Kavillo, permettimi di non essere del tutto d'accordo.
Punto primo: "uso normale" non può che essere tutto quello che è lecito attendersi da un oggetto SALVO specifiche limitazioni portate all'attenzione del consumatore * .
Montare la bici su un portabici a sbalzo posteriore mette a rischio l'integrità strutturale di un cerchio in composito? Lo sai e/o me l'hai detto? No? OK, non è colpa del consumatore e la conformità dev'essere ripristinata.
Punto secondo: se è vero questo (mancata comunicazione di una specifica cautela di uso) l'azienda non si è comportata "correttamente" per nulla (ripeto, SE). Fermo restando che nei confronti del consumatore NON è l'azienda a rispondere ma il venditore (avessi avuto dieci centesimi per ogni volta che l'ho scritto ora avrei una coppia di Enve )
* Codice del consumo, articolo 129 c.2 sub c:
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
...omissis...
presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura
Punto primo: "uso normale" non può che essere tutto quello che è lecito attendersi da un oggetto SALVO specifiche limitazioni portate all'attenzione del consumatore * .
Montare la bici su un portabici a sbalzo posteriore mette a rischio l'integrità strutturale di un cerchio in composito? Lo sai e/o me l'hai detto? No? OK, non è colpa del consumatore e la conformità dev'essere ripristinata.
Punto secondo: se è vero questo (mancata comunicazione di una specifica cautela di uso) l'azienda non si è comportata "correttamente" per nulla (ripeto, SE). Fermo restando che nei confronti del consumatore NON è l'azienda a rispondere ma il venditore (avessi avuto dieci centesimi per ogni volta che l'ho scritto ora avrei una coppia di Enve
* Codice del consumo, articolo 129 c.2 sub c:
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
...omissis...
presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura