con ordine: GabrielD procedendo contromano con un mezzo (la biga) investe e fa cadere una ragazza (minore). L'art. 2054 cc 1°co già presume che ci sia responsabilità di chi conduce il mezzo, poichè lo assimila ad una attività pericolosa. Il procedere contromano del nostro ne aggrava la posizione, poichè la ragazza scesa in modo subitaneo dal marciapiede può affermare di aver controllato solo il lato dal quale potevano provenire i veicoli e non il lato vietato. Un medico ha redatto un certificato con 20 gg di prognosi. E qui si deve andare cauti. Può essere un medico compiacente che attesta una falsa patologia, ma potrebbe trattarsi di una patologia compatibile con lo svolgimento di attività come andare a scuola, ma che impediscono altre attività o generano comunque dolori e patimenti da considerare sotto il profilo biologico o della vita di relazione.
Qui i testimoni non c'entrano, il loro ruolo semmai è quello di attestare le modalità del sinistro. Poichè il sinistro sembra lieve, la ragazza non svolge attività economica e quindi non c'è un problema di risarcire un lucro cessante, l'offrirsi di risarcire il danno provocato non espone il nostro a chissà quale catastrofico risarcimento, ma dovrebbe ridurre i rischi di incassare una querela per lesioni.
Grazie al cielo nel nostro ordinamento non ci sono i punitive damages, come in USA, e contro i tentativi di truffa qualche difesa c'è .
Concordo in OGNI parte, ma mi permetto una precisazione: l'ipotetico concorso di colpa al quale io ho accennato all'inizio, l'ho preso in considerazione in virtù del fato che la ragazza era TENUTA al momento di attraversare la strada a passare in corrispondenza delle striscie, che pare fossero nelle vicinanze, e perlomeno a guardare da ambo le parti....