Problema RockShox Tora 289 u-turn

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Fossombrone
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Salve a tutti, ho un problema con la suddetta forcella, lo sterzo dopo un giro mi tente sempre a storcersi verso destra, dopo vari controlli e osservazioni sono giunto alla conclusione che il canotto dello sterzo, ovvero il tubo che parte dalla piastra e arriva all'attacco manubrio ha del gioco sulla boccola della piastra. Mi chiedo è normale questo? Allego un immagine per far capire meglio il punto dove c'è gioco.

rockshox289.jpg
 

joplin

Biker tremendus
24/11/09
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udine
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Il gioco a cui ti riferisci probabilmente proviene dalla serie sterzo poco serrata. Tutto puo' succedere, ma tieni presente che il cannotto è inserito nella piastra ad interfernza ed è estremamente improbabile che possa prendere gioco. Il fatto poi che il manubrio "giri" potrebbe dipendere dalle viti del morsetto dell'attacco manubrio a loro volta poco serrate..
 

stinky_23

Biker paradisiacus
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torino
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quoto joplin.... è difficile che il cannotto dello sterzo non sia fissato bene alla piastra,
controlla la serie sterzo e l'attacco manubrio....


ciauz
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Fossombrone
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Il gioco a cui ti riferisci probabilmente proviene dalla serie sterzo poco serrata. Tutto puo' succedere, ma tieni presente che il cannotto è inserito nella piastra ad interfernza ed è estremamente improbabile che possa prendere gioco. Il fatto poi che il manubrio "giri" potrebbe dipendere dalle viti del morsetto dell'attacco manubrio a loro volta poco serrate..
anche io all'inizio pensavo fosse cosi, ho pure letto sul manuale della forcella che il canotto è stato inserito tramite pressa, ho pulito tutto il morsetto dell'attacco manubrio e canotto stesso sgrassandolo e serrando le viti molto forte. Per accertarmi di questo gioco, ho fatto due segni con il pennarello sul tubo e sulla piastra e stasera al ritorno del giro il manubrio era storto e i segni non coincidevano piu! :( :( quindi ce gioco... Probabili rimedi??
 

joplin

Biker tremendus
24/11/09
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udine
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Non usare la bici che potrebbe essere pericoloso rimanere senza sterzo!
Portala subito dove l'hai acquistata e chiedi il cambio della fork in garanzia.
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Fossombrone
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Non usare la bici che potrebbe essere pericoloso rimanere senza sterzo!
Portala subito dove l'hai acquistata e chiedi il cambio della fork in garanzia.

allora ho preso la bici usata poco prima di Natale, e di questo problema mi sono accorto strada facendo. Sembra che si storce fino a un tot e poi rimane li. Diciamo che per andare và, ma a stare con le braccia storte non è molto comodo ;) La garanzia sulla forcella che offre RockShox è 2 di anni? spero che sia in garanzia ancora...
 

stinky_23

Biker paradisiacus
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se sei sicuro,senti chi ti ha venduto la biga, e fattela mettere a posto!!!

amg, che è l'assistenza rockshox comunque è molto affidabile e veloce)

ps. non usare la biga, se si dovesse per caso staccare il cannotto dalla forcella ti faresti parecchio male.....


ciauz
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Fossombrone
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grazie a tutti dei consigli ;) domattina vado al negozio e lo faccio subito presente, di solito è molto cortese e gentile! sono appena stato a controllare in garage e effettivamente mettendo un dito su quella boccola e ondeggiando la bici si sente del gioco :specc: speriamo che me la cambino!
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Sono stato dal negoziante stamattina, il problema è propio quello che avevo identificato io! Per rimediare al problema non mi sostituisce la forcella, gli ho chiesto della garanzia e sembra che non ci sia. Mi ha detto che smonterà la forcella lunedi e la porta a saldare sotto nella boccola, quindi trà il canotto e la piastra. Sicuramente la saldatura se fatta ad hoc dovrebbe essere molto resistente, a detta del negoziante piu resistente della pressa stessa che fissa il tubo per interferenza. Inoltre questa operazione di saldatura sembra una cosa quasi di "routine" quando si cambia il telaio volendo mantenere la stessa forcella, il canotto rimane troppo corto, quindi si opera tramite pressa rimuovendo il canotto originale, si inserisce un nuovo canotto sempre con la pressa e per farlo stare piu sicuro si mette qualche punto di saldatura! Se qualcuno ha esperienza in merito sarei molto contento di saperle! un saluto a tutti! :i-want-t:
 

