Questo è quanto, decidete voi poi,se le cose sono identiche.
Io direi proprio di no.
Denuncia
La denuncia da parte dei privati è l'atto con il quale ogni persona porta a conoscenza dell'autorità - pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) - un reato perseguibile d'ufficio del quale ha notizia.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa ed è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale di polizia giudiziaria - o il pubblico ministero - redige verbale, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.
La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
Querela
La querela è la dichiarazione con la quale - personalmente o a mezzo di procuratore speciale - la persona offesa dal reato o il suo legale rappresentante chiede espressamente che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (ossia fa richiesta di punizione) per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza. La querela configura una condizione di procedibilità, ma contestualmente contiene l'informazione sul fatto-reato.
La querela va fatta, oralmente o per iscritto, al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o, all'estero, a un agente consolare, e presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ma, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
L'Autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, alla identificazione della persona che propone la querela ed alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero (art. 347 c.p.p.).
Non sono dettate regole particolari in ordine al contenuto dell'atto di querela. E' sufficiente, ma anche essenziale, che oltre ad essere indicato il fatto-reato (con ulteriori eventuali notizie circa il suo autore e le fonti di prova) risulti dalla querela la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole.
Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione (art. 107 att.).
Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto che impone o consente l'arresto (artt. 380 comma 3 e 381 comma 3), la querela può essere proposta (anche con dichiarazione orale) ad un agente - anziché ad un ufficiale di polizia giudiziaria - presente nel luogo. Nel verbale di arresto va dato atto della dichiarazione di querela.
Il diritto di querela deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi quando si tratta di delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo poiché, per questa, si procede d'ufficio - o atti sessuali con minorenne: artt. 609-bis, ter, quater del c.p., art. 609 septies comma 2 c.p.).