per noi toscani l' ordinanza è questa:
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure: 1.E’ consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione; 2.nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 1 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;