woody

Biker popularis
Sono stato dal negoziante stamattina, il problema è propio quello che avevo identificato io! Per rimediare al problema non mi sostituisce la forcella, gli ho chiesto della garanzia e sembra che non ci sia. Mi ha detto che smonterà la forcella lunedi e la porta a saldare sotto nella boccola, quindi trà il canotto e la piastra. Sicuramente la saldatura se fatta ad hoc dovrebbe essere molto resistente, a detta del negoziante piu resistente della pressa stessa che fissa il tubo per interferenza. Inoltre questa operazione di saldatura sembra una cosa quasi di "routine" quando si cambia il telaio volendo mantenere la stessa forcella, il canotto rimane troppo corto, quindi si opera tramite pressa rimuovendo il canotto originale, si inserisce un nuovo canotto sempre con la pressa e per farlo stare piu sicuro si mette qualche punto di saldatura! Se qualcuno ha esperienza in merito sarei molto contento di saperle! un saluto a tutti! :i-want-t:

Io proverei a insistere per farla rimandare in Rock shox e farla sistemare da loro, magari è un difetto di produzione e ti riconoscono comunque la garanzia e sei sicuro del lavoro.
La saldatura potrebbe essere un buon rimedio , ma sia il tubo che la piastra devono essere dello stesso materiale altrimenti non credo sia possibile saldarli.
In alternativa prova a inviare una email all' assistenza Rock Shox gli spieghi il problema e senti cosa ti rispondono.
 

joplin

Biker tremendus
24/11/09
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udine
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La saldatura, se effettuata con una lega a bassa temperatura per alluminio-acciaio, non dà problemi; l'importante è che chi salda sappia il fatto suo...
Tu, comunque, controlla saltuariamente la saldatura (che rimarrà a vista sotto al cannotto) accertandoti che non presenti cricche.
 

stinky_23

Biker paradisiacus
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bah!!! sta cosa della saldatura non mi piace affatto........ se il sivende ti ha detto così non lo trovo molto professionale........ e non è affatto una cosa che si fa di routine quando il cannotto è troppo corto........ senti amg che è meglio!


ciauz
 

ADexu

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26/12/06
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Sono stato dal negoziante stamattina, il problema è propio quello che avevo identificato io! Per rimediare al problema non mi sostituisce la forcella, gli ho chiesto della garanzia e sembra che non ci sia. Mi ha detto che smonterà la forcella lunedi e la porta a saldare sotto nella boccola, quindi trà il canotto e la piastra. Sicuramente la saldatura se fatta ad hoc dovrebbe essere molto resistente, a detta del negoziante piu resistente della pressa stessa che fissa il tubo per interferenza. Inoltre questa operazione di saldatura sembra una cosa quasi di "routine" quando si cambia il telaio volendo mantenere la stessa forcella, il canotto rimane troppo corto, quindi si opera tramite pressa rimuovendo il canotto originale, si inserisce un nuovo canotto sempre con la pressa e per farlo stare piu sicuro si mette qualche punto di saldatura! Se qualcuno ha esperienza in merito sarei molto contento di saperle! un saluto a tutti! :i-want-t:

