Con lealtà di re e con affetto di padre [...] di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:
1. La religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
2. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica.
3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.
4. La persona del re è sacra ed inviolabile.
5. Al re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere. [...]
22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmemte il presente Statuto. [...]
24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessi alle cariche civili e militari [...].
25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
26. La libertà individuale è garantita [...].
27. Il domicilio è inviolabile. [...].
28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili [...].
30 Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. [...]
32. E riconosciuto il diritto di adunarsi pecificamente e senz' armi [...].
33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re [...].
39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge. [...]
65 Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. [...]
68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.
1. La religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
2. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica.
3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.
4. La persona del re è sacra ed inviolabile.
5. Al re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere. [...]
22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmemte il presente Statuto. [...]
24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessi alle cariche civili e militari [...].
25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
26. La libertà individuale è garantita [...].
27. Il domicilio è inviolabile. [...].
28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili [...].
30 Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. [...]
32. E riconosciuto il diritto di adunarsi pecificamente e senz' armi [...].
33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re [...].
39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge. [...]
65 Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. [...]
68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.