Porta MTB per auto posteriore

maxmountain

Biker serius
15/5/08
255
5
0
Belluno
Visita sito
Buongiorno a tutti.

Devo acquistare un portabici (MTB) posteriore, ma non so quale comperare in quanto ho 2 fattori importanti da tenere in considerazione.

1 Il numero delle bici che dovrebbe essere almento 3

2 Attulamente ho una Alfa 147 ma sto per cambiarla con una Volvo V50 o 60 o 70 .... o o o...:medita: non lo so ancora.

Esiste un modello compatibile più o meno con tutte le auto nominate???

Attendo fiducioso il Vs aiuto.
Grazie.

Max
 

francescoMTB1

Biker meravigliosus
6/1/08
15.562
2.482
0
Una casetta di Legno nel Bosco
Visita sito
Bike
Specialized
Visto che stai per cambiare l'auto,fossi in te aspetterei,anche i posteriori hanno piccole varianti di idoneita' ai modelli auto.Alcuni sono compatibili con piu' modelli ,altri no.
Potresti andarti a guardare le compatibilita' sui vari siti dei costruttori di portabici e da li' renderti conto in base al presumibile modello d'auto che andrai ad acquistare se prendendo a computo alcuni marchi di portabici abbiano una tolleranza di applicabilita'.
 

maxmountain

Biker serius
15/5/08
255
5
0
Belluno
Visita sito
Visto che stai per cambiare l'auto,fossi in te aspetterei,anche i posteriori hanno piccole varianti di idoneita' ai modelli auto.Alcuni sono compatibili con piu' modelli ,altri no.
Potresti andarti a guardare le compatibilita' sui vari siti dei costruttori di portabici e da li' renderti conto in base al presumibile modello d'auto che andrai ad acquistare se prendendo a computo alcuni marchi di portabici abbiano una tolleranza di applicabilita'.

grazie ... forse questo thule clipon 9103 copre le mie esigenze.
 

francescoMTB1

Biker meravigliosus
6/1/08
15.562
2.482
0
Una casetta di Legno nel Bosco
Visita sito
Bike
Specialized
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
V Direzione Centrale - Div. 43




Prot. n. 2522/4332 – D.C.IV n. B103


Roma, 27 novembre 1998


OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a

sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.


La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.

Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’ob-
bligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse

(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi


Prova pure pero' a leggerti Questo prima di optare all'acquisto ,se vai sul sito del modello da te citato nelle caratteristiche e note tecniche oltre ai manuali vi e' anche la nota della MTCM.

 

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo