Caro DR_Balfa,
ha ai senzaltro ragione sulla questione che hai posto riguardo chi può accompagnare chi e a quali condizioni! Non bisogna avere nessuno titolo per portare a spasso un gruppo di amici, se xrò lo si fa per lavoro il discorso cambia.
Infatti hanno definito le figure di Guida Alpina e Accompagnatore di Media Montagna.
Ma in realtà anche non farlo per lavoro, vedi varie associazioni, è reato, fa eccezione (a mio parere, e non solo) il CAI, che infatti è riconosciuta da una legge dello stato e gli vengono affidati vari "compiti":
ART. 2. legge 776 1985
L' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N. 91 , È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"IL CLUB ALPINO ITALIANO PROVVEDE, A FAVORE SIA DEI PROPRI SOCI SIA DI ALTRI, NELL'AMBITO DELLE FACOLTÀ PREVISTE DALLO STATUTO, E CON LE MODALITÀ IVI STABILITE:
a) ALLA REALIZZAZIONE, ALLA MANUTENZIONE ED ALLA GESTIONE DEI RIFUGI ALPINI E DEI BIVACCHI D'ALTA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL CLUB ALPINO ITALIANO E DELLE SINGOLE SEZIONI, FISSANDONE I CRITERI ED I MEZZI;
b) AL TRACCIAMENTO, ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MANUTENZIONE DI SENTIERI, OPERE ALPINE E ATTREZZATURE ALPINISTICHE;
c) ALLA DIFFUSIONE DELLA FREQUENTAZIONE DELLA MONTAGNA E ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ALPINISTICHE, ESCURSIONISTICHE E SPELEOLOGICHE;
d) ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DI CORSI D'ADDESTRAMENTO PER LE ATTIVITÀ ALPINISTICHE, SCI-ALPINISTICHE, ESCURSIONISTICHE, SPELEOLOGICHE, NATURALISTICHE;
e) ALLA FORMAZIONE DI ISTRUTTORI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA LETTERA D);
f) ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, TRAMITE L'ASSOCIAZIONE
GUIDE ALPINE ITALIANE, DI CORSI DI PREPARAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1983, N. 217 , PER GUIDA ALPINA, ASPIRANTE GUIDA O PORTATORE, GUIDA SPELEOLOGICA, NONCHÉ DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER ESPERTI E RILEVATORI DEL SERVIZIO VALANGHE;
g) ALL'ORGANIZZAZIONE DI IDONEE INIZIATIVE TECNICHE PER LA VIGILANZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ALPINISTICHE, ESCURSIONISTICHE E SPELEOLOGICHE, PER IL SOCCORSO DEGLI INFORTUNATI O DEI PERICOLANTI E PER IL RECUPERO DEI CADUTI;
h) ALLA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE PER LA CONOSCENZA DI OGNI ASPETTO DELL'AMBIENTE MONTANO;
i) ALLA PROMOZIONE DI OGNI INIZIATIVA IDONEA ALLA PROTEZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLO AMBIENTE MONTANO NAZIONALE".
Scusate il maiuscolo ma è un copia incolla
Lo stesso dicasi per realizzare i percorsi specifici per MTB.
Anche su questo siamo d'accordo, io contestavo l'esclusività (Vedi il comma B).
LAbruzzo sta cercando di mettere un po di ordine per creare nuove opportunità di lavoro, in partivcolare nelle zone interne, proprio per questo servono delle regole.
E su questo siamo pienamente d'accordo esisteranno professionisti e volontari non professionisti... ma la mia paura è arrivare al dualismo GUIDE-CAI che a mio modesto giudizio non porta a nulla.
Con questa legge si intende inserire la figura di Maestro di mountain bike e di Ciclismo Fuoristrada tra le professioni di guida ed accompagnatore, riunificate in un unico ordinamento e si intende pertanto disciplinarne lattività espletando una adeguata formazione degli operatori del settore. Lintegrazione della figura professionale di Maestro di Mountain Bike, con altre figure simili riconosciute, arricchisce lofferta professionale nel settore turistico, aprendo nuove e buone prospettive lavorative.,...... ZIP
Io a questa legge ho solo contestato, nelle discussioni da bar e mai formalmente, la scarsa preparazione "di montagna".
Non sono d'accordo che per accompagnare persone su sentieri nonci vuole preparazione anzi ce ne vuole e tante, bisogna saper vautare attentamente le difficoltà, sapersa cavare d'impaccio, saper gestire momenti di panico....
Ciao e a presto.