Strada vicinale privata
La strada vicinale privata, cd.
via agraria, risponde alle esigenze della coltivazione e dell'industria agricola; la sua costituzione avviene "mediante conferimento di suolo (cd.
collatio agrorum privatorum) o di altro apporto dei vari proprietari, in modo da fondare una
comunione (
communio incidens), per la quale il godimento della strada non è
iure servitutis ma
iure proprietatis e, pur avendo di regola, fondi fronteggianti, può essere utilizzata, in relazione alla necessità del tracciato, da più fondi in consecuzione, fermo restando il principio che essa possa servire a tutti i proprietari dei fondi in tutte le direzioni, onde ciascuno ne abbia per tutta la sua lunghezza la
proprietà pro indiviso(Trib. Chieti, 15.10.2009, n. 748).
L'obbligo di gestione e manutenzione della strada vicinale privata, pertanto, incombe unicamente sui comproprietari che, se ritengono, possono costituire un
consorzio facoltativo per la suddivisione delle spese cui, su base volontaria, può partecipare anche il Comune con un un contributo fino ad un mezzo.
Strada vicinale pubblica
Una strada vicinale può dirsi pubblica "solo quando sussistono alcuni elementi, quali il passaggio esercitato
iure servitutis pubblicae da una
collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità del bene a soddisfare
esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via; un
titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile" (Cass. civ., 12.07.1991, n. 7718). La sussistenza dei predetti requisiti comporta l'applicabilità alla strada vicinale pubblica delle norme del
codice della strada. In siffatta ipotesi,
la proprietà e il possesso permangono in capo ai frontisti ai quali è tuttavia preclusa ogni possibilità di intercludere l'accesso alla strada interpoderale in ragione della servitù pubblica che vi insiste; a tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali,
exart. 2 c. 7 d.lgs. n. 285/1992, e i Comuni sono legittimati ad adottare i provvedimenti opportuni a garantire l'esercizio del
diritto di passaggio da parte della collettività.
Coerentemente, l'obbligo di manutenzione e gestione della strada vicinale pubblica incombe sui proprietari dei fondi e sul Comune che devono istituire un
consorzio obbligatorio; la ripartizione delle spese viene effettuata per i proprietari in base alle quote millesimali del piano di riparto e per il Comune in base alla quota deliberata (da 1/5 a 1/2 in ragione dell'importanza della strada).
L'estinzione della servitù di uso pubblico non coincide con il mancato esercizio del diritto da parte della generalità dei cittadini, essendo altresì necessario un
provvedimento dell'ente territoriale (desumibile anche dal comportamento concludente della p.a.) che dichiari cessato l'interesse pubblico ad utilizzare il bene privato.