A me mi sa che il tuo sivende è un po' ballista o al limite un superficiale praticone, non è affatto vero che la sostituzione del cannotto con relativa saldatura è un'operazione di routine, anzi è una cosa assolutamente sconsigliata (per non dire vietata) praticamente da tutte le case che fabbricano forcelle, e poi se il cannotto addiritura ruota sulla testa della forcella è probabile che su quest'ultima ci sia addiritura una cricca sul materiale che potrebbe cedere da un momento all'altro e che la saldatura potrebbe anche mascherare ma non risolvere, occhio che un cedimento in quel punto avviene di schianto e poi a battere il muso per terra sei tu e non il tuo sivende. A questo punto poi c'è anche la possibilità che in quella bici il sivende abbia installato una forcella alla quale ha cambiato il cannotto in maniera "artigianale", visto che ha ammesso come normale questa pratica, con i risultati che hai potuto appprezzare, in ogni caso si tratta di un elemento strutturale fondamentale e qualunque manomissione poco scientifica in quel punto è potenzialmente molto pericolosa!

Quella della garanzia che non c'è poi non si può proprio sentire, insomma se siamo connessi al mondo intero e non ci informiamo nemmeno dei nostri diritti questa gente avrà sempre campo libero! Cliccando il link sotto la mia firma puoi leggere le disposizioni inserite nel codice civile riguardo le garanzie sui beni di consumo, ribadite anche nel Codice del consumo (D.lgs. 206/2005) che ti riporto in estratto evidenziando le parti più interessanti in questo caso:


Titolo III
Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

Capo I
Della vendita dei beni di consumo
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130. (1)
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.
(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.





Le uniche eccezioni rispetto ai beni nuovi sono che si può accettare una riduzione dei termini di garanzia fino a un limite minimo di un anno purchè questa riduzione sia concordata da entrambe le parti (invece noi tendiamo ad accettare supinamente la riduzione ad un anno in ogni caso) e il fatto che effettivamente il venditore non è tenuto a fornire la garanzia di legge di cui sopra se l'oggetto è in conto vendita, in quel caso infatti il negoziante agisce in nome e per conto di un privato ed è come se si trattasse a tutti gli effetti di una compravendita tra privati, ma in quel caso il commerciante ti deve avvertire del tipo di vendita che sta effettuando.

Insomma se non ti ha avvisato di un conto vendita hai come minimo un anno di garanzia e deve attuarla riparando il bene per ripristinarne pienamente la funzionalità ma in maniera corretta, non ricorrendo a fantomatiche oprazioni di saldatura, nel tuo caso va assolutamente sostituito il gruppo cannotto-testa-steli visto che da parte del produttore non è contemplata la possibilità di disassemblaggio di questo gruppo, fattela mettere a posto come si deve oppure chiedi che ti venga installata una forcella di pari caratteristiche e pari valore o superiore oppure ancora chiedi che ti venga restiutita una somma pari al valore della forcella non conforme, se ti risponde a picche gli citi il Codice del Consumo e il Codice Civile della Repubblica Italiana (gli estremi ora ce li hai).
Se posso permettermi un consiglio, una volta risolta questa cosa cambia sivende!!!
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Grazie per la spiegazione Adexu, anche io al momento in cui mi ha detto che la garanzia non valeva sono rimasto un pò basito. Il canotto ruota minimamente sulla testa della forcella, giusto andando su terreno scosceso o scalini si ruota un pò solo verso destra. Io la bici l'ho presa usata a Natale, modello 2009 quindi era stata acquistata sicuramente nel 2008, da quanto ho letto la garanzia di Rockshox dura 2 anni, quindi la forcella dovrebbe essere coperta di garanzia per tutto il 2010! Lunedi quando andrò a portare la bici insisterò sulla garanzia ancora e vedrò cosa mi risponde il negoziante. Dire che è un tipo superficiale e poco professionale non gli si addice, è cortese e a detta dei biker che ci si servono si trovano bene vome io in primis. Per quanto guarda la saldatura se fatta bene dovrebbe essere molto robusta (ho fatto pure un corso di materiali metallici all'uni e ho studiato tutte le saldature), verrà effettuata presso una ditta specializzata. Vi terrò aggiornati a come si evolverà la soluzione! grazie ancora per tutte le risposte e buoni consigli! :prost:
 

