non è che lo dico io...la risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.