MTB e codice della strada.

Corsair

Biker serius
Ciao ragazzi

mi rivolgo a chi , anche durante l'inverno continua imperterrito ad usare la MTB, cosa che faccio anchio.
Tra qualche giorno toglieranno l'ora legale e a seguire ci ritroveremo già alle 17,30 al buio, l'orario dopo il quale si sale in MTB.

Ieri sono giunto ad una considerazione, quella di indossare il giubbettino catarifrangente per tutto l'nverno, per intenderci quello che si tiene in macchina obbligatoriamente e di colore giallo.

Tornavo dal lavoro, 18,30/18,45 a Rescaldina ho incrociato Belfagor :smile:
l'unica cosa che sono riuscito a vedere in quell'ammasso di colore nero è stato FRW.
Sono certo che Belfagor si farà vivo :-) , o almeno dovrebbe, perchè non posso credere che uno che prende una FRW non legga MTB-FORUM.

Ora veniamo al dunque,
una bicicletta e considerata come una automobile a tutti gli effetti ed una MTB non potrebbe nemmeno circolare, se non forse, con adeguati sistemi di segnalazione.
Ma quali per non rischiare di incorrere in un contenzioso che durerebbe anni?

A parte il discorso multa se ti becca qualcuno in giro senza luci o con lucette di un cm. la questione è assicurativa.

Se si viene centrati da il cecato di turno, o il distratto basta che questi affermino che uno in bicicletta è invisibile per svariati motivi, ed ecco fatta la frittata, l'assicurazione non paga, figuriamoci se c'è di mezzo una MTB che non ha nemmeno luci di posizione di serie.
Se dopo la botta ci si rialza e si contano i danni alla bici, poco male, ma se si finisce, magari, 15 giorni in ospedale, allora son cazzi.

Le assicurazioni pagano solo e sempre entro i limiti dei regolamenti, capite bene che con una MTB questo filo è molto sottile.

Con un giubbetto catarifrengente omologato, secondo me, ci scrolliamo di dosso una valanga di guai nella malaugurata ipotesi di essere centrati da qualcuno, chiaramente cadiuvato dalla classiche lucette davanti e dietro.

Il giubbetto in questione è impossibile da non vedere, sopratutto nel buio più pesto.
 

New Rider

Biker assatanatus
8/2/07
3.418
-3
0
Vicenza
mercatino.mtb-forum.it
Con un giubbetto catarifrengente omologato, secondo me, ci scrolliamo di dosso una valanga di guai nella malaugurata ipotesi di essere centrati da qualcuno, chiaramente cadiuvato dalla classiche lucette davanti e dietro.

Il giubbetto in questione è impossibile da non vedere, sopratutto nel buio più pesto.

Come non darti torto!
 

cannondale68

Biker serius
20/2/09
235
0
0
padova (arcella)
Visita sito
Ciao ragazzi

mi rivolgo a chi , anche durante l'inverno continua imperterrito ad usare la MTB, cosa che faccio anchio.
Tra qualche giorno toglieranno l'ora legale e a seguire ci ritroveremo già alle 17,30 al buio, l'orario dopo il quale si sale in MTB.

Ieri sono giunto ad una considerazione, quella di indossare il giubbettino catarifrangente per tutto l'nverno, per intenderci quello che si tiene in macchina obbligatoriamente e di colore giallo.

Il giubbetto in questione è impossibile da non vedere, sopratutto nel buio più pesto.

Pensavo di fare la stesa cosa anche io. con l'aggiunta pero' di due strisce catarinfrangenti (di quelle a fascetta -Decathlon) da attaccare o alla bici o alle caviglie.
 

chop

Biker serius
8/9/08
123
0
0
treviso
Visita sito
tutte le sicurezze ti aiutano ma non ti immunizzano dalla distrazione e stupidità altui.
Io vado a lavorare in bici, ho una citybike a norma e uso anche il giubetto arancio e sono sicuro di essere visto per tempo ma non ho la senzazione che per la maggior parte degli automobilisti semplicemente non esisti.
 

Bed

Biker poeticus
4/6/03
3.502
125
0
Visita sito
...
Il giubbetto in questione è impossibile da non vedere, sopratutto nel buio più pesto.

Tutto giusto, ma l'ultima frase haimè purtroppo è una pia illusione, chiedere a qualche motociclista per comferma... Semplicemente non vieni visto. Puoi essere adobbato come un albero di Natale ma per qualche motivo sulla strada sei "secondario": angoli morti, imperizia, distrazione, visuale selettiva, idiozia momentanea o permanente, sta di fatto che su due ruote quando ti centrano il più delle volte sono sorpresi perchè tu "non dovevi essere li", "non c'eri" e "da dove sei sbucato?"...