ADexu

Biker Prenuragicus
26/12/06
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da quanto ho letto la garanzia di Rockshox dura 2 anni, quindi la forcella dovrebbe essere coperta di garanzia per tutto il 2010! Lunedi quando andrò a portare la bici insisterò sulla garanzia ancora e vedrò cosa mi risponde il negoziante. Dire che è un tipo superficiale e poco professionale non gli si addice, è cortese e a detta dei biker che ci si servono si trovano bene vome io in primis.

La garanzia su tutti i beni di consumo è di due anni per legge, scusa se insisto ma per me un negoziante che invece di rivolgersi al centro assistenza ufficiale per un componente in garanzia propone un intervento che lascerebbe in tanti quantomeno perplessi, o è superficiale o nasconde qualcosa
Sarò pure troppo sospettoso ma se fosse capitato a me, visto anche quanto ha affermato riguardo alla sostituzione "spavalda" dei cannotti, penserei subito che ha sostituito il cannotto di quella forcella con un'operazione poco riuscita e ora non può più mandarla all'assistenza ufficiale perchè gli sgamerebbero subito la cosa e dovrebbe pagare di tasca la sostituzione del pezzo. Chiedigli se la forcella gode ancora ddei due anni di garanzia legale e chiedigli di mandarla in assistenza per la sosptituzione del pezzo difettoso, se non ha niente da nascondere perchè dovrebbe rifiutarti una procedura che per un commerciante è la prassi quotidiana?
L'ho buttata lì e naturalmente non ho nessuna certezza di quanto affermo, ma se vuoi toglierti il dubbio prova a contattare AMG, distributore in Italia di Rock Shox (http://www.amgsrl.com/) e prova a chiedere al servizio tecnico se è possibile sostituire il cannotto presso un'officina esterna con una pressa e/o fissarlo alla testa della forcella con dei punti di saldatura e vedi un po' cosa ti rispondono.
Se un oggetto è danneggiato e gode della garanzia (valida in ogni caso per la tua bici, a meno che come già detto non fosse in conto vendita) il venditore te lo deve restituire funzionante e conforme all'oggetto originale, la sostuituzione del cannotto e/o il fissaggio attraverso metodi e procedure non previste dal fabbricante oltre che essere pericoloso rende la forcella non conforme all'originale invalidando di fatto qualunque forma di garanzia, pensaci bene prima di dare completa fiducia ad un negoziante del quale non posso negare il fatto che sia gentile e disponibile ma che, sempre a mio parere, si sta comportando in maniera poco professionale e sta mettendo a rischio un suo cliente.
Scusa se mi infervoro ma queste cose da parte di un professionista non le sopporto, ad ogni modo la bici è tua e alla fine ci fai quello che vuoi, quello che prevede la legge riguardo la garanzia nonostante tu abbia ancora dei dubbio te l'ho detto, ora vedi tu cosa vuoi fare.

A pensar male si fa peccato ma....
 

Nicosera

Biker urlandum
23/11/09
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Fossombrone
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Anche io tendo a fidarmi difficilmente delle persone...il detto è fidarsi bene ma non fidarsi è meglio! Lunedi mattina insisterò su questa cosa della garanzia vedo come reagisce e poi gli chiederò nei minimi dettagli della saldatura se sarà l'unica soluzione. La forcella montanta è quella originale, ne sono sicuro, almeno che non sia stata sostituita già in precedenza sempre con una originale ma non credo. Stessa cosa è per il canotto che è originale perchè nell'asola della piastra non ci sono segni anche se minimi che provocherebbe una pressa. Inoltre la bici non presenta segni di grosse botte che potrebbero aver causato danni al canotto, la causa a mio parere, è stato il normale utilizzo per cui è stata concepita la bike, ovvero salti e percorsi un pò tosti essendo una hardtail.
 

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