allora nessun sentiero al mondo è percorribile in MTB!
Stesso discorso vale per la pendenza. Il cartello “max 20%” cosa impone esattamente? Che il sentiero non deve presentare tratti, anche minimi, con pendenze superiori al 20%?
Se fosse così, anche in questo caso, tutti i sentieri sono sostanzialmente impraticabili perché pressoché la totalità di essi presenta almeno un breve tratto con pendenza superiore al 20%! Magari, però, il cartello si riferisce alla pendenza media del sentiero e questo avrebbe più senso, ma imporrebbe maggiori difficoltà nella valutazione della pendenza.
Come si può notare la disciplina provinciale dà spazio a molti fraintendimenti e dubbi perché utilizza criteri che, nella realtà, non sono validi per nessun sentiero.
Sappiamo tutti, infatti, che esistono percorsi i quali, pur non avendo queste caratteristiche, sono fattibilissimi in mtb senza creare nessun pericolo! Mentre ce ne sono altri dove le mtb sono assolutamente inopportune pur essendo quasi delle strade!
Appunto per la mancanza di una codificazione chiara e coerente si pregano tutti i biker ad adottare il massimo della cautela e a tenere un comportamento particolarmente tollerante, elastico e “comprensivo” nell’affrontare sentieri la cui ciclabilità è dubbia.
Si auspica, d’altra parte, che altrettanta disponibilità ed elasticità sia dimostrata dagli addetti al controllo di tali prescrizioni.
Meno ambigua, invece, è l’apprezzabile iniziativa attraverso cui la Provincia di Trento (forse per ovviare ai fraintendimenti generati dalla normativa) ha gradualmente iniziato a segnalare, con apposite tabelle, i sentieri su cui è possibile circolare in sella alla MTB.
Quindi in modo inequivocabile, a prescindere dalle caratteristiche larghezza e pendenza, sui sentieri che presentano la segnaletica riportata sotto è consentito utilizzare la mtb.
Su tutti i sentieri sprovvisti di segnaletica “autorizzativa” bisogna invece rispettare le norma precedentemente citate.
Ai ciclisti intelligenti non serve ricordare che esistono sentieri dove la presenza dei biker è palesemente inopportuna, se non potenzialmente pericolosa, mentre ce ne sono altri che devono la loro esistenza solo grazie al passaggio dei biker; sentieri che altrimenti sarebbero stati completamente abbandonati, perché caduti in totale disuso.
NORME DI DISCIPLINA NEI PARCHI
Oltre al codice della strada e alla legislazione provinciale bisogna porre attenzione anche ai regolamenti di disciplina imposti nei vari Parchi del Trentino.
Ogni Ente Parco ha una sua particolare normativa in merito. Di solito le disposizioni sono molto restrittive ed i divieti sono sempre esposti e ben visibili.
Anche in questo caso armatevi di pazienza e procedete “bici a mano”
I Parchi presenti in Trentino sono: il Parco Naturale Adamello-Brenta, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Paneveggio - Pale di San Martino.