Sembrerà scontato, ma voglio dire che anche col giubbetto, luci, bengala, flare, di giorno o di notte, bisogna avere 1000 occhi e non fidarsi troppo delle proprie precauzioni.

;-)
 

New Rider

Biker assatanatus
8/2/07
3.418
-3
0
Vicenza
mercatino.mtb-forum.it
Bhe piano ragazzi poi non so se in citta e diverso ma con dei catarifrangenti tipo carabinieri o municipale per far un esempio sfido a non farsi vedere! Fanno un riflesso super eh! Poi che non ti vedano e un altro discorso ... purtroppo!
 

violator

Biker ultra
13/4/08
666
4
0
into the wild
Visita sito
Bike
Enduro Comp 650b
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
per il codice della strada bastano luci e catadiottri, non parla del giubbetto
 

cannondale68

Biker serius
20/2/09
235
0
0
padova (arcella)
Visita sito
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
per il codice della strada bastano luci e catadiottri, non parla del giubbetto

perchè nella tua mtb, hai montato il campanello???????
 

violator

Biker ultra
13/4/08
666
4
0
into the wild
Visita sito
Bike
Enduro Comp 650b
perchè nella tua mtb, hai montato il campanello???????
mai!
quindi sarei sanzionabile,
così come lo sarei se circolassi di sera con luci ant e post ma senza catadiottri laterali e sui pedali...:nunsacci:

dubito che in italia i vigili contestino queste infrazioni
quando ero in austria per l'erasmus un mio amico si è beccato una bella multazza perché circolava senza luci
 

Corsair

Biker serius
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
per il codice della strada bastano luci e catadiottri, non parla del giubbetto


Ragazzi....a parte il leggere meglio i post............il problema è assicurativo.

Se qualcuno vi centra e siete in MTB, l'assicurazione del cecato di turno non tira fuori un solo centesimo, basta leggere le norme citate sopra.

Diverso è il fatto invece, se uno ti centra ed hai addosso il giubbetto catarifrangente omologato, in caso di giudizio l'assicurazione paga accome, per il semplice motivo che tu hai adottato una serie di comportamenti atti a renderti vibile al buoi.

Non ho detto che il codice lo prevede, ma sono giunto alla conclusione che indossandolo ci togliamo di dosso una valanga di guai.
 

violator

Biker ultra
13/4/08
666
4
0
into the wild
Visita sito
Bike
Enduro Comp 650b

Corsair

Biker serius
Come si suol dire....... questo video vale più di mille parole. :-)

poi mi sembra proprio che indossando il giubbetto catarifrangente omologato, siamo a livello della migliore condizione del video.

Si perchè...........mai e poi mai concerei la mia MTB in quel modo :smile:

Ad ogni modo ho provato a vedere un giubbetto indossato da un automobilista in panne su una strada poco illuminata, credetemi si vede alla grandissima anche da molto lontano.
 

ADexu

Biker Prenuragicus
26/12/06
11.020
11
0
PEJFUGA, Ichnusa island
Visita sito
Bike
Torque + acciaio e pezzi vari
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
    1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
per il codice della strada bastano luci e catadiottri, non parla del giubbetto

E neanche due lucette qualsiasi.....



D.P.R. 495/1992
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 224.
(Art. 68 e Art. 69 Cod. Str.)
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.


:omertà:
 

Corsair

Biker serius
E neanche due lucette qualsiasi.....



D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 224.
(Art. 68 e Art. 69 Cod. Str.)
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi. 1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.


:omertà:

A fronte di ciò il giubbetto catarifrangente assume ancor più importanza......

Se poi ci leggiamo per ben tutto..........direi che con le nostre MTB...........

è meglio che ce ne stiamo a casa con il buio. :il-saggi:
 

cannondale68

Biker serius
20/2/09
235
0
0
padova (arcella)
Visita sito
Avevo letto bene il post, ma nel dubbio che comunque viene descritto bene prima a livello assicurativo, era bene per prima cosa capire cosa dice il codice della strada e poi trarre le conclusioni.....

Diciamo che io comunque il giubbetto rosso lo metto assieme a tutti gli altri dispositivi luminosi....
Traggo la conclusione che d'estate, la mia MTB è fuorilegge (non monto niente di luminoso per la strada), mentre d'inverno mi avvicino un po' di piu' alla legalità.

sarebbe interessante chiedere informazioni a qualche assicurazione
 

Classifica generale Winter Cup 2024

Classifica giornaliera dislivello positivo